di Daniele Trabucco
Nel sito della Fraternità Sacerdotale San Pio X si trova, con la data del 25 luglio 2026, un articolo che presenta le ordinazioni episcopali conferite clandestinamente dal cardinale Josyf Slipyj nel 1977, senza mandato apostolico, come un precedente idoneo a giustificare sia le ordinazioni compiute da Mons. Marcel Lefebvre nel 1988, sia quelle celebrate a Écône il 1° luglio 2026. La tesi è che Slipyj agì contro la volontà di Papa Paolo VI (pontefice dal 1963 al 1978), non ricevette alcuna condanna pubblica e vide poi riconosciuti dalla Santa Sede alcuni degli ordinati. Da questa successione di fatti la Fraternitá deduce che Roma avrebbe implicitamente ammesso la liceità di ordinazioni episcopali non autorizzate quando ricorra uno stato di necessità.
La deduzione è infondata, anzitutto, perché confonde piani giuridici diversi. Una cosa è l’illiceità dell’atto, un’altra è l’imputabilità personale, altra ancora è l’insorgenza della pena, la sua dichiarazione, la sua remissione o la successiva regolarizzazione degli effetti canonici. Il fatto che non sia stata resa pubblica una dichiarazione di scomunica non dimostra né che l’atto fosse lecito, né che la pena non fosse stata incorsa, né che la Santa Sede avesse riconosciuto una causa di giustificazione. Dimostra soltanto che non risulta una dichiarazione pubblica.
L’obiezione secondo cui, essendo la sanzione una pena latae sententiae, la mancata dichiarazione ne dimostrerebbe la mancata insorgenza, sovverte la logica stessa della pena automatica. La pena “latae sententiae”, quando ricorrono tutti gli elementi oggettivi e soggettivi del delitto, è incorsa per il fatto stesso della violazione. La dichiarazione successiva non la costituisce, bensì ne accerta l’esistenza nel foro esterno. La Santa Sede poteva, dunque, non dichiararla per ragioni prudenziali, diplomatiche o pastorali, oppure poteva avere dubbi sull’imputabilità personale di Slipyj. Senza un atto formale non è possibile scegliere con certezza tra queste ipotesi, e proprio per questo è arbitrario trasformare il silenzio in un’assoluzione.
La Fraternità attribuisce poi valore decisivo al successivo riconoscimento di alcuni degli ordinati. Anche questo argomento non regge. La regolarizzazione canonica di una persona non comporta l’approvazione retroattiva dell’atto illecito da cui la situazione ebbe origine. La Chiesa può rimettere una pena, sanare una condizione irregolare o conferire successivamente un ufficio senza dichiarare lecito ciò che era stato compiuto contro la legge. Lo stesso avvenne nel 2009, quando Papa Benedetto XVI (2005-2013) rimise la scomunica ai quattro vescovi ordinati da Mons. Lefebvre, senza per questo rendere lecite le ordinazioni del 1988 o attribuire alla Fraternità una posizione canonica regolare.
Inoltre, la testimonianza secondo cui Papa Giovanni Paolo II (1978-2005) sarebbe stato convinto che Slipyj avesse preso la decisione “giusta” non colma la lacuna. Una frase riferita da terzi non equivale a un decreto pontificio, non costituisce interpretazione autentica della legge e non chiarisce se il giudizio riguardasse la buona fede del cardinale, la sua sollecitudine per la Chiesa ucraina o la liceità oggettiva delle ordinazioni. L’articolo sostituisce così un documento inesistente con una testimonianza ambigua e pretende di ricavarne una norma generale.
L’analogia è falsa anche sul piano storico. Slipyj guidava una Chiesa soppressa da un regime totalitario, privata delle proprie strutture, costretta alla clandestinità e sottoposta a una persecuzione sistematica. Gli ordinati non costituirono pubblicamente una gerarchia alternativa e non rivendicarono un diritto permanente di agire contro Roma. La Fraternità, nel 1988 e nel 2026, disponeva e dispone, invece, di piena libertà organizzativa, seminari, luoghi di culto, mezzi di comunicazione e possibilità di esercitare il proprio apostolato. Un conflitto dottrinale con l’autorità ecclesiastica, del resto, non è assimilabile in alcun modo alla distruzione violenta di una Chiesa perseguitata.
Tutto il ragionamento è ovviamente finalizzato per sostenere l’invocazione, da parte della Fraternitá San Pio X, dello stato di necessità, il quale cessa di essere un’eccezione da accertare rigorosamente, diventando una clausola di autolegittimazione. L’obbedienza al Pontefice vale finché coincide con il giudizio della Fraternità, mentre perde efficacia quando lo contraddice. Una simile costruzione non tutela il primato romano, poiché lo assoggetta al controllo di chi afferma formalmente di riconoscerlo.
L’articolo compie, infine, un triplice salto logico. Dall’assenza di una condanna pubblica deduce l’assenza della pena, dall’assenza presunta della pena deduce la liceità dell’atto, dalla liceità supposta ricava un precedente generale. Nessuno di questi passaggi è dimostrato. Il caso Slipyj testimonia soltanto il trattamento prudenziale di una vicenda eccezionale. Non prova un diritto all’ordinazione episcopale contro la volontà pontificia e non offre alcun fondamento alle ordinazioni del 1988 o del 2026.
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Il punto della Fraternità non è dedurre dal silenzio un’assoluzione, ma che la consacrazione senza mandato non lede l’ordine divino: il mandato è legge ecclesiastica, non divina, e la sua mancanza rende l’atto al più illecito, mai invalido. Lo prova il caso Slipyj. Nel 1977, sotto il Codice del 1917, quel gesto comportava solo la sospensione automatica fino alla dispensa (can. 2370, con rimando al 953), non la scomunica, che per questo caso arriva solo col Codice del 1983 (can. 1382). A Slipyj non fu applicata alcuna pena, e uno dei vescovi da lui ordinati clandestinamente, Lubomyr Husar, fu riconosciuto e creato cardinale nel 2001. E se quell’atto avesse ferito la costituzione divina della Chiesa, nessuna dispensa avrebbe potuto condurlo alla porpora: non si crea cardinale chi non è neppure validamente vescovo, e ciò che varia non è la legge, uguale per tutti, ma la sua applicazione.
L’argomento del commento confonde il piano sacramentale con quello ecclesiologico. Che una consacrazione/ordinazione episcopale senza mandato pontificio possa essere sacramentalmente valida non implica che essa non ferisca l’ordine divino della Chiesa. La validità dipende dalla materia, dalla forma, dal ministro validamente ordinato e dall’intenzione di fare ciò che fa la Chiesa, ma l’episcopato non è una realtà sacramentale isolata, bensì un ministero essenzialmente ordinato alla comunione gerarchica. Il mandato pontificio può essere una determinazione positiva del diritto ecclesiastico, ma tutela una realtà che non è meramente positiva e consistente nell’unità del collegio episcopale con il suo capo e la legittima inserzione del Vescovo nella “communio ecclesiarum”. Bisogna, quindi, distinguere tra la norma concreta e il bene teologico che essa custodisce. Che una disposizione sia ecclesiastica nella sua formulazione non significa che sia ecclesiastico, e dunque contingente, anche il principio sostanziale che essa protegge. Filosoficamente, inoltre, l’argomento del commento incorre in un “non sequitur”. Dal fatto che la mancanza del mandato non sia causa di invalidità non segue che essa non incida sull’ordine costitutivo dell’atto. Un atto, infatti, può produrre validamente il proprio effetto ontologico e tuttavia essere contrario al fine, alla forma relazionale o all’ordine istituzionale entro cui tale effetto deve inserirsi. La validità risponde alla domanda se l’effetto sacramentale sia prodotto, mentre la legittimità ecclesiale risponde alla domanda se quell’effetto sia assunto nell’ordine della comunione. Il caso Slipyj prova, dunque, al massimo, che la consacrazione/ordinazione fu ritenuta valida e che la Santa Sede poté successivamente sanare o regolarizzare la situazione canonica. Non prova che l’atto originario fosse conforme alla costituzione divina della Chiesa. Al contrario, la possibilità stessa di una successiva riconciliazione mostra che occorre distinguere tra il carattere episcopale, che è indelebile, e il suo esercizio legittimo nella comunione gerarchica. Un cordiale saluto
Caro professore, la sua replica non solo non coglie il punto del mio intervento, ma implicitamente lo avalla nel momento stesso in cui scrive: «Il caso Slipyj prova, dunque, al massimo, che la consacrazione/ordinazione fu ritenuta valida e che la Santa Sede poté successivamente sanare o regolarizzare la situazione canonica».
