Lo stato di emergenza ha evidenziato tutta la crisi di un sistema giuridico fondato sulle utopie, tant’è che diritti e libertà che si pensava non potessero essere mai violate, sono state di fatto cancellate con pochi tratti di penna. Questo chiama il vero Giurista ad interrogarsi sulle cause profonde di una crisi annunciata, ad ergersi quale ultimo baluardo in difesa della Civiltà attraverso l’unica strada percorribile, quella di un realismo giuridico fondato sulla verità, rilanciando l’eterno ritorno del Diritto naturale, che essendo basato sull’essere, sempre risorge soprattutto nei momenti più oscuri.

 

Giuseppe Conte

 

 

di Luca De Netto

 

Ci sono voluti quasi due mesi, ma finalmente anche il mondo del diritto sembra essersi svegliato dal torpore in cui era precipitato stante l’emergenza COVID-19.

Invero, pochissime voci si sono sollevate, al momento dell’ormai famoso lockdown dichiarato urbi et orbi dal Presidente del Consiglio dei Ministri, al fine di sollevare criticità, irrazionalità e illegittimità dei provvedimenti adottati.

Sicché oggi entrare nel dibattito che sembra vertere sul ruolo giuridico delle c.d. FAQ o sulla costituzionalità dei DPCM nulla aggiungerebbe a quanto è stato già detto. Soprattutto se determinate osservazioni erano già state anticipate.

Piuttosto ciò che deve essere sottolineato è il precedente che si è manifestato in maniera palese, e che comporta tutta una serie di conseguenze per il sistema del nostro ordinamento.

Che si voglia oggi mettere la “toppa” riportando tutto nell’alveo della Costituzione, non cambia nulla: domani, qualsiasi supposto, reale, ipotetico “stato di emergenza”, consentirà a qualsiasi governo, di qualunque colore politico, di annullare con una conferenza stampa a reti unificate tutte le libertà costituzionali.

Con tanto di controlli e sanzioni da parte delle forze dell’ordine.

Questo fatto, dimostra tutta la profonda crisi del c.d. costituzionalismo, ossia l’idea che basti una Costituzione, ossia una legge scritta e formale, quand’anche nella sua dimensione “materiale”, a tutelare i cittadini nei loro diritti e alla tenuta di un ordine che si suppone pluralista e popolare.

Già Carl Schmitt, in polemica con Hans Kelsen, aveva sottolineato che alla fine è sovrano chi decide nello stato di eccezione. E non è certo la norma positiva a porre limiti al sovrano né a decidere i contorni dell’eccezionalità.

Carl Schmitt, giurista

Carl Schmitt, giurista

Tanto è vero che lo “stato di emergenza” – ossia lo schmittiano stato di eccezione – , si è instaurato estendendo oltre ogni limite un mero regolamento di protezione civile, fino a sovvertire di fatto persino i principi fondamentali della Carta.

E se è vero che l’operatore pratico del diritto possa e debba ergersi a difesa del cittadino sanzionato o occuparsi di risarcimenti, il Giurista deve svolgere un ruolo molto più ampio, ossia essere l’ultimo baluardo a difesa di un ordine oggettivo su cui nemmeno il potere pubblico può agire.

Il Giurista, cioè, deve riprendere quel ruolo che per secoli lo ha contraddistinto, essere il Sacerdote che tratta le cose sante, secondo la nota espressione di Ulpiano poi ripresa dai Re normanni e tenuta presente per tutto l’ordine giuridico medievale, dove Teologia e Diritto viaggiavano di pari passo ed erano al vertice dell’assetto sociale: “Giustamente qualcuno ci ha chiamati Sacerdoti; noi invero coltiviamo la Giustizia, insegniamo la conoscenza del bene e del giusto, distinguiamo il giusto dall’ingiusto, il lecito dall’illecito; noi vogliamo rendere buoni gli uomini e aspiriamo alla vera saggezza di vita”.

