Su questo blog, con l’unico scopo di favorire un sereno confronto, oltre alla pubblicazione dei nostri articoli originali, spesso rilanciamo articoli o spunti provenienti da altre fonti che riteniamo interessanti per i nostri lettori. Di seguito segnalo l’articolo pubblicato su Nuntiatoria. Visitate il sito e valutate liberamente le varie opzioni offerte e le eventuali richieste. Ecco l’articolo nella traduzione da me curata.
Questa edizione di Nuntiatoria è improntata a un principio al tempo stesso giuridico, teologico e morale: Auctoritas claritate probatur — l’autorità si dimostra con la chiarezza. La carica può conferire potere, e il potere può garantire l’obbedienza esteriore, ma nessuno dei due, da solo, stabilisce la credibilità morale del governo. L’autorità si afferma dicendo la verità, definendo i propri termini, distinguendo ciò che deve essere distinto, motivando i propri giudizi e assumendosi la responsabilità delle conseguenze delle proprie azioni.
I saggi liturgici per la Festa del Preziosissimo Sangue e la Sesta Domenica dopo la Pentecoste collocano tale principio nel suo giusto ordine soprannaturale. La Chiesa non è sostenuta dalla forza amministrativa, dalla reputazione istituzionale o dall’ingegnosità dei suoi governanti. È redenta dal Sangue di Cristo, nutrita dal Suo sacrificio e governata secondo la verità affidata agli Apostoli. Nella moltiplicazione dei pani, Nostro Signore rivela il modello dell’autorità pastorale: Egli vede la fame della moltitudine, ha compassione di loro e dà loro il pane. Il ministero apostolico riceve da Lui ciò che deve distribuire; non inventa il dono, non ne altera la natura né oscura la fonte da cui proviene.
Tutta l’autorità nella Chiesa è ministeriale in questo senso. È reale, sacra e vincolante, ma rimane ordinata a una verità superiore a se stessa. Il pastore non crea la rivelazione, né l’ufficio conferisce il diritto di offuscare la dottrina, manipolare la legge o trattare i fedeli come strumenti di politica. L’autorità si dimostra non con la severità dei suoi comandi, ma con la fedeltà con cui insegna, santifica e governa.
La risposta della Santa Sede alle consacrazioni episcopali effettuate dalla Fraternità San Pio X a Écône costituisce l’esempio più immediato preso in esame in questa edizione. Il decreto emanato in seguito impiega il linguaggio canonico più severo: scisma, scomunica, adesione e invalidità sacramentale. Tuttavia, la gravità di una pena accresce, anziché diminuire, la necessità di precisione. Il diritto ecclesiastico deve identificare la persona accusata, l’atto commesso, la norma violata e il grado di responsabilità personale da cui dipende la punizione. (Per capire la silver line dell’articolo che state leggendo, vi consiglio di leggere le osservazioni canoniche critiche al testo del decreto di scomunica e scisma della FSSPX che ho rilanciato su questo blog con l’articolo del Canonico di Shaftesbury, ndr)
Il decreto non distingue adeguatamente la posizione dei vescovi consacranti, dei vescovi appena consacrati, dei sacerdoti della Fraternità e dei fedeli che frequentano le sue cappelle. Il suo linguaggio riguardo a coloro che «aderiscono» al presunto scisma è particolarmente preoccupante. Aderire significa forse il rifiuto formale del Pontefice Romano, la partecipazione a un governo ecclesiastico separato, la ricezione abituale dei sacramenti, il sostegno finanziario, la partecipazione alla Messa o la simpatia per le critiche della Fraternità alla crisi postconciliare? A meno che il termine non venga definito, esso cessa di funzionare come categoria giuridica e diventa invece un clima di sospetto.