Se quell’atto fu ritenuto sacramentamente valido e fu successivamente sanato senza richiedere alcuna ritrattazione formale da parte del consacrato, allora è dimostrato proprio ciò che la FSSPX sostiene: la mancanza del mandato pontificio non intacca la costituzione divina della Chiesa, ma attiene a una disposizione di diritto ecclesiastico.
Distinguere tra norma ecclesiastica e “bene teologico di diritto divino” custodito è un’operazione suggestiva, ma conduce a una contraddizione teologica e canonica insuperabile.
Il Diritto Divino è per sua natura indisponibile alla potestà papale: la Sede Apostolica non può dispensare da esso, né ha il potere di “sanare” o regolarizzare atti che ne abbiano ferito la sostanza. Qualora un atto ferisca l’ordine divino, la riconciliazione esige anzitutto la ritrattazione formale e la riparazione del vulnus da parte dell’autore.
Il caso del Cardinale Lubomyr Husar (ordinato clandestinamente da Slipyj nel 1977 senza mandato) è chiarificatore: non solo è stato riconosciuto Vescovo e creato Cardinale nel 2001 da Giovanni Paolo II, ma questo è avvenuto senza alcuna ritrattazione formale dell’atto di consacrazione, senza abiura e senza che gli venisse chiesto di rinnegare l’ordinazione ricevuta.
Se quell’ordinazione avesse leso il Diritto Divino, la Santa Sede avrebbe promosso al Cardinalato un prelato senza prima esigere la riparazione di una lesione all’ordine divino — il che è teologicamente impossibile. L’assenza di una ritrattazione formale dimostra che la mancanza del mandato pontificio non intacca la costituzione divina della Chiesa, ma appartiene interamente alla sfera del Diritto Ecclesiastico Positivo, la cui inosservanza in stato di necessità è sanabile e non costituisce rottura della communio.
Un caro saluto
Andrea M.
Caro Andrea, mi pare che la difficoltà fondamentale del tuo ragionamento risieda non tanto nelle premesse quanto nel passaggio che da esse conduce alla conclusione. Che una consacrazione episcopale conferita senza mandato pontificio possa essere sacramentalmente valida è pacifico. Ciò che non sembra affatto seguire è che quanto non appartiene alle condizioni sacramentali della validità debba, per questo solo, essere relegato nell’ambito di un diritto ecclesiastico puramente positivo, quasi fosse estrinseco alla costituzione divina della Chiesa. È precisamente questo passaggio che richiederebbe di essere dimostrato e che, a mio avviso, rimane invece presupposto. La validità sacramentale dice, infatti, qualcosa di determinato e circoscritto. Dice che il sacramento dell’Ordine è stato realmente conferito e che il soggetto ha ricevuto il carattere episcopale. Non dice ancora che quella potestà possa essere legittimamente esercitata nella Chiesa, né che il soggetto sia per ciò stesso inserito nella pienezza della communio hierarchica secondo l’ordine proprio del Collegio episcopale. La costituzione sacramentale della Chiesa e la sua costituzione gerarchica non sono due realtà sovrapposte dall’esterno. Appartengono all’unico mistero ecclesiale. È precisamente per questo che il Vaticano II, parlando dell’appartenenza al Collegio episcopale, non indica la sola consacrazione, ma la consacrazione insieme con la comunione gerarchica con il Capo e con i membri del Collegio. La “communio hierarchica” non sopraggiunge dunque all’episcopato come una formalità amministrativa posta accanto a una realtà teologicamente già completa. Essa appartiene alla forma ecclesiale secondo la quale la potestà episcopale è chiamata a esistere e ad operare nell’unica Chiesa. Da questo punto di vista, il caso Husar non sembra provare ciò che gli si vorrebbe far provare. Che Husar sia stato validamente consacrato nel 1977 e che la Santa Sede abbia successivamente riconosciuto la sua condizione episcopale non significa affatto che la modalità originaria della consacrazione fosse ecclesiologicamente irrilevante. Significa, assai più semplicemente, che ciò che era già avvenuto sul piano sacramentale non doveva e non poteva essere reiterato. La Chiesa non crea retroattivamente il carattere episcopale quando riconosce una consacrazione valida. Riconosce una realtà sacramentale già esistente e ne ordina l’esercizio entro la comunione gerarchica. Ed è qui che l’argomento fondato sull’assenza di una “ritrattazione formale” perde, mi sembra, gran parte della sua forza. Non si comprende, infatti, che cosa avrebbe dovuto ritrattare Husar quanto alla sostanza sacramentale dell’atto ricevuto. Una consacrazione episcopale valida imprime un carattere indelebile. Non può essere annullata, rinnegata o resa inesistente mediante una dichiarazione successiva. La riconciliazione ecclesiale non consiste nel fingere che il sacramento non sia stato conferito. Consiste, quando necessario, nel ricondurre la realtà sacramentale validamente costituita entro quell’ordine di comunione nel quale essa deve ecclesialmente esercitarsi. Pretendere una ritrattazione dell’ordinazione come condizione necessaria per riconoscere l’esistenza di una precedente irregolarità significherebbe dunque confondere due ordini differenti. L’ordine ontologico-sacramentale, che una volta validamente costituito permane, e l’ordine canonico-ecclesiale del suo legittimo esercizio, che può invece conoscere situazioni irregolari e successive riconciliazioni. Proprio per questo non persuade neppure l’alternativa secondo cui una norma dovrebbe essere o di diritto divino, e dunque assolutamente indisponibile, oppure di diritto ecclesiastico, e dunque priva di intrinseca rilevanza teologica. L’alternativa è troppo rigida perché non considera il rapporto tra principio teologico e determinazione giuridica. Una disposizione può essere positivamente stabilita dall’autorità ecclesiastica quanto alla propria configurazione normativa e custodire tuttavia una realtà che non trae dalla volontà del legislatore la propria consistenza teologica. La forma canonica della tutela e il bene ecclesiale tutelato non appartengono necessariamente al medesimo livello. Il mandato pontificio può, dunque, appartenere al diritto ecclesiastico quanto alla determinazione concreta delle condizioni giuridiche della consacrazione episcopale senza che da ciò discenda che la comunione con il Romano Pontefice, alla quale quella disciplina serve, sia anch’essa una creazione del diritto positivo. Altrimenti si dovrebbe concludere che ogni realtà disciplinata da norme ecclesiastiche sia, nella propria sostanza, di origine meramente ecclesiastica. Ma allora diverrebbero di diritto puramente umano anche molte determinazioni mediante le quali la Chiesa custodisce sacramentalmente e istituzionalmente beni che essa riconosce come ricevuti da Cristo. Il diritto ecclesiastico non crea necessariamente il bene teologico che disciplina. Può determinarne storicamente la tutela. La questione decisiva, pertanto, non è se il Romano Pontefice possa dispensare dal diritto divino. Evidentemente non può. La questione è se la successiva regolarizzazione di una situazione ecclesiale equivalga a una dispensa dal diritto divino. Ed è precisamente questo che non segue. La Chiesa può riconoscere una realtà sacramentale validamente costituita e, nello stesso tempo, sanare la condizione canonica entro la quale quella realtà si trova. Non perché disponga del diritto divino, ma perché distingue ciò che appartiene irrevocabilmente all’essere sacramentale da ciò che concerne il modo ecclesialmente ordinato del suo esercizio. La storia della Chiesa offre, del resto, una conferma teologicamente assai più radicale di questa distinzione. La Chiesa cattolica riconosce la validità dell’episcopato e dell’Eucaristia delle Chiese orientali non in piena comunione con Roma. Nessuno potrebbe seriamente dedurne che la comunione con il Successore di Pietro sia, per la Chiesa cattolica, una semplice disposizione di diritto ecclesiastico positivo. Proprio questo esempio mostra quanto sia logicamente improprio inferire dalla validità sacramentale l’irrilevanza di una deficienza nell’ordine della comunione. Se la validità dell’episcopato fosse sufficiente a dimostrare l’integrità della “communio hierarchica”, dovremmo concludere che là dove esiste successione apostolica valida esiste necessariamente anche piena comunione ecclesiale. Ma questa conclusione è manifestamente incompatibile con l’ecclesiologia cattolica. La validità, dunque, non assorbe la comunione. Ed è precisamente questa distinzione che impedisce di fare del caso Husar una dimostrazione della tesi lefebvriana. Analoga