*

Del resto, che il costituzionalismo non possa rappresentare una barriera efficace, è dato oggettivo: si pensi allo stravolgimento completo della nostra Costituzione operata dal diritto europeo, per molti aspetti completamente incompatibile, soprattutto per ciò che concerne i rapporti economico-sociali, con il modello tratteggiato dai “padri costituenti”. Che, in una Repubblica che si dichiara fondata sul lavoro, non è certo questione di poco conto.

Per Miguel Ayuso il costituzionalismo, da qualsiasi punto di vista lo si voglia osservare, resta comunque irrealistico perché caratterizzato da utopia e non fondato sulla realtà ontologica: esso rappresenta infatti il tentativo di modificare la natura della società e talvolta della stessa giuridicità.

Ad autori del calibro di Danilo Castellano si deve, ancora, proprio la sottolineatura dei limiti del costituzionalismo, che, fondandosi su una visione pessimistica – e quindi ideologica e non veritiera – della natura umana, ha impedito ed impedisce di chiedere il rispetto del vero Diritto. La Costituzione, del resto, consente soltanto una razionalizzazione del potere, può garantire una transizione pacifica, può fornire garanzie al potere. Ma non offre garanzie né per difendersi dal potere, né per chiedere e pretendere che l’esercizio del potere politico avvenga nel rispetto della verità e della Giustizia.

Danilo Castellano, giurista

Danilo Castellano, giurista

Se guardiamo ai contributi emersi in sede europea in un periodo particolarmente turbolento, ci rendiamo conto di come l’esperienza dei totalitarismi avesse trasmesso a grandi intelligenze del ‘900 l’esigenza di individuare argini ben più ampi di una Costituzione.

Per Ernst Junger, fine intellettuale tedesco, cantore della Libertà sin da partecipare all’attentato ad Hitler, il problema di una dittatura, di qualsiasi natura, non è stato risolto con la caduta del nazismo, ed anzi una tirannia si fa altamente probabile anche nelle democrazie parlamentari: “Nella nostra epoca, ogni giorno può portare alla ribalta sistemi inauditi di coercizione, di schiavitù e di sterminio, diretti contro alcune categorie sociali o estesi a interi territori. La legalità è invece rappresentata dalla resistenza, in quanto essa rivendica i diritti fondamentali del cittadino, che sono garantiti, nella migliore delle ipotesi, dalla Costituzione, anche se spetta al singolo metterli in atto. Esistono metodi efficaci a questo scopo, e chiunque si trovi sotto tiro deve essere preparato ed esercitato a farne uso. (…) È già importantissimo che chiunque sia minacciato sia abituato a pensare che la resistenza comunque è possibile: solo in seguito una infima minoranza che avrà fatta sua questa idea sarà in grado di abbattere il colosso“.

E, lo stesso Junger, arriva a chiosare che “Lunghi periodi di pace favoriscono l’insorgere di alcune illusioni ottiche. Tra queste la convinzione che l’inviolabilità del domicilio si fondi sulla Costituzione, che di essa si farebbe garante. In realtà l’inviolabilità del domicilio si fonda sul capofamiglia che, attorniato dai suoi figli, si presenta sulla soglia di casa brandendo la scure.”.

Ma tale concezione si fonda sulla libertà del singolo, che non è affatto risolutiva. Manca infatti della fondamentale dimensione sociale che caratterizza la natura umana, tant’è che lo stesso Junger, influenzato da Stirner, è costretto poi ad abbracciare la prospettiva dell’Anarca, cioè di colui che norma sé stesso a prescindere dal potere pubblico. Ma soprattutto a prescindere dalla socialità naturale.

Carl Schmitt, invece, cerca di risolvere la questione utilizzando le categorie di “legalità” e “legittimità”, sostenendo, in buona sostanza, che assorbendosi la legittimità nella legalità, come avviene ovunque domini il positivismo giuridico, il rischio che un governo faccia precipitare nell’illegalità chiunque vi si opponga è sempre in agguato, anche nelle democrazie parlamentari. Sicché, quando tra le istituzioni parlamentari e governative si crea uno iato profondo con le esigenze ed il sentire popolare, è pienamente legittima un’azione politica di un “terzo estraneo” che ripristini e risolva de facto il problema, sebbene tale intervento sia illegale o addirittura anti-costituzionale.