Non è giusto che i fedeli comuni siano lasciati a chiedersi se il fatto di cercare la Messa tradizionale o di ricevere i sacramenti li abbia posti al di fuori della Chiesa. Lo scisma non è una preferenza liturgica, un’associazione culturale o il semplice atto di entrare in una determinata cappella. È il rifiuto della sottomissione al Pontefice Romano o della comunione con coloro che gli sono soggetti. Tale rifiuto deve essere accertato nella persona interessata; non può essere semplicemente dedotto dalla partecipazione ai sacramenti. I fedeli possiedono diritti e coscienze proprie. Non sono materiale secondario in un conflitto istituzionale.
La stessa mancanza di precisione sta alla base della ripetuta richiesta che la Fraternità «accetti il Vaticano II». La frase viene trattata come se possedesse un significato chiaro e universalmente concordato, eppure le proposizioni controverse vengono raramente identificate, la loro rispettiva autorità teologica non viene distinta e l’interpretazione richiesta da Roma non viene fornita. La Fraternità ha professato la fede cattolica, ha riconosciuto il Papa regnante e ha sostenuto che i testi conciliari devono essere interpretati in continuità con il Magistero perenne. Se è richiesto qualcosa di più, la giustizia esige che ciò venga dichiarato.
Nessuna coscienza può essere vincolata semplicemente citando un intero concilio e lasciando indefinito l’oggetto dell’assenso. Il Concilio Vaticano II contiene reiterazioni di dottrina consolidata, giudizi pastorali, valutazioni storiche e formulazioni non definitive la cui interpretazione rimane controversa. Esigere un’«accettazione» indifferenziata annulla le distinzioni con cui la teologia cattolica ha sempre identificato il peso dell’insegnamento ecclesiastico. Si rischia di sostituire l’obbedienza intelligibile con una prova ambigua di sottomissione.
Questo problema è accentuato dalla recente lode alla libertà di coscienza da parte di Papa Leone XIV. La coscienza cattolica non è un giudizio privato sovrano e non può legittimamente opporsi alla verità rivelata. Deve essere formata dalla rivelazione, dalla retta ragione e dall’autentico Magistero. Tuttavia, la coscienza deve anche essere vincolata da qualcosa di intelligibile. Non si può pretendere che assenta a una proposizione non identificata, che accetti un’apparente contraddizione senza una risoluzione autorevole o che tratti ogni affermazione prudenziale e non definitiva come se avesse l’autorità del dogma.
La Chiesa non ha mai insegnato che l’obbedienza consista nel sospendere la ragione o nel negare una difficoltà evidente. Ha sempre distinto tra fede divina, dottrina definitiva, insegnamento autorevole ma non definitivo, disciplina e politica prudenziale. Quando l’autorità confonde queste categorie, può imporre il silenzio, ma non può in tal modo produrre un assenso informato. Il risultato non è una comunione rafforzata, bensì un’incertezza sempre più profonda su ciò che, precisamente, si richiede ai fedeli di credere.
La risposta della Fraternità a Roma colloca la controversia nell’ambito della responsabilità pastorale del Pontefice Romano. Il suo richiamo alle parole di Nostro Signore riguardo al padre a cui viene chiesto del pane e che non dà una pietra al proprio figlio è più che retorico. Si chiede se Roma abbia agito da padre mentre la crisi si sviluppava sotto gli occhi di tutti. Le consacrazioni proposte erano state annunciate con mesi di anticipo; era stata inviata la corrispondenza; era stata presentata una professione di fede cattolica; era stata spiegata la presunta necessità; ed erano stati nominati i candidati. Sono stati avanzati appelli per un intervento diretto, eppure nessun impegno personale costante da parte del Papa è stato pubblicamente riconosciuto prima del suo appello finale del 29 giugno, seguito dalle consacrazioni del 1° luglio e dal decreto del 2 luglio.
Tale cronologia non risolve di per sé ogni questione canonica o morale relativa alle consacrazioni. Impedisce tuttavia alla Santa Sede di presentare la crisi come se fosse scoppiata senza preavviso. Il Papa non è semplicemente l’autorità che punisce la divisione dopo che essa si è verificata. Egli è il custode visibile dell’unità, incaricato di confermare i suoi fratelli e di impiegare ogni mezzo pastorale proporzionato con cui si possa prevenire la rottura. L’azione penale non può sostituirsi al governo, e un decreto non può rispondere alla domanda se le opportunità di un intervento paterno diretto siano state pienamente sfruttate.