cautela mi sembra necessaria quando si introduce lo stato di necessità. Anche ammettendo, per ipotesi, che una situazione di necessità possa incidere sull’imputabilità soggettiva e sulle conseguenze penali di un atto, non ne segue che essa possieda la capacità di mutarne retroattivamente la natura ecclesiologica. L’eventuale non punibilità del soggetto e la conformità oggettiva dell’atto all’ordine gerarchico della Chiesa sono questioni differenti. Confonderle significherebbe trasformare una categoria relativa all’imputabilità in un principio capace di ridefinire la struttura stessa della comunione ecclesiale. Il punto emerge con particolare chiarezza proprio nella vicenda della Fraternità San Pio X. Quando Benedetto XVI rimise la scomunica ai quattro Vescovi consacrati da Lefebvre, non ne dedusse affatto la piena regolarità del loro ministero. Distinse invece con estrema nettezza la remissione della pena dalla questione dello statuto canonico e dall’esercizio legittimo del ministero. È difficile immaginare una conferma più limpida della distinzione qui in discussione. Si può essere validamente ordinati senza esercitare legittimamente il ministero. Si può essere liberati da una censura senza che per questo venga meno ogni problema relativo alla comunione e alla missione canonica. Si può infine riconoscere integralmente la realtà sacramentale di un episcopato senza affermare che le condizioni nelle quali esso è sorto fossero conformi all’ordine gerarchico della Chiesa. Non vedo in tutto questo alcuna contraddizione. La contraddizione sorgerebbe soltanto qualora si assumesse, senza dimostrarlo, che validità sacramentale, liceità canonica, missione ecclesiale e communio hierarchica siano realtà perfettamente coincidenti (su questo un grande maestro del diritto canonico, il prof. Sandro Gherro, di cui sono stato allievo durante gli anni del dottorato patavino, è illuminante). Ma è proprio ciò che l’ecclesiologia cattolica non consente di affermare. Per questo, a mio avviso, il caso Husar dimostra assai meno di quanto gli si chieda di dimostrare. Dimostra che il mandato pontificio non costituisce una condizione della validità sacramentale della consacrazione episcopale. Non dimostra che la comunione con il Romano Pontefice sia estrinseca alla costituzione divina dell’episcopato. Non dimostra che la consacrazione di Vescovi contro la volontà del Papa sia ecclesiologicamente neutra. E soprattutto non dimostra che tutto ciò che può essere successivamente regolarizzato appartenga, per questa sola ragione, a una sfera priva di rapporto intrinseco con il diritto divino. Il nodo teoretico sta forse proprio qui. Il diritto divino e il diritto ecclesiastico non si rapportano come due territori separati da una frontiera impermeabile. Il secondo può essere forma storica e giuridica di custodia del primo senza identificarsi con esso. La mutabilità della disciplina non implica la disponibilità del principio. La sanabilità della situazione canonica non implica la sanabilità del diritto divino. La validità del sacramento non implica la legittimità di ogni modalità del suo conferimento e del suo esercizio. Una volta mantenute ferme queste distinzioni, il supposto dilemma sembra dissolversi. Roma non ha dovuto dichiarare invalida l’ordinazione di Husar per riaffermare l’ordine della Chiesa, perché quell’ordinazione poteva essere sacramentalmente valida. Non ha dovuto esigere che egli rinnegasse il carattere episcopale ricevuto, perché ciò che sacramentalmente era avvenuto non poteva essere cancellato. Poteva invece riconoscere quella realtà e inserirne pienamente l’esercizio nell’ordine della comunione ecclesiale. Non si tratta, dunque, di “sanare il diritto divino”. Si tratta precisamente del contrario. Si tratta di distinguere ciò che, nell’episcopato, appartiene irrevocabilmente al sacramento da ciò che appartiene alla sua ordinata attuazione nella comunione gerarchica. Ed è proprio questa distinzione, lungi dal confermare la tesi proposta, che mi sembra sottrarle la premessa sulla quale essa interamente riposa. Un caro saluto e grazie per questo confronto.
Caro Professore,
la ringrazio per questa ulteriore e colta replica. La sua costruzione teologica è estremamente raffinata, ma ad un’analisi stringente rivela due falle logiche e storiche che ne compromettono la tenuta. Lei mi accusa di confondere la validità sacramentale con la piena legittimità nella communio. Non è così. Che un atto possa essere validamente posto ma risultare disciplinarmente illecito è pacifico. Il vero nodo non è se la consacrazione senza mandato fosse un’irregolarità canonica nel foro esterno, ma se l’assenza del mandato pontificio costituisca, in sé e per sé, una lesione del Diritto Divino. La sua tesi scivola su tre obiezioni insuperabili:
1. L’incongruenza del parallelo con gli Ortodossi e la natura della “Ritrattazione”: Lei cita l’episcopato ortodosso per dimostrare che la Chiesa riconosce la validità sacramentale anche dove manca la communio. Ma il parallelo non regge. Gli Ortodossi versano in una condizione oggettiva di scisma separato. Nel caso di Husar, invece, siamo di fronte a un Vescovo ordinato senza mandato che è stato integrato nell’alveo della Chiesa cattolica ed elevato al Cardinalato (diventando persino elettore del Papa). Lei scrive che non si comprende cosa avrebbe dovuto ritrattare Husar, dato che il sacramento imprime un carattere indelebile. Ma la ritrattazione non riguarda l’effetto ontologico del sacramento (il che sarebbe un assurdo teologico), bensì la gravità morale ed ecclesiologica del gesto compiuto. Se ordinare senza mandato lede la costituzione divina della Chiesa, Slipyj e Husar avrebbero compiuto un atto intrinsecamente disordinato contro il Diritto Divino. Teologicamente e moralmente, un Papa non può elevare al Senato della Chiesa un prelato senza esigere prima la penitenza e la sconfessione di una lesione dell’ordine divino. L’assenza di qualsiasi richiesta di ritrattazione del gesto prova che Roma non ha mai considerato quell’atto una violazione del Diritto Divino, ma un’inosservanza di una norma di Diritto Positivo superata dallo stato di necessità.
2. La storia smentisce che il Mandato sia di Diritto Divino: Lei sostiene che il mandato di Diritto Ecclesiastico “custodisce” la comunione di Diritto Divino. Ma confonde la norma di custodia con la sostanza del principio. Per oltre un millennio la Chiesa cattolica ha vissuto e prosperato con consacrazioni episcopali legittime prive di un preventivo mandato pontificio (si pensi alla prassi delle Chiese d’Oriente o all’antichità occidentale). Se l’obbligo del mandato preventivo fosse co-essenziale all’ordine divino dell’episcopato, la Chiesa avrebbe vissuto per un millennio in una permanente violazione della propria costituzione divina. Il mandato preventivo è — e rimane — un istituto disciplinare di Diritto Ecclesiastico Positivo, introdotto storicamente per ragioni di accentramento amministrativo.
3. La subordinazione della norma di custodia al fine supremo: Ammettiamo pure la sua tesi: il mandato è una norma ecclesiastica posta a custodia di un bene divino. Ma nella logica giuridica e teologica, quando la “custodia” umana (il mandato) entra in conflitto con il bene divino da custodire (la sopravvivenza del Sacerdozio, dei Sacramenti e della Fede per la salus animarum), la norma positiva recede. Lo stato di necessità fa prevalere il bene divino sostanziale sulla forma di custodia ecclesiastica.
In conclusione, la distinzione tra l’essere del sacramento e il suo ordinato esercizio è chiarissima. Ma proprio perché la forma del mandato appartiene all'”ordinato esercizio” (Diritto Ecclesiastico) e non all'”essere” della Chiesa (Diritto Divino), il suo mancato rispetto in una situazione d’emergenza non spezza la communio né intacca la costituzione divina della Chiesa.
Un caro saluto e grazie per questo avvincente confronto.
Andrea M.
Caro Andrea,
grazie davvero per questa replica, così articolata e intellettualmente stimolante. Il confronto sta diventando particolarmente interessante (sarebbe da ragionare seriamente di contenerlo in un volume) proprio perché, al di là della questione storico-canonistica, ci costringe a precisare categorie teologiche fondamentali: il rapporto tra sacramento e comunione, tra ius divinum e sua determinazione ecclesiale, tra necessità e autorità. Provo, dunque, a rispondere seguendo i tuoi tre punti, perché credo che il nostro dissenso possa ormai essere circoscritto con una certa precisione.