Tant’è che è noto che lo stesso Schmitt, nel caso di specie, auspicasse, per il bene del popolo, l’intervento dell’esercito guidato dalla saggia guida del Presidente della Reich. Sebbene il rischio di tale opzione sia evidente, comunque il problema posto dal grande giurista tedesco rappresenta uno spaccato di ogni realtà politica pienamente legale, ma carente di legittimità, come avviene assecondando le utopie di Kelsen e dei costrutti giuspositivisti.

Ricordiamo infatti che per Hans Kelsen il giurista deve limitarsi all’osservazione, allo studio e all’applicazione del solo diritto positivo, il quale di per sé non è giusto né ingiusto, ma semplicemente è quello che è stato prodotto secondo la procedura stabilita dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato. Sicché anche norme palesemente ingiuste, si mantengono giuridiche, perché nessun giudizio di valore può essere mai posto. Dal che discende che anche uno stato totalitario con leggi liberticide ed anti-umane, avendo tutti i crismi della legalità, richiede il rispetto delle norme che pone.

Ernst Junger

Ernst Junger

In verità, anche nell’Italia post-bellica, in sede di assemblea costituente, qualche voce cercò di rafforzare il debole argine del costituzionalismo, che, volenti o nolenti, recepisce molto del pensiero di Kelsen. Si provò così a codificare quello che all’apparenza poteva sembrare l’antico diritto di resistenza.

A Giuseppe Dossetti si deve, ad esempio, l’inserimento del comma 2° a quello che poi sarebbe diventato l’attuale art. 54: “Quando i pubblici poteri violino le libertà fondamentali ed i diritti garantiti dalla costituzione, la resistenza all’oppressione è diritto e dovere del cittadino”.

In realtà, la visione di Dossetti non riprendeva affatto la tradizione più antica: anzi, ponendo una frattura tra passato e futuro, dove la Costituzione rappresentava l’eterno presente di riferimento per un domani da costruire edificando la nuova società italiana, finiva per indicare nella Repubblica, il soggetto che conferiva e determinava i diritti. Sicché l’unico diritto vigente finiva per essere quello ingessato negli schemi costituzionali.

In sede di discussione, tale comma relativo al “diritto di resistenza”, pur vedendo favorevole nel contenuto “ideale” la stragrande maggioranza delle forze politiche, fu soppresso per ragioni di opportunità politica, non tanto per contrarietà al merito.

Costantino Mortati rilevò, infatti, che, qualora si considerasse il diritto di resistenza come esercitabile nei confronti di singoli atti del potere esecutivo, allora “è possibile che la legge stabilisca il diritto di resistenza individuale senza bisogno di una norma costituzionale”; mentre nel caso in cui il diritto di resistenza venisse riferito come diretto contro le supreme cariche istituzionali, sarebbe stato sufficiente il meccanismo di tutela previsto dalla Costituzione.

Va detto che il diritto di resistenza è attualmente sancito in circa trenta costituzioni del mondo, ma resta sempre il problema di fondo, ossia l’evidente pecca del costituzionalismo che, come ogni impostazione che abbraccia il normativismo, cade nell’irrealtà.

Un tentativo differente è stato posto in essere da altri Autori, che, consci dei limiti del costituzionalismo, hanno provato a recuperare sia la dimensione fattuale del diritto, che il richiamo, ex art. 2 Cost., a quei diritti inviolabili che la nostra Costituzione riconosce.

Utilizzando quel termine, si dice, è evidente che nemmeno una legge costituzionale possa cassare quei diritti che la Carta non fonda, ma, appunto, riconosce come pre-esistenti.

