Ora tocca alla Corte Costituzionale: dopo il colpo inferto all’obbligo vaccinale dal Tar del Lazio che con un dispositivo pubblicato lunedì 14 febbraio ha dato ragione a 23 militari che avevano fatto ricorso contro il provvedimento che li costringeva a inocularsi, subentra il Tar della Lombardia che con un’ordinanza del 14 febbraio 2022 ha prospettato l’illegittimità costituzionale dell’obbligo vaccinale per gli operatori sanitari. L’ordinanza del tribunale verte in particolare sulla “immediata sospensione” degli operatori che non hanno adempiuto all’obbligo e e sulla “annotazione nel relativo Albo professionale”.
Questione rimandata alla Corte Costituzione dunque, ma le procedure per sbrogliare la partita della legittimità costituzionale non saranno brevi.
Il problema su come verrà interpretata la norma è particolarmente complicato e presenta due posizioni ben distinte: subalternare il lavoro alla “tutela collettiva” (sulla quale si dovrebbe entrare nel merito, visto che un vaccinato infetta e si infetta), come scrive Politi del Tar del Lazio; oppure prediligere la fonte di sussistenza della quale il lavoro è il mezzo, “perché se ad esempio mi servono dei medicinali e non posso comprarli, diventa un rischio concreto“.
Un importante precedente è quello dell’Ilva, dove sussiste un rischio davvero concreto sulla salute degli abitanti circostanti lo stabilimento. “In quel caso la corte costituzionale si è pronunciata a favore del lavoro”, dice Michetti.
Non per forza finirà allo stesso modo, ma è un episodio che fa ben sperare nella battaglia contro il green pass, “perché come è vero che senza salute l’uomo non campa, è altrettanto vero che senza lavoro, la Repubblica crolla“.
Ecco la spiegazione in diretta di Enrico Michetti. (cliccare qui per vedere il video)
fonte: Radio Radio
Di seguito il testo integrale dell’ordinanza cautelare n.192 del Tar Lombardia pubblicata il 14 febbraio 2022.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 109 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Stefano De Bosio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ordine degli Psicologi della Lombardia, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Andrea Ivan Bullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, corso Genova, 14;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del provvedimento del 22 dicembre 2021, con il quale l’Ordine degli Psicologi della Lombardia ha sospeso la ricorrente dall’esercizio della professione, senza limitare la sospensione alle prestazioni od alle mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da Sars-CoV-2 ed ha quindi provveduto ad annotare la sospensione della ricorrente fino al 15 giugno 2022 sull’Albo online degli Psicologi della Lombardia;
– di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’articolo 55 del codice del processo amministrativo;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2022 la dott.ssa Rosanna Perilli e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Con separata ordinanza il Collegio ritiene di dover sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 4, comma 4, del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni nella legge 28 maggio 2021, n. 76, così come modificato dal decreto legge 26 novembre 2021, n. 172, convertito nella legge 21 gennaio 2022, n. 3, nella parte in cui prevede, quale effetto dell’accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale, <<l’immediata sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie>>.
La sollevazione della questione di legittimità costituzionale impone al Collegio di garantire alla ricorrente l’effettività della tutela – la quale verrebbe altrimenti compromessa dalla necessaria sospensione del processo e dall’impossibilità di definire il merito del ricorso in tempi ragionevoli – mediante l’esame della domanda cautelare (sull’ammissibilità della pronuncia cautelare, Corte costituzionale, sentenza 16 luglio 2014, n. 200).
La rilevanza e la non manifesta infondatezza degli enunciati profili di illegittimità costituzionale sono pertanto idonei ad integrare il requisito del fumus boni iuris.
Sussiste altresì il requisito del periculum in mora, atteso che la preclusione assoluta dell’esercizio della professione, imposta dalla norma sospettata di illegittimità costituzionale, integra un pregiudizio grave e non altrimenti riparabile all’avviamento dell’attività professionale intrapresa, consistente nella perdita della clientela e delle relazioni professionali nonché nell’impossibilità di rispondere alla crescente domanda di prestazioni sanitarie, almeno sino al 15 giugno 2022 e, in caso di ulteriori eventuali proroghe della situazione di emergenza, per un tempo potenzialmente indeterminato.
La domanda cautelare deve dunque essere accolta e, per l’effetto, il provvedimento impugnato deve essere parzialmente sospeso, nella parte in cui non limita la sospensione della ricorrente dall’esercizio della professione di psicologa alle prestazioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da Sars-CoV-2, con conseguente annotazione di tale limitazione della sospensione nell’Albo professionale degli Psicologi.
In ragione della prospettata sollevazione della questione di legittimità costituzionale, le spese di lite della fase cautelare devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Sezione prima) accoglie la domanda cautelare, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, e, per l’effetto:
a) sospende l’efficacia del provvedimento impugnato limitatamente alla mancata previsione della possibilità di svolgere l’attività professionale con modalità tali da non implicare contatti interpersonali o comunque il rischio di diffusione del contagio da Sars-CoV-2;
b) dispone che l’Ordine degli Psicologi della Lombardia annoti nell’Albo professionale degli Psicologi che la ricorrente è sospesa dall’esercizio delle attività professionali che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da Sars-CoV-2;
c) rinvia la fissazione dell’udienza pubblica per la trattazione del merito del ricorso all’esito della decisione della Corte costituzionale;
d) compensa tra le parti le spese di lite della fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute della parte ricorrente o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2022 con l’intervento dei magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Mauro Gatti, Consigliere
Rosanna Perilli, Referendario, Estensore
fonte: Eventi avversi
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