1. Husar, la “ritrattazione” e il significato teologico della successiva piena comunione
Qui, a mio avviso, il tuo ragionamento contiene un passaggio che non è logicamente necessario.
Tu sostieni, in sostanza: se la consacrazione senza mandato avesse comportato una lesione dell’ordine divino della Chiesa, Roma avrebbe dovuto esigere una pubblica ritrattazione; poiché ciò non avvenne e Husar fu successivamente elevato al cardinalato, ne consegue che Roma non considerò quell’atto contrario al diritto divino.
Ora, la conclusione è più ampia delle premesse.
Il punto teologico non è infatti se il sacramento episcopale ricevuto da Husar fosse reale — evidentemente lo era — né se egli potesse successivamente essere assunto nella piena comunione gerarchica. Il punto è se dalla successiva regolarizzazione della posizione ecclesiale si possa inferire retroattivamente la piena legittimità ecclesiologica dell’atto originario.
E questo non segue.
La Chiesa conosce precisamente la possibilità che una situazione ecclesiologicamente disordinata venga successivamente sanata senza che ciò comporti la dichiarazione che il disordine precedente non fosse tale. La riconciliazione non è una reinterpretazione ontologica del passato.
C’è, inoltre, una difficoltà filosofica nell’attribuire al silenzio dell’autorità un significato dogmatico univoco. Un non factum — la mancata richiesta pubblica di una ritrattazione — non possiede, da solo, la forza semantica necessaria per stabilire quale qualificazione teologica Roma attribuisse all’atto. La prudenza ecclesiale può scegliere la sanazione, la ricezione, il silenzio o la non reiterazione di una censura senza per questo formulare una tesi sulla natura metafisico-ecclesiologica dell’atto precedente.
Anzi, proprio il caso Husar mi sembra confermare una distinzione decisiva: il carattere episcopale non produce da sé la piena comunione gerarchica.
Ed è precisamente qui che il paragone con gli Ortodossi conserva, entro certi limiti, la sua utilità. Non perché Husar e un vescovo ortodosso si trovassero nella medesima situazione canonica — evidentemente non è così — ma perché entrambi i casi mostrano il medesimo principio teologico: la realtà sacramentale dell’episcopato e la piena integrazione nell’ordine gerarchico della Chiesa non sono concetti perfettamente coestensivi.
2. La storia del mandato pontificio e il problema dello ius divinum
Sul dato storico, sono d’accordo con te: sarebbe insostenibile affermare che la forma giuridica moderna del mandato pontificio preventivo sia esistita semper et ubique. Non è questo, però, ciò che intendo per fondamento di diritto divino.
Qui credo occorra distinguere accuratamente principio e determinazione storica del principio.
Che una determinata forma canonica sia storicamente contingente non significa che sia contingente anche il bene ecclesiologico che essa determina e tutela.
L’analogia classica è quella tra diritto naturale e diritto positivo: il diritto naturale non contiene il codice della strada; e tuttavia, una volta che l’autorità competente determina legittimamente che si circoli secondo una certa regola, la norma positiva non è per questo priva di rapporto con un ordine razionale superiore.
Trasposto ecclesiologicamente: nessuno sostiene seriamente che Cristo abbia istituito il “mandato pontificio” nella sua configurazione canonica contemporanea. Ciò che appartiene alla costituzione divina della Chiesa è invece che l’episcopato non sia una potestà sacramentale individualisticamente posseduta e autonomamente riproducibile, ma esista dentro un ordo, un collegio e una comunione gerarchicamente strutturata.
È questo, a mio giudizio, il punto decisivo.
La Chiesa antica non dimostra che un vescovo potesse consacrare legittimamente chi volesse in virtù della sola propria potestà d’ordine. Dimostra piuttosto che la comunione ecclesiale veniva giuridicamente espressa attraverso forme differenti: elezione, consenso dei vescovi comprovinciali, intervento del metropolita, riconoscimento patriarcale, ricezione ecclesiale e così via.
La forma cambia; il principio permane.
Perciò dalla premessa storicamente vera, «il mandato pontificio preventivo non è sempre esistito» — non segue la conclusione teologica, «l’ordinazione episcopale può essere legittimamente compiuta indipendentemente dalla comunione gerarchica».
Sarebbe un passaggio dal contingente modo storico di espressione alla negazione della sostanza ecclesiologica espressa.
In termini più filosofici: la storicità della forma non implica la storicità dell’essenza.
Ed è proprio perché la Chiesa è una realtà sacramentale e storica insieme che uno stesso principio costituzionale può assumere determinazioni canoniche differenti nei secoli senza cessare, per questo, di appartenere alla struttura profonda della communio Ecclesiae.
3. Stato di necessità, salus animarum e limite della deroga
Questo è probabilmente il punto più importante del nostro dissenso.
Concordo sul principio generale: il diritto ecclesiastico positivo è ordinato alla salus animarum e non può essere trasformato in un assoluto autoreferenziale. La legge esiste per il bene della Chiesa, non la Chiesa per la legge.
Ma da questo principio non deriva che il singolo possa stabilire unilateralmente quando la tutela giuridica di un bene ecclesiale sia diventata contraria al bene stesso e, soprattutto, fino a quale punto egli possa sostituirsi all’autorità competente.
Qui emerge il problema filosofico classico della necessità: chi giudica la necessità e quali sono i suoi limiti?
Se la necessità, semplicemente perché invocata in coscienza, fosse sufficiente a sospendere la struttura giuridica della comunione, avremmo trasformato un principio oggettivo dell’ordinamento in una facoltà soggettiva di eccezione.
Ed è proprio questo che rende problematica l’applicazione della categoria di epikeia alla costituzione gerarchica della Chiesa.
L’epikeia può correggere l’applicazione di una legge positiva quando, in un caso eccezionale, la lettera della legge contraddice manifestamente la ratio legis. Ma non può essere estesa indefinitamente fino a consentire al soggetto di appropriarsi della competenza che l’ordinamento riserva a un altro soggetto.
Altrimenti l’eccezione non corregge più la legge: ricostituisce autonomamente l’autorità.
E qui vedo il vero problema ecclesiologico.
Dire: «in una situazione estrema posso amministrare un sacramento nonostante una proibizione disciplinare» è una cosa.
Dire: «in una situazione estrema posso costituire unilateralmente una successione episcopale contro la volontà dell’autorità suprema, perché giudico che l’autorità suprema non stia sufficientemente provvedendo alla conservazione della Tradizione» è qualcosa di qualitativamente diverso.
Nel secondo caso non è più in gioco soltanto la deroga a una norma positiva. È in gioco il principio stesso mediante il quale viene riconosciuta l’autorità capace di determinare l’ordine visibile della Chiesa.
Ed è precisamente qui che la salus animarum non può essere opposta semplicemente alla communio. Perché, nella teologia cattolica, la comunione ecclesiale non è un mezzo amministrativo estrinseco rispetto alla salvezza: appartiene essa stessa all’economia sacramentale della salvezza.
In altri termini, non possiamo costruire l’alternativa:
sacramenti e fede da una parte; comunione gerarchica dall’altra.
Sarebbe una falsa alternativa, perché la costituzione cattolica della Chiesa tiene insieme entrambe le dimensioni.
La questione diventa allora ancora più radicale: può la necessità autorizzare un soggetto particolare a sospendere unilateralmente proprio quel principio di comunione che egli afferma di voler conservare?
Qui vedo una contraddizione performativa difficile da superare.
Se per salvare la costituzione della Chiesa devo agire prescindendo dall’autorità che appartiene alla costituzione della Chiesa, devo dimostrare non soltanto che esiste una necessità pastorale, ma che quella necessità conferisce realmente una potestà sostitutiva.
E questo secondo passaggio non è affatto contenuto nel primo.
In conclusione
Credo dunque che il nostro dissenso possa essere formulato così.
Tu distingui correttamente tra il mandato pontificio, che appartiene alla determinazione canonica positiva, e la costituzione divina della Chiesa. Ma, a mio avviso, fai poi un passo ulteriore: dalla natura positiva della forma giuridica deduci la piena disponibilità, in stato di necessità, del principio ecclesiologico che quella forma concretamente esprime.