Ragionamento pregevole e tentavo degno di lode. Ma di nessuna valenza concreta considerando che tali supposti diritti sarebbero i famosi diritti dell’uomo, sulla cui critica e portata effettiva si rimanda in altra sede. Basti qui citare Antonio Rosmini, secondo cui, l’unico diritto che possa dirsi veramente umano, è il diritto che ha l’uomo al vero bene, diritto che non è contemplato dall’ideologia del diritti umani, che finiscono, con la pretesa di liberazione, per incarnare l’evizione del diritto e della stessa giuridicità.

Ma nemmeno la sottolineatura della dimensione fattuale risolve il problema: pur avendo il pregio di recuperare il pluralismo giuridico e la dimensione sociale del diritto, sottraendo il fenomeno giuridico all’assolutismo normativo dello stato moderno, pecca di carenza di giustificazione. Se infatti è il puro fatto che fonda la norma, allora anche un’organizzazione criminale, esistendo di fatto tramite affiliati, disciplina e gerarchie, dovrebbe ricevere tutela giuridica.

E’ nota e pienamente condivisibile, in proposito, la critica di Francesco Olgiati, il quale spiega il problema con una famosa battuta: sull’esempio di Caligola, le forze politiche possono arrivare a far nominare senatori dei cavalli, ma tale fatto, non cambia la realtà che il cavallo resti un cavallo, nonostante la veste “giuridica”. Semmai, ironizza il co-fondatore dell’Università Cattolica, bisognerebbe chiedersi se i colleghi senatori, plaudendo tale scelta, siano rimasti uomini o diventati bestie anch’essi…

Altro tentativo degno di nota fu quello di Giorgio La Pira, che, influenzato da Maritain e da Mounier, cercò di identificare il “personalismo” quale cardine della Costituzione e della Repubblica. Il problema, è che per il personalismo, la persona è tutto, mai parte, ed ogni realtà tra cui anche lo Stato, esiste soltanto affinché la persona raggiunga il suo bene proprio. Sicché, come ben spiega Guido Sojae Ramos, si nega alla radice il primato del bene comune, che non è dato dalla somma del bene proprio, e si può giungere agli esiti dello stato totalitario, dove lo stato è concepito in senso personalistico: la ricomparsa del grande Leviatano.

Giorgio La Pira

Giorgio La Pira

La soluzione al dilemma, ci viene, come sempre dall’osservazione della Realtà. Ossia dal ritorno all’essere delle cose, e, quindi, dal ritorno all’essere più autentico del Diritto. Che, pur potendo sembrare un gioco di parole, è proprio un Diritto fondato sull’essere, ossia l’imperituro diritto naturale. Distorto, accantonato, nascosto, vilipeso, rinasceva come l’araba fenice sulle ceneri del secondo conflitto mondiale, in un momento storico in cui si avvertì forte, soprattutto in Europa, l’esigenza di superare la concezione giuridica della Modernità.

Moltissimi Autori si impegnarono in tal senso, ma prevalse, purtroppo, la vecchia linea liberale che assumeva la libertà come indifferenza garantita dall’ordinamento giuridico positivo. Ma lungo tale strada, la libertà, fondata sull’individuo astratto e non sulla vera natura umana, si trasforma in licenza, e il diritto in mera regola, in norma, da cui la Giustizia è completamente assente.

Un ormai anziano Francesco Carnelutti, ricorda infatti come accettando questa prospettiva, si ha la perdita di verità del diritto. Ossia la perdita del diritto, che senza verità si fa sopruso e talvolta violenza. Ecco che dunque è necessario ammettere senza esitazione alcuna che non possa esistere un Diritto senza verità, salvo a precipitare nel nichilismo giuridico.

E questo ci pone davanti alla prima vera grande questione, ossia che la verità esista e che sia, almeno parzialmente conoscibile. Del resto, chi negasse ciò, entrerebbe in contraddizione.

