È stato accolto, con Ordinanza di data odierna (l’altro giorno, ndr) del giudice monocratico del Tribunale civile di Padova, il ricorso da me proposto in via d’urgenza nell’interesse della Signora D. M., nella parte in cui chiedevo la sospensione del giudizio e la trasmissione del fascicolo alla Corte di giustizia UE per l’interpretazione in via pregiudiziale dei rapporti tra la legge italiana e i Regolamenti europei che, se confliggenti, obbligano il giudice a disapplicare la legge italiana ed applicare la normativa europea.

Oggetto del ricorso sono le disposizioni legislative “contesche” e “draghesche” che illegalmente impongono la vaccinazione obbligatoria per medici, infermieri, insegnanti delle scuole, militari, forze dell’ordine, ecc.
La Corte di giustizia deciderà chiedendo il parere dei governi di tutti gli Stati membri dell’Unione europea.

È la prima volta che in Italia un giudice, evidentemente equilibrato e non filogovernativo, decide in questo senso.
Questa battaglia è vinta. La guerra continua.

Con l’occasione informo che l’OMS dopo aver ufficialmente comunicato che gli eventi avversi gravi e gravissimi a seguito delle pozioni magiche hanno superato i 2.500.000, ha ora consigliato gli Stati ad avere molta prudenza circa l’idea, ancora più illegale delle precedenti, di assunzione dei sieri magici obbligatoria per tutti i cittadini.
Voglio pensare che questa inversione di tendenza rispetto alle montagne di menzogne del governo sia anche opera del vero e unico Re d’Italia Federico II di Svevia che riposa nella Cattedrale della mia Città (Palermo).

AUGUSTO SINAGRA – Professore ordinario di diritto delle Comunità europee presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Avvocato patrocinante davanti alle Magistrature Superiori, in ITALIA ed alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, a STRASBURGO

fonte: Imolaoggi

 

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In data odierna, Il Tribunale di Padova in funzione di Giudice del lavoro, ha rinviato gli atti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sulla questione di legittimità per contrasto con il diritto dell’Unione, dell’obbligo vaccinale sancito dall’articolo 4, d.l. 44/2021, nella sua formulazione ante sostituzione introdotta dal d.l. 172/2021, sotto diversi profili – tra i quali, in particolare, la violazione del divieto di discriminazione sancito dal regolamento 953/2021 e del principio di proporzionalità – nonché sulla persistenza della validità dell’autorizzazione all’immissione in commercio degli attuali vaccini anticovid19, anche in considerazione – tra le altre – della disponibilità di cure alternative e dei potenziali effetti avversi della vaccinazione.
Riporto le testuali conclusioni del provvedimento:
visti l’art. 267 TFUE e l’art. 19, par. 3, lett. b, TUE,
presenta alla eccellentissima Corte di Giustizia dell’Unione Europea domanda di pronuncia pregiudiziale, chiedendo che risponda ai seguenti quesiti:
1. “Dica la Corte di Giustizia se le autorizzazioni condizionate della Commissione, emesse su parere favorevole dell’EMA, relative ai vaccini oggi in commercio, possano essere considerate ancora valide, ai sensi dell’art. 4 del Reg. n. 507/2006, alla luce del fatto che, in più Stati membri (ad esempio in Italia, approvazione AIFA del protocollo di cura con anticorpi monoclonali e/o antivirali), sono state approvare cure alternative al COVID SARS 2 efficaci e in thesi meno pericolose per la salute della persona, e ciò anche alla luce degli artt. 3 e 35 della Carta di Nizza”;
2. “Dica la Corte di Giustizia se, nel caso di sanitari per i quali la legge dello Stato membro abbia imposto il vaccino obbligatorio, i vaccini approvati dalla Commissione in forma condizionata ai sensi e agli effetti del Regolamento n. 507/2006, possano essere utilizzati al fine della vaccinazione obbligatoria anche qualora i sanitari in parola siano già stati contagiati e quindi abbiano già raggiunto una immunizzazione naturale e possano quindi chiedere una deroga dall’obbligo”;
3. “Dica la Corte di Giustizia se, nel caso di sanitari per i quali la legge dello Stato membro abbia imposto il vaccino obbligatorio, i vaccini approvati dalla Commissione in forma condizionata ai sensi e agli effetti del Regolamento n. 507/2006, possano essere utilizzati al fine della vaccinazione obbligatoria senza procedimentalizzazione alcuna con finalità cautelativa o se, in considerazione della condizionalità dell’autorizzazione, i sanitari medesimi possano opporsi all’inoculazione, quanto meno fintantoché l’autorità sanitaria deputata abbia escluso in concreto, e con ragionevole sicurezza, da un lato, che non vi siano controindicazioni in tal senso, dall’altro, che i benefici che ne derivano siano superiori a quelli derivanti da altri farmaci oggi a disposizione. Chiarisca la Corte se in tal caso, le autorità sanitarie deputate debbano procedere nel rispetto dell’art. 41 della Carta di Nizza”;
4. “Dica la Corte di giustizia se, nel caso del vaccino autorizzato dalla Commissione in forma condizionata, l’eventuale non assoggettamento al medesimo da parte del personale medico sanitario nei cui confronti la legge dello Stato impone obbligatoriamente il vaccino, possa comportare automaticamente la sospensione dal posto di lavoro senza retribuzione o se si debba prevedere una gradualità delle misure sanzionatorie in ossequio al principio fondamentale di proporzionalità”;
5. “Dica la Corte di Giustizia se laddove il diritto nazionale consenta forme di dépeçage, la verifica della possibilità di utilizzazione in forma alternativa del lavoratore, debba avvenire nel rispetto del contraddittorio ai sensi e agli effetti dell’art. 41 della Carta di Nizza, con conseguente diritto al risarcimento del danno nel caso in cui ciò non sia avvenuto”;
6. “Dica la Corte se sia compatibile con il Regolamento n. 953 del 2021 e i principi di proporzionalità e di non discriminazione ivi contenuti, la disciplina di uno Stato membro che imponga obbligatoriamente il vaccino anti-Covid – autorizzato in via condizionata dalla Commissione – a tutto il personale sanitario anche se proveniente da altro Stato membro e sia presente in Italia ai fini dell’esercizio della libera prestazione dei servizi e della libertà di stabilimento”;
7. “Dica la Corte se sia compatibile con il Regolamento n. 953 del 2021 e i principi di proporzionalità e di non discriminazione ivi contenuti, la disciplina di uno Stato membro che imponga obbligatoriamente il vaccino anti-Covid – autorizzato in via condizionata dalla Commissione – a tutto il personale sanitario anche se proveniente da altro Stato membro e sia presente in Italia ai fini dell’esercizio della libera prestazione dei servizi e della libertà di stabilimento”.
Il presente giudizio è sospeso fino all’esito della presente domanda di pronuncia pregiudiziale”.