È proprio questo passaggio che non mi convince.
Il mandato pontificio non è ius divinum nel senso ingenuo per cui Cristo avrebbe positivamente prescritto la procedura canonica attuale. Ma la comunione gerarchica dell’episcopato, il suo non essere una potestà privata e autosufficiente e il rapporto costitutivo del collegio episcopale con il suo capo appartengono a un livello assai più profondo della semplice disciplina amministrativa.
Per questo la domanda decisiva non è: «il mandato pontificio è di diritto divino?»
Formulata così, la domanda rischia già di semplificare troppo il problema.
La domanda autenticamente teologica è: «può un vescovo, appellandosi allo stato di necessità, esercitare la propria potestà sacramentale in modo da costituire nuovi vescovi contro la volontà dell’autorità suprema della Chiesa, senza che questo incida sulla dimensione gerarchico-comunionale dell’episcopato?»
Ed è qui che continuo ad avere forti riserve.
Perché nella concezione cattolica l’episcopato non è soltanto un potere sacramentale che si possiede: è una realtà che si è nella Chiesa e con la Chiesa.
Ed è forse proprio questo il punto più bello del nostro confronto: la questione apparentemente canonistica del mandato ci sta portando al problema molto più radicale di che cosa sia, ontologicamente, la Chiesa.
Grazie davvero, Andrea, per questo bel confronto e per il livello con cui lo stai conducendo. Un caro saluto dalla Sardegna.
Caro Professore,
la ringrazio ancora per questo confronto. Provo a stringere.
La Sua obiezione poggia sulla comunione gerarchica come dimensione dell’episcopato, e qui va nominato il nodo che tutti e due sappiamo essere il vero: Lumen gentium 21, con la Nota explicativa praevia, insegna che la consacrazione episcopale conferisce insieme al munus di santificare anche quelli di insegnare e governare. Riconosco che di quel testo esiste una lettura ortodossa; ma proprio su questo punto esso salda ciò che la dottrina costante teneva distinto, la potestà d’ordine, che la consacrazione conferisce, e la potestà di giurisdizione, che discende dal Papa mediante la missione canonica. È questa saldatura a rendere apparentemente plausibile la Sua obiezione. È questa saldatura a rendere apparentemente plausibile la Sua obiezione. Ma essa non è un dato pacifico su cui costruire l’argomento: è precisamente il punto in questione. Per secoli la dottrina ha tenuto distinte la potestà d’ordine e quella di giurisdizione; la formulazione che le unisce è nuova, e va dimostrata, non presupposta. Invocarla contro la Fraternità significa dare per risolto, a proprio favore, ciò che è in discussione: si assume come misura del giudizio quella stessa saldatura che è sotto giudizio. Ed è un circolo: si prova che l’atto è illegittimo assumendo come indiscutibile la premessa conciliare che è appunto l’oggetto del contendere. Attenendosi alla distinzione tradizionale, mai abrogata, la consacrazione senza mandato trasmette l’Ordine, non la giurisdizione: i vescovi consacrati non hanno preso sedi né governano, hanno ricevuto la sola potestà di ordinare perché la Messa e i sacramenti continuino. Non essendovi potestà di governo, non si costituisce alcuna successione contro l’autorità suprema.
Vengo così al cuore, la coscienza, perché è lì che appunta la Sua domanda su chi giudichi la necessità. La vera coscienza non crea la norma: la riceve. È, nella formula con cui il cardinale Caffarra legge Newman, sovrana perché suddita: comanda solo in quanto obbedisce a una legge che non si è data, ed è il vicario aborigeno di Cristo di Newman, ambasciatore e non sovrano. Nell’istante in cui pretendesse di stabilire da sé il vero, cesserebbe di essere coscienza e franerebbe nella volontà propria. Perciò chi si appella alla necessità non decide che cosa sia bene: si sottomette a un bene già rivelato, la conservazione della fede e dei mezzi di grazia, e ne trae in prima persona la conseguenza, perché nessuno può agire al posto di chi deve agire. E non si prescinde dall’autorità: ci si sottomette, con il Papa e come il Papa, alla medesima Verità cui egli stesso è vincolato, poiché, come ricorda Caffarra leggendo Newman, se il Pontefice parlasse contro la coscienza, cioè contro quella Verità, si scaverebbe la fossa sotto i piedi. Il referente è unico; chi resiste non pone la coscienza sopra la Chiesa, la tiene suddita alla stessa Verità che il Papa serve.
Si aggiunga che l’autorità cui si vorrebbe riservato quel giudizio è, nel caso, parte in causa, essendo in questione il suo stesso esercizio; onde dal suo silenzio non si può arguire che la necessità non sussista, valendo anche qui che nessuno è giudice nella propria causa.
Ed è qui il rovescio esatto dell’obiezione che si teme, quella di Lutero. Lutero oppose la propria coscienza alla dottrina e ne rifiutò il giudizio; le sue tesi furono esaminate e confutate. La Fraternità compie il moto contrario: professa la fede di sempre e ne chiede il giudizio. Eppure la sua Dichiarazione di Fede del 14 maggio non è stata né discussa né confutata: è stata passata sotto silenzio. Una coscienza che domanda alla Chiesa di essere esaminata è l’opposto di quella che il giudizio della Chiesa lo respinge; e a chi lo domanda si risponde tacendo.
Vengo infine alla Sua domanda: se un vescovo possa, in stato di necessità, costituire nuovi vescovi contro la volontà dell’autorità suprema, incidendo sulla dimensione gerarchico-comunionale dell’episcopato. Mi permetta di non accettarne i termini, perché descrivono un atto diverso da quello compiuto. Non si costituiscono nuovi vescovi nel senso di erigere una gerarchia: si trasmette l’Ordine, la potestà di ordinare perché i sacramenti continuino, non quella di governare. Non si agisce contro la volontà dell’autorità: si riconosce il Papa, si prega per lui, non gli si contende la giurisdizione, e si supplisce a un esercizio che in quel punto manca. E non si incide sulla dimensione gerarchico-comunionale, perché quella attiene al regime, cioè alla giurisdizione, che qui non è né trasmessa né rivendicata. Resta la sola potestà d’ordine, indelebile, che la Chiesa riconosce anche quando fu trasmessa senza mandato, come il caso Slipyj e la porpora del cardinale Husar dimostrano. Così riqualificato l’atto, la Sua domanda non descrive più una costituzione di potere contro l’autorità, ma la conservazione di un mezzo di grazia in sua supplenza.
La ringrazio, con viva stima e buona vacanza.
Andrea
P.S. Lei osserva che questo confronto meriterebbe di essere raccolto in un volume. Mi permetto di dirle che, sulla stessa materia, quel volume l’ho già scritto: vi svolgo per esteso proprio i nodi che qui abbiamo solo sfiorato, la legge conservata e il suo regolamento ritirato, la coscienza suddita e sovrana, lo stato di necessità reale. Sarei lieto di fargliene omaggio, se le farà piacere leggerlo: non per chiudere il confronto, ma per offrirle, con stima, il séguito disteso di ciò che qui è stato appena accennato.