Il fatto è che se ci si cristallizza sull’assurda idea cara ai positivisti secondo cui il diritto ha fonti, si perde l’essenziale, ossia che il diritto ha piuttosto un fondamento, che è la Giustizia. Tanto è vero che anche il nostro codice civile non crea diritto attraverso norme, ma semplicemente regolamenta, avendo dovuto il Legislatore accettare la natura delle cose, di cui la giustizia è criterio.

Nonostante il pregiudizio del normativismo e del costituzionalismo, il diritto naturale non solo ha intriso con più o meno valenza e forza gli ordinamenti degli Stati, ma è destinato a tornare sempre, soprattutto nei momenti più critici, perché è fondato sull’essere. Ed esso solo garantisce la vera libertà, imponendo di scegliere tra bene e male, tra giusto ed ingiusto, tra alternative che si pongono dinanzi all’uomo inteso nella sua complessità e nella sua naturale relazionalità.

Essendo tracciato sulla concordanza tra i fini esistenziali del nostro essere uomini – tra cui soprattutto conoscere la verità che ci trascende – e la nostra condotta – fare il giusto, evitare l’ingiusto, a ciascuno il suo -, il diritto naturale permette di perseguire davvero il bene comune perché è bene comune e tutti gli uomini.

Inoltre, sottolineando l’origine naturale della comunità politica organizzata, in virtù della natura sociale dell’essere umano, si erge a difesa del vero pluralismo degli ordinamenti, nonché di ogni smembramento artificiale delle relazioni umane, ma al tempo stesso a barriera invalicabile dal potere, a prescindere da ogni legalismo e da ogni formalismo.

Sicché, mentre il sistema kelseniano rinchiude il giurista nella gabbia predisposta dal potere, e, di fatto, ne fa un esecutore della volontà di chi ha scritto le norme, il diritto naturale,  fondando la sua forza sull’essere, ridona al Giurista il ruolo suo proprio, ossia di custode della Giustizia, di tutore della vita, di difensore della libertà vera, e di garante del Bene Comune che nessun potere può mai travalicare.

E siccome il diritto naturale, a differenza del normativismo che è fondato sul dover essere, si fonda sull’essere, possiede cioè una dimensione ontologica, giocoforza deve essere razionale, equo, ragionevole e quindi può essere rintracciato da ogni essere umano nelle scelte concrete utilizzando la retta ragione in funzione di ciò che è naturalmente giusto.

E infatti, ogni norma di diritto positivo è veramente tale, ossia è davvero giuridica e vincolante, soltanto se è razionale, ossia se rispetta l’uso corretto della ragione teleologicamente orientata al bene comune. Va da sé, che una norma positiva irrazionale, nel senso che leda il Bene Comune e non garantisca la giustizia, è antigiuridica. E, come tale, deve essere considerata tamquam non esset. Perché la giuridicità non scaturisce dal comando, ma da ciò che è giusto in sé e per sé.

Ad esempio, una norma che vietasse in via generale a tutte le famiglie di viaggiare nella stessa autovettura per spostarsi da una dimora ad un’altra al fine di godere di un paesaggio naturale e quindi del bello, o a tutti i cittadini di passeggiare solo per il piacere di meditare camminando, sarebbe una norma prettamente ingiusta ed irrazionale, che si scontra con il senso comune, e, pertanto anti-giuridica per il diritto naturale.

Non è un caso che il diritto positivo, nella specie quello amministrativo, abbia in un certo senso mutuato tale evidenza, sia pur restringendone molto la portata ed il senso, fino a limitarla spesso ad una sorta di “funzionalismo”: tra le figure sintomatiche dell’eccesso di potere, hanno infatti un ruolo centrale l’illogicità e l’irragionevolezza, tramite cui, proprio sottolineando l’iter logico-giuridico non rispettato, si evidenzia l’inopportunità della scelta del provvedimento adottato dai pubblici poteri in relazione al fine da raggiungere.