Lo stesso principio regola il modo in cui l’edizione tratta la prossima mozione del Sinodo Generale della Chiesa d’Inghilterra riguardante le «relazioni omosessuali impegnate, fedeli e intime». La proposta insiste sul fatto che tali relazioni possano essere compatibili con il discepolato cristiano, pur negando che si tratti di matrimonio. Tuttavia, una volta affermata la sostanza morale della relazione, il significato teologico del matrimonio non può rimanere intatto. La mozione nega la conclusione pur accettando le premesse che vi conducono.
Un metodo analogo è emerso all’interno della Chiesa cattolica attraverso la Fiducia supplicans e le pratiche di benedizione promosse in Germania e nelle Fiandre. Si afferma che la dottrina rimanga immutata, mentre vengono autorizzati atti pastorali che gli osservatori comuni interpreteranno inevitabilmente come un’approvazione ecclesiale della relazione presentata per la benedizione. La distinzione tra la benedizione delle persone e quella delle unioni viene preservata in teoria, ma ripetutamente dissolta nel rituale, nella pubblicità e nell’attuazione. L’ambiguità diventa così il ponte attraverso il quale un’innovazione entra nella pratica mentre il suo significato dottrinale viene ufficialmente negato.
Questioni correlate sorgono quando le donne vengono nominate a cariche che esercitano un’autorità sostanziale all’interno della Curia Romana, mentre si assicurano che la costituzione sacramentale della Chiesa rimanga inalterata. La questione non è se le donne possano possedere competenza, responsabilità o influenza effettiva nell’amministrazione ecclesiastica; storicamente, lo hanno fatto in molte forme. La questione è se gli uffici intrinsecamente connessi alla giurisdizione episcopale possano essere distaccati dagli Ordini Sacri mediante una riclassificazione burocratica. Laddove il rapporto tra ordine sacramentale e governo ecclesiastico viene modificato, la natura e le implicazioni di tale cambiamento devono essere dichiarate anziché oscurate.
Anche la richiesta da parte dei laici cattolici di una visita apostolica in Svezia riguarda la credibilità del governo ecclesiastico. Una visita apostolica non equivale a una presunzione di colpa, né dovrebbe essere liquidata come agitazione faziosa. È uno strumento riconosciuto attraverso il quale si possono accertare i fatti, ascoltare le lamentele e ripristinare la fiducia quando non si ritiene più che le strutture locali siano in grado di indagare su se stesse. Un’autorità degna di fiducia non teme il controllo. Riconosce che la responsabilità può rafforzare un governo legittimo, distinguendo le denunce fondate dalle voci infondate e gli abusi reali dalle accuse di parte.
La nomina di padre Stephen Wang a vescovo di Arundel e Brighton offre un contrappunto più incoraggiante. A differenza di nomine spesso interpretate come segnali ideologici, la sua designazione si distingue per l’apparente assenza di attivismo o di provocazioni di fazione. Il suo operato pubblico è stato associato principalmente alla formazione sacerdotale, all’insegnamento, all’evangelizzazione e al ministero pastorale. Nulla di tutto ciò garantisce il carattere del suo episcopato, ma lascia sperare che egli possa governare attraverso le virtù ordinarie del ministero episcopale piuttosto che attraverso una guerra culturale ecclesiastica.
Tale chiarezza sarà particolarmente necessaria in una diocesi caratterizzata da sostanziali differenze teologiche, liturgiche e culturali. Il suo vescovo deve insegnare la dottrina cattolica in modo comprensibile, proteggere la vita sacramentale del suo popolo e governare senza subordinare i doveri episcopali permanenti a cause di moda. Un vescovo non preserva l’unità coltivando l’incertezza tra posizioni incompatibili, ma combinando la carità nei modi con la precisione nella dottrina.