Caro Andrea,
ti ringrazio della risposta, perché essa consente di portare la discussione là dove, a mio avviso, deve propriamente essere condotta, non tanto sul terreno immediato della liceità canonica di un singolo atto, quanto su quello più radicale dei presupposti metafisici, ecclesiologici e morali che rendono intelligibile quell’atto e che permettono di stabilire se le distinzioni alle quali ricorri conservino realmente la loro natura di distinzioni oppure, nel corso dell’argomentazione, vengano insensibilmente trasformate in separazioni, con la conseguenza che proprio ciò che dovrebbe salvaguardare la tradizione finisce per alterarne l’architettura. Il primo punto riguarda la distinzione tra potestà d’ordine e potestà di giurisdizione, distinzione che nessuno seriamente intende negare e che, proprio perché appartiene alla migliore tradizione teologica, deve essere maneggiata secondo il significato che la metafisica classica attribuisce al distinguere, vale a dire senza convertire la distinzione formale o reale dei principi nella loro reciproca estraneità. Che due principi non siano identici non significa che ciascuno possa essere compreso adeguatamente prescindendo dall’ordine che lo riferisce all’altro, poiché l’intelligenza distingue per conoscere meglio l’unità dell’ente e non per dissolverla. La forma è distinta dalla materia, l’essenza dall’esistenza, la causa formale dalla causa finale, e tuttavia nessun tomista penserebbe di avere compreso il reale dopo aver trasformato tali distinzioni in una giustapposizione di elementi esteriori. Il distinctum non è per ciò stesso separatum. È precisamente questo salto, invece, che mi pare di vedere nella tua argomentazione. Dal fatto, vero, che la consacrazione episcopale non conferisca per se stessa una determinata giurisdizione su una Chiesa particolare, passi alla proposizione, assai diversa e bisognosa di autonoma dimostrazione, secondo cui la consacrazione potrebbe essere considerata, sotto il profilo ecclesiologico, come una pura trasmissione della potestà d’ordine, quasi che il suo rapporto con la comunione gerarchica sorgesse soltanto in un secondo momento, allorché al consacrato venisse affidata una sede o una potestà di governo. Ciò che viene così presupposto è precisamente ciò che dovrebbe essere provato, poiché l’episcopato non è anzitutto la disponibilità di una funzione tecnica consistente nel poter ordinare altri uomini, bensì una determinazione sacramentale del ministero apostolico nella Chiesa, e quindi una realtà che, pur non identificandosi con la giurisdizione, possiede fin dalla propria radice una struttura ecclesiale. L’errore, se così posso dire, non consiste dunque nell’aver distinto troppo, bensì nell’aver distinto male, perché si attribuisce alla distinzione un effetto dissolutivo che essa non possiede. L’ordine episcopale e la giurisdizione non coincidono, tuttavia non ne segue che l’ordine episcopale possa essere teologicamente pensato come una grandezza sacramentale autosufficiente, la cui relazione con l’unità gerarchica della Chiesa sarebbe soltanto estrinseca. Se così fosse, la comunione ecclesiale diventerebbe un accidente sopravvenuto all’episcopato già integralmente costituito nella propria intelligibilità, mentre precisamente questo è ciò che una concezione cattolica della successione apostolica non consente di sostenere. Alla luce di ciò, anche la lettura che proponi di Lumen gentium 21 mi pare meno convincente di quanto appaia a prima vista. Tu presenti il testo conciliare come se avesse compiuto una saldatura dottrinalmente innovativa fra ordine e giurisdizione, quando la Nota explicativa praevia, con una cautela che non mi sembra affatto marginale, distingue la partecipazione ontologica ai munera ricevuta nella consacrazione dalla potestà concretamente esercitabile e insiste sulla necessità della determinazione canonica precisamente per impedire che si confondano il piano sacramentale e quello giuridico. Può certamente discutersi se la formulazione conciliare realizzi nel modo più felice possibile la sintesi della tradizione precedente, e sarebbe intellettualmente legittimo sottoporla a un esame storico e teologico rigoroso. Più difficile mi sembra attribuirle una confusione che il testo stesso si preoccupa di evitare e poi assumere quella supposta confusione come chiave interpretativa dell’intero problema. Qui emerge una prima aporia. Se la tua tesi fosse che la consacrazione conferisce immediatamente la giurisdizione, essa sarebbe falsa e potremmo chiudere rapidamente la questione. Se invece la tua tesi, come infatti è, consiste nell’affermare che la consacrazione non conferisce immediatamente la giurisdizione, allora hai stabilito soltanto una distinzione sulla quale non esiste il dissenso fondamentale. Il passaggio ulteriore, secondo cui l’assenza di giurisdizione renderebbe la consacrazione episcopale estranea alla costituzione gerarchica della Chiesa, non è contenuto nella premessa e deve ancora essere dimostrato. L’intera forza del ragionamento dipende dunque da una conseguenza che viene continuamente trattata come se fosse analiticamente inclusa nella distinzione originaria, mentre precisamente non lo è. La difficoltà diventa ancora più evidente quando scrivi che non si sarebbero costituiti nuovi vescovi nel senso di erigere una gerarchia, poiché si sarebbe soltanto trasmesso l’Ordine affinché continuassero la Messa e i sacramenti. Il linguaggio, qui, rischia di rendere meno visibile la natura della cosa. Consacrare un vescovo non significa semplicemente assicurare che esista qualcuno capace di ordinare sacerdoti, come se l’episcopato fosse un dispositivo sacramentale di continuità tecnica. Significa porre un uomo nella pienezza del sacramento dell’Ordine e renderlo capace di perpetuare a propria volta la successione episcopale. Che non riceva una diocesi non elimina questo fatto. Che non pretenda giurisdizione territoriale non elimina questo fatto. Che dichiari la propria volontà di non costituire una gerarchia parallela non elimina questo fatto. L’intenzione soggettiva può qualificare moralmente un atto, ma non può mutarne l’oggetto ecclesiologico. Si incontra qui una seconda aporia. Per rendere irrilevante sotto il profilo gerarchico la consacrazione, occorre ridurne il significato alla potestà d’ordine. Una volta ridotta la consacrazione alla potestà d’ordine, diviene possibile sostenere che la comunione gerarchica non sia stata toccata. La conclusione, però, è stata ottenuta soltanto dopo avere definito l’atto in modo tale da escludere fin dall’inizio proprio la dimensione che costituiva l’oggetto della controversia. Non è dunque la conclusione ad aver dimostrato la premessa, è la premessa ad aver già incorporato la conclusione. Lo stesso accade quando affermi che non si sarebbe agito contro la volontà dell’autorità, bensì in sua supplenza. Qui la difficoltà diventa persino più elementare. Se l’autorità suprema proibisce un atto determinato e il soggetto, conoscendo il divieto, compie esattamente quell’atto, la contrarietà materiale della condotta alla volontà dell’autorità non sembra suscettibile di essere cancellata dalla rettitudine intenzionale con cui il soggetto ritiene di agire. Si può sostenere che quella disobbedienza fosse moralmente giustificata. Si può sostenere che vi fosse una causa di necessità tale da escluderne la colpa. Si può sostenere che il comando fosse gravemente inopportuno. Tutto ciò appartiene al problema. Non vedo invece come si possa affermare che non vi sia stata disobbedienza senza mutare il significato ordinario delle parole. Il riconoscimento teorico dell’autorità non rende inesistente la disobbedienza pratica. Pregare per il Papa, nominarlo nel canone, professare il primato romano e dichiarare di non voler usurpare alcuna giurisdizione sono elementi importanti per qualificare l’intenzione ecclesiale di chi agisce, e sarebbe ingeneroso ignorarli. Nessuno di essi, tuttavia, scioglie la questione propriamente gerarchica, che consiste nello stabilire se il soggetto subordinato possa, sulla base del proprio giudizio circa uno stato di necessità, sospendere in un punto determinato l’efficacia obbligante della decisione dell’autorità suprema e, dopo averla sospesa, qualificare l’atto compiuto non come disobbedienza ritenuta necessaria, ma quasi come una forma più alta di obbedienza. Proprio qui il discorso sulla coscienza, che costituisce la parte filosoficamente più ambiziosa della tua risposta, mi sembra incontrare la sua difficoltà maggiore. Quando dici che la coscienza è sovrana perché suddita, esprimi una verità che appartiene al cuore della tradizione morale cattolica. La coscienza non è fonte del bene, non costituisce l’ordine morale e non crea la verità alla quale obbedisce. In termini propriamente tomisti, essa non è neppure una facoltà distinta dotata di una qualche sovranità originaria, bensì l’atto della ragione pratica mediante il quale una conoscenza morale viene applicata all’atto particolare. La sua autorità soggettiva deriva quindi dalla sua ordinazione al vero, non da un privilegio ontologico di infallibilità. Precisamente per questa ragione, però, il fatto che la coscienza obblighi non prova che il giudizio della coscienza sia vero. La distinzione fra obbligatorietà della coscienza e verità della coscienza è essenziale. Una coscienza invincibilmente erronea può obbligare il soggetto senza che l’errore divenga per ciò stesso verità. Confondere i due piani significherebbe dissolvere la nozione stessa di coscienza erronea e attribuire all’atto soggettivo della ragione quella coincidenza con il vero che tu, molto giustamente, escludi sul piano dei principi. Nel tuo ragionamento, tuttavia, avviene uno slittamento quasi impercettibile. Si parte dalla proposizione ineccepibile secondo cui la coscienza deve obbedire alla verità e si arriva alla proposizione molto più forte secondo cui la coscienza che abbia giudicato esistente uno stato di necessità può trarre da tale giudizio il titolo sufficiente per compiere un atto contrario alla determinazione dell’autorità suprema. Fra le due proposizioni esiste però un intervallo enorme, perché la prima riguarda il principio formale dell’agire morale, mentre la seconda dipende dalla verità di un giudizio prudenziale concreto. Che la fede debba essere conservata appartiene all’ordine dei principi. Che la conservazione della fede, in una determinata situazione storica, renda necessaria la consacrazione di vescovi contro un divieto pontificio appartiene invece all’ordine del giudizio pratico particolare. Fra l’una e l’altra proposizione non vi è deduzione necessaria. Vi è un complesso discernimento prudenziale che implica la valutazione della situazione ecclesiale, della gravità del pericolo, dell’efficacia dei mezzi disponibili, della proporzione tra il bene da salvaguardare e il male derivante dall’atto, della possibilità di alternative e soprattutto della competenza del soggetto chiamato a giudicare.