O, volendo fare un altro esempio, un divieto generale al culto religioso sarebbe incostituzionale se si assume tale divieto come lesione alla libertà dal punto di vista dei diritti soggettivi, mentre risulterebbe lesivo del Bene Comune – e quindi del dovere a cui sono tenuti i governanti – sul piano del diritto naturale, che considera l’uomo integralmente e facente parte in un ordine dato, sicché tale divieto lederebbe profondamente la natura umana e la sua essenza.

La differenza, pur potendo giungere astrattamente allo stesso risultato, è evidente: mentre i diritti soggettivi partendo dai soggetti possono essere limitati dal potere pubblico e richiedono comunque forme di tutela specifica, il diritto naturale, avendo natura oggettiva, e ponendo l’accento sul dovere, e sul senso di giustizia, non può mai essere castrato.

Ma la differenza è evidente parlando di “libertà”: per diritto naturale la libertà è la capacità di scelta che ogni uomo possiede per natura, non è realizzare la propria volontà. Sicché mentre quest’ultima può essere compressa, la libertà di scegliere tra giusto ed ingiusto, tra bene e male è insopprimibile salvo a voler danneggiare la stessa natura umana. Ne consegue che libertà e diritto (naturale) non sono affatto conflittuali: come ben sottolinea Danilo Castellano, “il diritto potenzia la libertà, e la libertà trova nel diritto la sua giustificazione. Essa infatti come libero arbitrio è un diritto naturale fondamentale ed inalienabile e come scelta del bene, in quanto cioè esercitata nel rispetto della giustizia, è realizzazione piena di sé stessa”.

E’ chiaro che non possa essere taciuta la fondamentale questione dell’obbedienza, che è adesione personale, razionale e libera, ad un comando che a sua volta deve essere razionale, intendendo con questo termine insidioso, quanto specificato. Le cose, per chiunque usi criticamente l’intelligenza secondo il senso comune, hanno un ordine intrinseco e quindi un valore che l’intelletto con crea, ma ritrova. Lo ricorda, senza scomodare i Classici, Giuseppe Bettiol nella sua opera dedicata al diritto penale in aperta polemica con la Scuola positiva, sottolineando che soltanto il realismo giuridico possa essere la chiave di volta su cui persino la regolamentazione dell’aspetto criminale deve reggersi affinché vi sia vera giustizia. Anche qui, per realismo deve intendersi il riconoscere che tutte le cose hanno uno statuto ontologico immodificabile, sui cui nemmeno il Legislatore può agire.

Sicché è evidente che torna con evidenza inconfutabile la questione antropologica: se si riconosce l’uomo come essere sociale dotato di ragione, non si può negare il diritto naturale.

Invece, considerando l’uomo – ed il cittadino – come un irresponsabile incapace di agire con rettitudine e di riconoscere l’ordine naturale, nel tipico pessimismo antropologico dello stato hobbesiano (che il costituzionalismo recepisce), le conseguenze sono quelle dell’evidenza che ci circonda in questi giorni.

*

Orbene, alla luce del quadro tinteggiato, emerge con chiarezza che anche il diritto di resistenza assume forme e valenza differente rispetto a quelle immaginate durante l’Assemblea Costituente. Se seguendo Giuseppe Dossetti, infatti, si finiva per ridurre il diritto naturale nelle maglie del diritto positivo, ancorché di rango costituzionale, con il risultato di  negare la stessa “naturalità” del diritto, precipitando così in un immanentismo di fondo, nemmeno la linea Costantino Mortati può essere seguita. Fondando infatti il “diritto di resistenza”, come riteneva Mortati (che non ha mai superato il problema del potere costituente e dell’ordinamento quale prodotto della volontà), sulla sovranità popolare, si dovrebbe accettare come vera quella che è soltanto una fictio iuris, un vero e proprio mito ideologico che si scontra con la realtà politica e sociale, dove, come ha ben dimostrato la c.d. scuola elitista, il potere è sempre esercitato e detenuto da una stretta oligarchia.

Né risolverebbe il problema anche se si ammettesse che davvero la sovranità popolare sia concretizzata nelle forme tipiche previste dalla Costituzione, perché semplicemente indicherebbe “una fonte del diritto di resistenza”, ma non il suo contenuto, e quindi il fondamento.

