di Sabino Paciolla
La Fraternità San Pio X (FSSPX) ha compiuto il primo passo procedurale formale nello scontro con la Santa Sede, presentando un ricorso preliminare contro il decreto del Dicastero per la Dottrina della Fede del 2 luglio. L’annuncio è arrivato in un comunicato diffuso il 13 luglio dalla sede centrale di Menzingen, che ha confermato la presentazione dell’istanza l’11 luglio, ai sensi del canone 1734 del Codice di Diritto Canonico del 1983.
Approfondisce il caso, Niwa Limbu, nel suo articolo pubblicato su AdVaticanum, che sintetizziamo.
Le consacrazioni del 1° luglio e la reazione di Roma
Tutto nasce dalla consacrazione episcopale di quattro sacerdoti, avvenuta il 1° luglio senza mandato pontificio. Il Vaticano ha bollato l’atto come «di natura scismatica», provocando il più grave scontro tra la Fraternità e la Santa Sede dal 1988, anno delle scomuniche inflitte all’arcivescovo Marcel Lefebvre.
Anziché presentarsi come una sfida all’autorità romana, la FSSPX ha inquadrato il ricorso come l’esercizio di un diritto previsto dall’ordinamento della Chiesa stessa: quello di chi si ritiene leso da un atto amministrativo di chiederne la rettifica, agendo, come recita il comunicato, in uno spirito di rispetto per l’autorità ecclesiastica e di fedeltà alla giustizia e al bene della Chiesa.
Il meccanismo canonico: cosa prevedono i canoni citati
Il ricorso si fonda su un impianto normativo preciso. Il canone 1734 impone a chi vuole impugnare un decreto amministrativo di chiedere prima per iscritto all’autore di revocarlo o modificarlo, entro dieci giorni utili dalla notifica. Il canone 1353 stabilisce che il ricorso contro decreti che infliggono o dichiarano una pena abbia effetto sospensivo, mentre il canone 1736 conferma che, quando è la legge stessa a sospendere l’esecuzione, anche la richiesta preliminare produce lo stesso effetto.
In pratica, secondo la Fraternità, le sanzioni previste dal decreto non potrebbero essere applicate finché la sua richiesta resta pendente davanti al Dicastero. Quest’ultimo ha ora trenta giorni, ai sensi del canone 1735, per revocare, correggere o respingere l’istanza. In caso di rigetto o di nuovo decreto, la FSSPX potrà presentare un ricorso gerarchico secondo il canone 1737, chiedendo il riesame da parte dell’autorità superiore competente.
Il nodo teologico: scisma o disobbedienza?
Al di là della procedura, la Fraternità contesta nel merito la qualificazione di scisma. In un’analisi pubblicata il 9 luglio ha definito «affrettata» la conclusione del Dicastero, sostenendo che essa riveli una comprensione errata dello scisma stesso. Richiamando canonisti come monsignor Raoul Naz e il cardinale Cajetan, la FSSPX distingue tra disobbedienza e rifiuto dell’autorità papale, ribadendo di aver sempre riconosciuto Leone XIV come proprio capo e di non aver mai preteso di costituire una Chiesa parallela.
Ricordiamo che Tommaso (al secolo Giacomo o Jacopo) De Vio, detto il Cardinal Caetano o Gaetano o Cajetano (Gaeta, 20 febbraio 1469 – Roma, 10 agosto 1534), è stato un cardinale italiano. Religioso domenicano, fu generale dell’Ordine nel 1508. Fu grande teologo tomista e commentatore di San Tommaso, oltre che diplomatico pontificio.
La FSSPX ricorre al Cardinale Cajetan perché è citato per la distinzione chiave tra:
-Disobbedienza (anche ostinata) a un ordine concreto del Papa. In questo caso non si è in scisma.
-Rifiuto di sottomettersi al Papa come capo della Chiesa (rifiuto del primato). In questo caso si incorre nel reato di scisma.
Secondo la FSSPX nella sua dichiarazione: “Né scismatici né disobbedienti”, il card. Tommaso de Vio (detto il Gaetano, 1469-1534), uno dei più insigni teologi di tutti i tempi, dice esplicitamente: «Disobbedire, anche ostinatamente, al Sommo Pontefice non costituisce uno scisma. Ciò che costituisce uno scisma, è non voler sottomettersi a lui come capo di tutta la Chiesa» (Commento alla Somma Teologica di S. Tommaso, II-II, q. 39, a. 1, n. III).
Il capitolo delle sanzioni
Sul fronte delle sanzioni, la Fraternità invoca il principio di lunga data nulla poena sine culpa, richiamando i canoni 1323 e 1324 secondo cui chi agisce per necessità o sotto grave timore non incorre automaticamente in pena. Da qui la conclusione che né i vescovi consacranti né quelli consacrati il 1° luglio 2026 sarebbero scomunicati, poiché la “necessità” invocata deriverebbe dal pericolo che minaccia la conservazione della fede e dei mezzi ordinari di santificazione — lo stesso argomento usato da Lefebvre nel 1988.
Uno “stato di necessità” che, ovviamente, il Vaticano non riconosce. Anche il card. Burke, prefetto emerito del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, in una sua intervista a Per Mariam, ha minimizzato l’argomentazione della Fraternità secondo cui sussisterebbe uno stato di emergenza, affermando che «la situazione attuale non costituisce uno stato di emergenza perché, di fatto, l’idea alla base di tale {argomentazione sullo stato di emergenza} è che i fedeli che fanno parte della Fraternità San Pio X non possano vivere la loro fede cattolica nella Chiesa senza avere una chiesa all’interno della Chiesa».
Precedenti storici: le Hawaii e il 1988
Ritornando all’articolo di Niwa Limbu, il testo richiama due precedenti significativi. Il primo riguarda sei cattolici delle Hawaii, scomunicati dal loro vescovo negli anni ’90 per il loro legame con la FSSPX, le cui sanzioni furono poi annullate da Roma sotto la guida del cardinale Joseph Ratzinger, che concluse non trattarsi di scisma formale. Il secondo è il 1988 stesso, con una piccola ma importante differenza: allora la Fraternità non utilizzò un ricorso amministrativo strutturato, e la vicenda si risolse solo nel 2009, dopo un lungo dialogo con le autorità vaticane, quando Benedetto XVI revocò le scomuniche senza chiedere alla FSSPX di riconoscerne la validità originaria.
Una continuità paradossale
Il caso attuale unisce continuità e novità: la Fraternità continua a respingere sia l’accusa di scisma sia le sanzioni, ma per la prima volta si avvale pienamente degli strumenti giuridici del Codice del 1983 — lo stesso Codice il cui riconoscimento figurava come quinto punto nel Protocollo firmato da Ratzinger e Lefebvre il 5 maggio 1988, prima che l’intesa fallisse il giorno seguente.
Le prossime mosse
Ora la palla passa al Dicastero, che potrà revocare, modificare o confermare il decreto. In caso di rigetto, la FSSPX potrà proseguire con il ricorso gerarchico, mentre il Papa potrà intervenire in qualsiasi momento. La controversia entra semplicemente in una nuova fase, questa volta interamente giocata all’interno delle strutture giuridiche della Chiesa.
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