Questo è il punto nel quale mi pare che l’intera costruzione rischi di confondere la sinderesi con la prudenza. Il principio universale secondo cui il bene deve essere fatto e la fede custodita possiede una certezza che il giudizio sulla concreta necessità di una consacrazione episcopale non può rivendicare allo stesso titolo. Trasferire l’evidenza del principio alla conclusione prudenziale significa attribuire al giudizio contingente una necessità che esso non possiede. Quando, dunque, si dice che chi consacra non obbedisce a se stesso, ma alla Verità, la formulazione è perfetta finché rimane sul piano formale. La difficoltà ricompare non appena si domanda chi abbia stabilito che la Verità, in quella concreta situazione, imponesse proprio quella determinata condotta. Non basta rispondere nuovamente che lo stabilisce la coscienza in quanto obbedisce alla Verità, perché questo equivale a riproporre la premessa nel luogo stesso in cui occorrerebbe giustificare la correttezza dell’applicazione. È qui che intravedo la terza aporia, e forse la più seria. La coscienza viene presentata come radicalmente subordinata a un ordine oggettivo che la trascende. Quando, però, l’autorità competente giudica diversamente circa l’applicazione concreta di quell’ordine, il giudizio dell’autorità viene subordinato al giudizio con cui la coscienza ha previamente determinato che l’autorità stia venendo meno al bene superiore. Formalmente la coscienza rimane suddita della Verità. Materialmente, tuttavia, essa diviene il luogo nel quale si decide quando l’autorità cessi di obbligare. Il paradosso è sottile. La coscienza non pretende di giudicare la Verità, ma giudica se il Papa vi sia conforme. Non pretende di essere superiore al Papa, ma determina quando il comando pontificio possa essere disatteso. Non pretende di costituire la norma, ma stabilisce quando la norma positiva perda la propria forza. Non pretende di possedere la giurisdizione, ma stabilisce quando l’esercizio della giurisdizione altrui possa essere neutralizzato. La superiorità negata in linea di principio riappare, dunque, sotto forma di competenza ultima nel giudizio sul caso concreto. Dire che entrambi, Papa e fedele, sono sottoposti alla medesima Verità non elimina questa difficoltà. Al contrario, la rende più acuta. Che ogni autorità umana sia sottoposta alla verità e al diritto divino è una proposizione cattolica elementare. Da tale subordinazione non segue affatto che ogni soggetto subordinato riceva per ciò stesso la competenza a determinare con autorità quando il superiore abbia oltrepassato il limite della propria potestà. Altrimenti la distinzione fra superiorità normativa della verità e competenza gerarchica del soggetto svanirebbe del tutto. La Verità è superiore al Papa. Da ciò non segue che io sia superiore al Papa quando dichiaro di agire in nome della Verità. Questa proposizione mi pare riassuma il punto. Anche il ricorso al principio secondo cui nessuno dovrebbe essere giudice nella propria causa mi sembra, a questo livello, difficilmente sostenibile. Quel principio ha senso all’interno di un ordinamento nel quale il conflitto fra le parti può essere rimesso a un’istanza superiore o comunque terza. Trasferirlo senza mediazioni alla costituzione suprema della Chiesa significa porre immediatamente una questione che il principio stesso non è in grado di risolvere, perché occorre sapere quale sia l’istanza competente a giudicare il Romano Pontefice nell’esercizio della sua potestà suprema. Se rispondi che l’istanza è la Verità, affermi qualcosa di metafisicamente vero e giuridicamente indeterminato. Se rispondi che è la Tradizione, il problema si sposta immediatamente sulla determinazione autentica del contenuto della Tradizione nel caso controverso. Se rispondi che è la coscienza rettamente formata, torni al punto di partenza. Se, infine, rispondi che è quella parte della Chiesa che ha conservato la Tradizione contro l’autorità che l’avrebbe oscurata, hai già costruito un criterio ecclesiologico ulteriore e concorrente rispetto alla struttura gerarchica che dichiari di voler conservare. Da qualunque lato la si consideri, la difficoltà ricompare. Qualcosa di analogo vale per il confronto con Lutero (lo scrissi alcune settimane fa su La Nuova Bussola), che a mio avviso non può essere risolto semplicemente contrapponendo una coscienza che rifiuta la dottrina a una coscienza che difende la Tradizione. Il vero problema non è mai che il dissidente dichiari apertamente di preferire il proprio arbitrio alla verità. Le grandi fratture ecclesiali sono quasi sempre state accompagnate dalla convinzione opposta, vale a dire che resistere all’autorità fosse necessario proprio per rimanere fedeli a una verità che l’autorità avrebbe tradito, oscurato o compromesso. Il criterio discriminante non può, dunque, consistere nella mera affermazione di essere dalla parte della Tradizione. Occorre ancora dimostrare che la comprensione della Tradizione sulla quale si fonda la resistenza sia quella vera e che il soggetto che la invoca possieda un titolo epistemico ed ecclesiale sufficiente per opporla al giudizio dell’autorità vivente. Quando affermi che la Fraternità professa la fede di sempre (questo “di sempre” a me pare sia un concetto abusato ed errato), temo, dunque, che tu inserisca nella premessa precisamente ciò che costituisce la materia del contendere. Se la sua interpretazione della Tradizione coincide senza residui con la Tradizione stessa, allora evidentemente il problema è risolto. È proprio questa identità, tuttavia, che non può essere semplicemente postulata. La Tradizione non è una collezione di proposizioni depositata in un luogo neutrale, dalla quale il singolo possa estrarre una misura indipendente della Chiesa vivente. È la trasmissione viva dell’unico deposito nella continuità del soggetto ecclesiale. La difficoltà non scompare affermando che l’autorità può errare nell’esercizio prudenziale del proprio compito. Certamente può. Il problema consiste nel sapere come si passi dall’eventualità dell’errore dell’autorità alla certezza morale del diritto del subordinato di compiere un atto che l’autorità ha espressamente proibito, soprattutto quando quell’atto non riguarda una materia privata, ma la perpetuazione sacramentale dell’episcopato. Qui appare una quarta aporia. L’autorità viene riconosciuta come autentica finché il suo giudizio non entra in conflitto con la diagnosi della necessità. Quando ciò avviene, il suo giudizio perde forza perché si ritiene che la stessa autorità partecipi alla crisi che avrebbe dovuto giudicare. La diagnosi della crisi diventa così, simultaneamente, la ragione della disobbedienza e la ragione per cui il giudizio che condanna la disobbedienza non può essere accolto. Si costituisce in tal modo un sistema argomentativo capace di immunizzarsi contro ogni istanza contraria. L’autorità conferma la tua diagnosi e allora la diagnosi è vera. L’autorità la nega e allora la negazione dimostra che l’autorità è parte del problema. L’autorità condanna l’atto e la condanna diviene un’ulteriore manifestazione della crisi che giustificava l’atto. Qualunque possibile risposta viene così assorbita dalla tesi come una sua conferma. Dal punto di vista filosofico questo è assai problematico, poiché una teoria che possiede al proprio interno il criterio per trasformare ogni confutazione in una nuova prova della propria verità non diventa per questo più forte. Diventa semplicemente inaccessibile alla confutazione. Lo stato di necessità presenta, infine, un problema ulteriore, che mi sembra decisivo proprio perché consente di distinguere con precisione il piano morale da quello ecclesiologico. La necessità può incidere sulla colpevolezza. Può modificare l’imputabilità. In determinate circostanze può perfino rendere moralmente doveroso ciò che ordinariamente sarebbe illecito. Da nessuna di queste proposizioni segue però che la necessità sia fonte di potestà ecclesiastica. Una causa che giustifica l’atto non crea da se stessa il titolo istituzionale all’atto. Anche ammettendo dunque, per argomento, che chi consacrava fosse soggettivamente certo dell’esistenza di una gravissima necessità, e anche