Invece, il diritto naturale, con il suo essere diritto razionale finalizzato al Bene Comune, essendo estrinsecazione della vera essenza dell’uomo che è in grado di utilizzare la retta ragione e di riconoscere la verità, delinea i confini e le forme del “diritto di resistenza”. Che non è altro il ripristino del Bene Comune e della Giustizia per mezzo dell’uso corretto della ragione e della libertà naturale avverso un dovere venuto meno da parte dei governanti.

Antonio Rosmini

Antonio Rosmini

E’ vero anche che parlare oggi di diritto naturale, come temeva Antonio Rosmini, si rischia il pregiudizio e la levata di scudi: pertanto egli suggeriva di utilizzare il termine diritto razionale. Ma come già detto, l’attributo “razionale” rischia equivoci interpretativi ben più grandi: si pensi, solo per fare un esempio, alla nota affermazione di Hegel.

Pertanto resta preferibile mantenere l’espressione “diritto naturale”. Distinguendo, però, lo stesso da quella forma di falso giusnaturalismo (quello c.d. “ateo” e contrattualista) che, ponendo l’uomo come misura e metro di tutte le cose, cade in un razionalismo cieco che nega la partecipazione alla lex aeterna, ma così facendo nega la verità. Né il problema viene risolto con i sistemi di diritto positivo che pongono quale riferimento la c.d. laicità in una supposta neutralità:  come ben dimostra ancora una volta Danilo Castellano, non può esserci neutralità negli ordinamenti, e la laicità aggrava i problemi, anziché risolverli. D’altronde, ogni sistema di potere politico – come ha sottolineato il già citato Carl Schmitt – si regge sulla scelta che opera tra concepire l’uomo sempre buono o l’uomo sempre cattivo, mentre per la constatazione veritiera e reale su cui si fonda il diritto naturale è che l’uomo, creato buono ma ferito nella sua natura, può scegliere liberamente di allontanarsi dal bene, compiendo dunque il male.

Certo, forse anche per questi motivi, gli avversari del diritto naturale sono molti, e ne negano l’esistenza.

Ma per negare l’esistenza del diritto naturale, dovrebbero, in via consequenziale, assumersi l’onere di provare a negare la natura umana e la sua essenza razionale e sociale e, perciò, di negare che l’uomo sia responsabilmente libero e quindi capace di scegliere.

Ma ciò, significherebbe negare anche totalmente l’esperienza giuridica e precipitare nel nichilismo, trasformando il diritto in mera esperienza e strumento di potere.

Un diritto senza verità e senza giustizia.

Papa Benedetto XVI

Papa Benedetto XVI

Qui si comprende meglio il famoso discorso di Benedetto XVI al Bundestag, che richiamando proprio all’uso della ragione, poneva l’attenzione sul fatto che il diritto naturale fosse fondamentale per la Politica nella sua ricerca di ciò che è oggettivamente giusto ed evitare abusi e soprusi. Ma è lo stesso diritto naturale, in quanto naturalmente esistente, a ripresentarsi spontaneamente con maggior forza in ogni periodo di crisi.

Sta al Giurista con la G maiuscola, non certo al “praticone” delle leggi, ossia a chi si limita a conoscere a memoria il contenuto dei codici o che oggi è costretto a sguazzare tra FAQ e DPCM, cogliere la sfida e l’opportunità. Innalzandosi là dove osano solo le aquile. A difesa della Civiltà.

Perché, come ricorda Heinrich Rommen, il diritto naturale ritorna, e ritornerà sempre. Dopo la sua fine che alcuni avevano preconizzato, al vero Giurista, ai popoli e ai governanti, per rinascere  dalla crisi, non resta null’altro che ritornare proprio e sempre più al diritto naturale.

 

 

Luca De Netto, avvocato, è Presidente del Centro Studi Internazionale “EUROPAITALIA”

 

Facebook Comments
Print Friendly, PDF & Email