Il saggio politico più ampio contenuto in questa edizione mostra che le stesse abitudini di imprecisione sono sempre più visibili nella legislazione civile. Le leggi sui crimini d’odio, le politiche di uguaglianza e le restrizioni alla libertà di espressione spesso si basano su concetti ampi e soggettivi quali l’ostilità, il discorso offensivo, l’identità percepita e l’impatto emotivo. Il loro scopo dichiarato può essere benevolo, ma un’intenzione benevola non può compensare l’incertezza della legge. I cittadini devono poter sapere in anticipo quale condotta sia proibita, mentre i tribunali e i funzionari devono essere vincolati da standard applicabili in modo coerente.
Quando il confine tra dissenso lecito e ostilità punibile dipende dalle mode ideologiche, dalle preferenze istituzionali o dalla reazione soggettiva di un’altra persona, lo Stato di diritto ne risulta indebolito. Il cittadino non è governato da una norma nota, ma dall’incertezza su come le sue parole possano essere interpretate in seguito. Tale incertezza amplia la discrezionalità dell’autorità, riducendo al contempo la capacità del soggetto di comprenderla, obbedirle o contestarla.
Il pericolo comune alla Chiesa e allo Stato non è quindi solo una formulazione inadeguata. L’ambiguità può diventare uno strumento di potere. Essa consente alle istituzioni di perseguire contemporaneamente posizioni incompatibili: affermare la dottrina autorizzando al contempo pratiche che la minano; lodare la coscienza rifiutandosi di identificare la proposizione alla quale la coscienza deve aderire; proclamare l’uguaglianza davanti alla legge applicando in modo selettivo criteri elastici; oppure invocare l’unità rifiutando il dialogo necessario a preservarla.
La risposta non sta nel disprezzo dell’autorità, né tantomeno nell’esaltazione del giudizio privato. Sta invece nel recupero della vera natura dell’autorità. L’autorità non è potere bruto, né l’obbedienza è la mera sottomissione esteriore dei governati a chiunque ricopra una carica. L’autorità è un rapporto morale ordinato alla verità, alla giustizia e al bene comune. All’interno della Chiesa, essa è ordinata in primo luogo alla salvaguardia della rivelazione e alla salvezza delle anime. Essa esige obbedienza perché è al servizio di un ordine superiore a sé stessa.
Per questo motivo, l’autorità deve distinguere, definire e spiegare. Deve riconoscere i limiti della propria competenza, il peso variabile delle proprie dichiarazioni e i diritti di coloro che governa. Deve correggere i testi ambigui anziché sfruttarne l’ambiguità, e non deve considerare le richieste di chiarimento come prova di slealtà. Quanto più grave è l’obbligo imposto, tanto maggiore è il dovere di chi governa di chiarirne l’oggetto e la portata.
Il Preziosissimo Sangue fornisce il metro di misura definitivo. Cristo governa rendendo testimonianza alla verità e donando Se stesso per coloro che governa. Il Suo sacrificio rivela la gravità del peccato, il costo della redenzione e la natura dell’autorità divina. La Sua regalità non è né arbitraria né oscura. Egli dona il pane agli affamati, la verità a chi si smarrisce e il Suo Sangue per la vita del mondo.
Di fronte a tale chiarezza, le evasioni delle istituzioni vengono smascherate. Lo splendore della carica non può compensare una dottrina incerta; la severità del tono non può sostituire la legge mancante; le ripetute rassicurazioni che nulla è cambiato non possono nascondere le innovazioni evidenti nella pratica. Un’autorità degna di obbedienza non si nasconde dietro l’ambiguità. Essa dice la verità, definisce gli obblighi, fornisce le ragioni e rimane responsabile nei confronti dell’ordine che è chiamata a servire.
Questo è il filo conduttore che unisce la presente edizione. In un’epoca sempre più governata dall’imprecisione, la chiarezza non è semplicemente una virtù di stile. È una condizione di giustizia, una salvaguardia della coscienza e una prova per verificare se l’autorità comprenda ancora cosa sia l’autorità.
Auctoritas claritate probatur.
Nuntiatoria
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