ammettendo che quella certezza fosse moralmente non colpevole, rimarrebbe intatta la questione se tale necessità potesse generare la competenza a perpetuare l’episcopato indipendentemente dal consenso dell’autorità suprema. Passare dall’esenzione dalla colpa alla titolarità di una funzione ecclesiale è un salto categoriale. La prima appartiene all’ordine morale dell’imputazione. La seconda appartiene all’ordine costituzionale della potestà e della missione. Confondere questi due ordini significa chiedere alla necessità di compiere un’opera che essa, per natura, non può compiere. La stessa difficoltà investe l’idea di supplenza. La supplenza presuppone un ordinamento che stabilisca in quali casi e secondo quali condizioni la potestà mancante venga supplita. Non basta che il soggetto percepisca un vuoto perché da quella percezione sorga ipso facto una competenza sostitutiva. Se così fosse, l’ordine giuridico verrebbe subordinato al giudizio di necessità di chi pretende di supplirvi. L’argomento tornerebbe ancora una volta al proprio punto di partenza. Per questa ragione anche il richiamo al caso Slipyj e Husar, da cui è partito questo confronto, dimostra assai meno di quanto vorresti ricavarne. Che una consacrazione possa essere valida pur fuori della piena regolarità canonica dimostra la distinzione tra validità sacramentale e liceità ecclesiale, distinzione che nessuno contesta. Non dimostra che, per il solo fatto di essere valida e di non attribuire immediatamente una giurisdizione, essa sia ecclesiologicamente irrilevante. Se mai, dimostra precisamente il contrario, poiché la possibilità di un successivo riconoscimento canonico presuppone che vi fosse qualcosa da ricondurre alla piena forma ecclesiale. Giungo così al punto che mi pare raccolga tutti gli altri. La tua tesi vuole preservare simultaneamente quattro proposizioni. Vuole affermare che la potestà d’ordine è distinta dalla giurisdizione, che la consacrazione episcopale senza mandato non incide sulla costituzione gerarchica, che l’autorità pontificia rimane pienamente riconosciuta anche quando un suo comando viene deliberatamente disatteso e che la coscienza rimane interamente subordinata alla verità pur assumendo il giudizio ultimo circa l’esistenza della necessità che rende lecita la disobbedienza. Ciascuna di queste proposizioni, isolatamente considerata e opportunamente qualificata, contiene una parte di verità. Il problema nasce nel loro rapporto reciproco, perché per conservarle tutte insieme sei costretto ad attribuire a ciascuna una portata che finisce per contraddire quella delle altre.
La distinzione tra ordine e giurisdizione diventa separazione ecclesiologica. Il riconoscimento del primato diventa compatibile con la sospensione unilaterale del suo esercizio. La subordinazione della coscienza alla verità diventa criterio per giudicare quando l’autorità non obblighi più. Lo stato di necessità, da circostanza capace di incidere sulla responsabilità morale, tende a trasformarsi in titolo implicito di competenza. La supplenza, da istituto interno all’ordinamento, diventa principio ricavato dal giudizio di colui che supplisce. A quel punto la costruzione conserva nominalmente tutte le categorie della teologia cattolica, ma ne modifica progressivamente la relazione interna. È forse questa la ragione più profonda per cui non riesco a seguirti. La tradizione metafisica, alla quale entrambi ci richiamiamo, non consiste semplicemente nel possedere un repertorio di distinzioni corrette. Consiste nell’ordinare le distinzioni secondo la gerarchia dell’essere, rispettando il rapporto tra principio e atto, tra causa e fine, tra parte e tutto. Una distinzione diventa falsa quando viene sottratta all’unità che la rende intelligibile. Nella Chiesa, analogamente, l’ordine sacramentale e l’ordine gerarchico non sono identici, ma appartengono all’unità di un medesimo organismo soprannaturale. La coscienza e l’autorità non sono identiche, ma sono ordinate entrambe alla verità secondo titoli e funzioni differenti. La verità trascende l’autorità, ma non per questo attribuisce immediatamente a ogni soggetto la competenza di giudicare l’autorità. La necessità può modificare l’obbligazione morale, ma non per questo genera una potestà che l’ordinamento non ha conferito. Quando questi rapporti vengono conservati, le distinzioni illuminano il mistero della Chiesa. Quando invece ciascun principio viene isolato e fatto valere contro l’altro, la distinzione smette di essere metafisica e diventa dialettica. Ed è proprio questa, in definitiva, la difficoltà che vedo nel tuo ragionamento. Esso sembra voler salvare la forma cattolica dell’autorità, della coscienza, della successione e della Tradizione, mentre il modo in cui collega queste categorie conduce a un esito nel quale l’ultima istanza pratica non è più l’autorità visibile della Chiesa, né un criterio oggettivamente determinabile al di fuori del conflitto, ma il giudizio di chi ha previamente stabilito che l’autorità visibile non possa, in quel caso, essere seguita. Che quel giudizio possa talvolta essere moralmente retto è possibile. Che esso, per il solo fatto di essere assunto in coscienza e pronunciato in nome della Tradizione, possa divenire il principio capace di ridefinire la natura della disobbedienza, della comunione, della supplenza e della stessa successione episcopale, è precisamente ciò che non riesco a vedere dimostrato.
E finché questo passaggio non viene dimostrato, ho l’impressione che l’intera costruzione rimanga sospesa sopra la conclusione che vorrebbe fondare.
Perdona davvero la lunghezza del commento.
Con stuma ed affetto,
Daniele.
Caro Daniele,
ti ringrazio, e non per cortesia: la tua lettera merita di essere meditata, non ribattuta a caldo. Molto di ciò che scrivi, in particolare sulle distinzioni che diventano separazioni, chiede tempo e spazio, non la rapidità di uno scambio di commenti; ed è esattamente per questo che, su questi temi, ho scritto un libro, dove quel tempo e quello spazio hanno potuto dispiegarsi. Qui mi limito perciò alla sola cosa che, per me, viene prima di tutte le altre e le tiene insieme.
Il tuo discorso si muove tutto sul piano della potestà: il titolo, la competenza, la giurisdizione, l’ordine costituzionale. E su quel piano molte delle tue osservazioni possono essere discusse. Ma quel piano non è il primo. Prima della potestà c’è un dovere, e prima della struttura c’è il fine per cui la struttura esiste: la salvezza delle anime, che il Codice stesso pone come legge suprema.
Il luogo primo di quella salvezza è la famiglia, dove un padre ha l’obbligo, che non gli viene da alcuna missione canonica e che nessuna autorità può togliergli, perché gli viene da Dio attraverso la natura, di trasmettere ai figli la fede integra e i mezzi della grazia. Quel padre non rivendica un titolo: adempie un dovere. E la Chiesa gerarchica, con il suo sacerdozio e i suoi sacramenti, non sta sopra quel dovere come un potere da difendere per sé: sta al suo servizio, perché senza il vescovo e il prete il padre non ha l’Eucaristia, non ha l’assoluzione, non ha la dottrina certa da consegnare. Il vescovo non è il padre, ma serve il padre; e serve, attraverso di lui, la salvezza di quei figli, che è il fine di tutto.
È da qui che guardo la questione. Quando un padre non trova più, nei canali che dovrebbero fornirglieli, i mezzi integri per adempiere il suo dovere (c’è bisogno di dimostrarlo?), e alcuni vescovi provvedono perché quei mezzi non gli manchino, non vedo anzitutto un problema di titolo: vedo la struttura che torna a servire il fine per cui è stata istituita. Le tue aporie eventuali riguardano il piano della potestà; ma il dovere del padre, e il servizio che il sacerdozio gli deve, stanno prima, e non dipendono da esso.
Non ti chiedo di darmi ragione. Ti lascio volentieri l’ultima parola. Ti chiedo soltanto, perché è la domanda da cui io sono partito e alla quale ogni cosa, per me, torna: che cosa proponi, concretamente, perché a quei piccoli la fede giunga integra, oggi, mentre crescono? Quale parrocchia, quale diocesi, quale conferenza episcopale può garantirne nel tempo la piena ortodossia?
Con stima e affetto,
Andrea