 

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Un doveroso grazie ai colleghi Prof. Avv. Augusto Sinagra e Lorenzo Minisci, patroni della causa a quo.

Due considerazioni:
– per i giudizi radicati sull’art. 4, d.l. 44/2021, converito in legge n. 76/2021, nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. 172/2021, le cause radicate dovranno essere sospese dal Giudice, perché la sentenza della Corte di Giustizia ha efficacia pregiudiziale;
– nel caso in cui la Corte di Giustizia dovesse dichiarare l’incompatibilità della normativa nazionale sull’obbligo vaccinale predetto con il diritto dell’Unione, i Giudici italiani hanno l’obbligo di disapplicarlo;
– a questo punto, è assolutamente necessario promuovere le cause di tutte le categorie tenute all’obbligo vaccinale ai sensi dell’art. 4, 4-bis e 4-ter del d.l. 44/2021, nella sua formulazione introdotta dal d.l. 172/2021, perché le motivazioni che hanno portato alla rimessione delle questione di cui sopra, per i sanitari, alla Corte di Giustizia, valgono a maggior ragione per tutti gli altri obbligati alla vaccinazione; ed è necessario portare la questione avanti ai Giudici affinchè rinviino alla Corte di Giustizia la questione pregiudiziale anche sulle nuove norme;
– ritengo, peraltro, che – con riferimento alla questione affrontata – dal Tribunale di Padova e – auspicando che eguale sorte ricevano anche le questioni che verranno poste sull’estensione dell’obbligo vaccinale alle altre categorie – i ricorrenti avranno forte argomento per chiedere il provvedimento (in via d’urgenza) di sospensione del provvedimento sospensivo adottato nei confronti degli obbligati renitenti, atteso che – pendente la questione pregiudiziale avanti la CGUE – tale conclusione appare, a maggior ragione, imposta alla luce del principio di precauzione.

E ora la Parola a Strasburgo

fonte: scenarieconomici.it

 

 

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