FSSPX Consacrazioni episcopali senza mandato pontificio - Econe 01.07.2026
FSSPX Consacrazioni episcopali senza mandato pontificio – Econe 01.07.2026

 

 

di Daniele Trabucco

 

Nel sito della Fraternità Sacerdotale San Pio X si trova, con la data del 25 luglio 2026, un articolo che presenta le ordinazioni episcopali conferite clandestinamente dal cardinale Josyf Slipyj nel 1977, senza mandato apostolico, come un precedente idoneo a giustificare sia le ordinazioni compiute da Mons. Marcel Lefebvre nel 1988, sia quelle celebrate a Écône il 1° luglio 2026. La tesi è che Slipyj agì contro la volontà di Papa Paolo VI (pontefice dal 1963 al 1978), non ricevette alcuna condanna pubblica e vide poi riconosciuti dalla Santa Sede alcuni degli ordinati. Da questa successione di fatti la Fraternitá deduce che Roma avrebbe implicitamente ammesso la liceità di ordinazioni episcopali non autorizzate quando ricorra uno stato di necessità.

La deduzione è infondata, anzitutto, perché confonde piani giuridici diversi. Una cosa è l’illiceità dell’atto, un’altra è l’imputabilità personale, altra ancora è l’insorgenza della pena, la sua dichiarazione, la sua remissione o la successiva regolarizzazione degli effetti canonici. Il fatto che non sia stata resa pubblica una dichiarazione di scomunica non dimostra né che l’atto fosse lecito, né che la pena non fosse stata incorsa, né che la Santa Sede avesse riconosciuto una causa di giustificazione. Dimostra soltanto che non risulta una dichiarazione pubblica.

L’obiezione secondo cui, essendo la sanzione una pena latae sententiae, la mancata dichiarazione ne dimostrerebbe la mancata insorgenza, sovverte la logica stessa della pena automatica. La pena “latae sententiae”, quando ricorrono tutti gli elementi oggettivi e soggettivi del delitto, è incorsa per il fatto stesso della violazione. La dichiarazione successiva non la costituisce, bensì ne accerta l’esistenza nel foro esterno. La Santa Sede poteva, dunque, non dichiararla per ragioni prudenziali, diplomatiche o pastorali, oppure poteva avere dubbi sull’imputabilità personale di Slipyj. Senza un atto formale non è possibile scegliere con certezza tra queste ipotesi, e proprio per questo è arbitrario trasformare il silenzio in un’assoluzione.

La Fraternità attribuisce poi valore decisivo al successivo riconoscimento di alcuni degli ordinati. Anche questo argomento non regge. La regolarizzazione canonica di una persona non comporta l’approvazione retroattiva dell’atto illecito da cui la situazione ebbe origine. La Chiesa può rimettere una pena, sanare una condizione irregolare o conferire successivamente un ufficio senza dichiarare lecito ciò che era stato compiuto contro la legge. Lo stesso avvenne nel 2009, quando Papa Benedetto XVI (2005-2013) rimise la scomunica ai quattro vescovi ordinati da Mons. Lefebvre, senza per questo rendere lecite le ordinazioni del 1988 o attribuire alla Fraternità una posizione canonica regolare.

Inoltre, la testimonianza secondo cui Papa Giovanni Paolo II (1978-2005) sarebbe stato convinto che Slipyj avesse preso la decisione “giusta” non colma la lacuna. Una frase riferita da terzi non equivale a un decreto pontificio, non costituisce interpretazione autentica della legge e non chiarisce se il giudizio riguardasse la buona fede del cardinale, la sua sollecitudine per la Chiesa ucraina o la liceità oggettiva delle ordinazioni. L’articolo sostituisce così un documento inesistente con una testimonianza ambigua e pretende di ricavarne una norma generale.

L’analogia è falsa anche sul piano storico. Slipyj guidava una Chiesa soppressa da un regime totalitario, privata delle proprie strutture, costretta alla clandestinità e sottoposta a una persecuzione sistematica. Gli ordinati non costituirono pubblicamente una gerarchia alternativa e non rivendicarono un diritto permanente di agire contro Roma. La Fraternità, nel 1988 e nel 2026, disponeva e dispone, invece, di piena libertà organizzativa, seminari, luoghi di culto, mezzi di comunicazione e possibilità di esercitare il proprio apostolato. Un conflitto dottrinale con l’autorità ecclesiastica, del resto, non è assimilabile in alcun modo alla distruzione violenta di una Chiesa perseguitata.

Tutto il ragionamento è ovviamente finalizzato per sostenere l’invocazione, da parte della Fraternitá San Pio X, dello stato di necessità, il quale cessa di essere un’eccezione da accertare rigorosamente, diventando una clausola di autolegittimazione. L’obbedienza al Pontefice vale finché coincide con il giudizio della Fraternità, mentre perde efficacia quando lo contraddice. Una simile costruzione non tutela il primato romano, poiché lo assoggetta al controllo di chi afferma formalmente di riconoscerlo.

L’articolo compie, infine, un triplice salto logico. Dall’assenza di una condanna pubblica deduce l’assenza della pena, dall’assenza presunta della pena deduce la liceità dell’atto, dalla liceità supposta ricava un precedente generale. Nessuno di questi passaggi è dimostrato. Il caso Slipyj testimonia soltanto il trattamento prudenziale di una vicenda eccezionale. Non prova un diritto all’ordinazione episcopale contro la volontà pontificia e non offre alcun fondamento alle ordinazioni del 1988 o del 2026.

 


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