suicidio assistito eutanasia

 

 

di Lucia Comelli

 

Su ‘Avvenire’ dell’11 settembre, giorno successivo alla Giornata mondiale per la prevenzione del suicidio, è comparso un interessante articolo della neurologa Matilde Leonardi (clicca qui), membro del Comitato Nazionale per la Bioetica, che mette in luce il ruolo, nelle richieste di morte assistita da parte degli ammalati – che poi sono quelle che la nostra società della performance è più incline ad esaudire – una serie di fattori fisiologici, che portano ad una compromissione cognitiva. Secondo la dott. Leonardi, la volontà di morire di chi soffre di gravi patologie neurologiche – quali la Sclerosi multipla, il Parkinson o la Sla, non può essere considerata veramente libera: 

“Le persone che si suicidano sono disperate sempre, depresse spesso e cognitivamente menomate talvolta. Se non vale questo per tutti coloro che si suicidano, vale però per tutti i suicidi con diagnosi di malattia neurologica. È un fatto dimostrato scientificamente”

Eppure, la discussione sul suicidio medicalmente assistito in atto nel Paese, complice il sensazionalismo dei media, tende a ridurre tutto a una questione di libertà individuale: “trascurando dimensioni decisive come la disperazione, i danni cerebrali causati dalle malattie neurologiche e la conseguente fragilità cognitiva”. 

La studiosa sconfessa così le associazioni pro-eutanasia, che sfruttano ideologicamente la disperazione degli ammalati: le loro ideazioni suicidarie non esprimono, infatti, una volontà libera e consapevole, ma per lo più sono sintomi che accompagnano soprattutto le patologie neurologiche. Questi pazienti – la cui sofferenza viene esibita e la volontà di morire utilizzata come vessillo del diritto all’autodeterminazione individuale – sono in realtà persone molto fragili, da incontrare umanamente, curare al meglio e supportare nella molteplicità delle loro esigenze. Per questo gioca un ruolo decisivo il sostegno della comunità.  Precisa la dott. Leonardi: 

“cure palliative, riabilitazione, sostegno psicologico, sociale ed economico possono cambiare radicalmente la traiettoria di vita di un malato. Il suicidio, in questi casi, non riflette solo la malattia ma anche la capacità – o l’incapacità – di una società di accompagnare e custodire i suoi membri più fragili”.

Il tema si fa ancora più complesso, secondo la studiosa, quando la malattia neurologica porta con sé decadimento cognitivo:

Nella Sclerosi multipla, nella Sla, nelle demenze o nelle cerebrolesioni acquisite, il livello di compromissione varia, ma sempre mette in discussione – o dovrebbe farlo – la lucidità della volontà […] Di fronte a un desiderio di morire la società rischia due errori opposti: considerarlo una volontà pienamente valida quando non lo è, oppure ignorarlo come irrilevante, negandogli dignità. 

Se la semplificazione di queste complesse dinamiche è accettabile, in quanto ascrivibile all’ignoranza, nei fautori del “suicidio ideologico”, non è ammissibile da parte di medici e specialisti: 

“Patologie come sclerosi multipla, Parkinson, Sla o epilessie farmacoresistenti possono determinare dolore cronico, perdita progressiva dell’autonomia, angoscia per il futuro […] Inoltre, molte malattie neurologiche alterano i circuiti cerebrali che regolano l’umore: per questo depressione e malattia diventano spesso inseparabili. È difficile distinguere quanto il desiderio di morire sia frutto di una scelta lucida o quanto sia condizionato da una distorsione patologica dell’umore”.

Con queste parole, la dott. Leonardi ricorda – alle associazioni scientifiche di neurologia e ai colleghi che hanno accolto la possibilità di offrire il suicidio agli ammalati – che tali ideazioni suicidarie sono spesso sintomi patologici da curare. 

L’articolo pone quindi una questione etica cruciale: “la volontà di morire di chi ha deficit cognitivi causati dalla sua malattia può essere equiparata a quella di una persona sana? 

La risposta è negativa: quando la malattia neurologica provoca un decadimento cognitivo, la lucidità del volere risulta sempre in qualche misura compromessa. Medici e specialisti dovrebbero allora curare i disturbi dell’umore e i pensieri suicidari dei pazienti, “ricercando interventi sempre più mirati ed efficaci”, non assecondarli. 

Nel caso, infine, che una malattia diventi insopportabile, il personale sanitario può ricorrere alla sedazione palliativa: una cura “che allevia la sofferenza senza incidere sui tempi di vita residua” e viene erogata obbligatoriamente e gratuitamente dal servizio sanitario nazionale. 

A questi ragionamenti, che condivido pienamente, la studiosa, a partire dalla metà circa dell’articolo, ne intreccia altri che contrastano con le precedenti asserzioni: 

“Sul suicidio assistito alcune associazioni in Italia hanno deciso di intestarsi battaglie che, di fatto, non hanno senso di esistere: […] Infatti: tutti, volendolo, si possono suicidare in qualunque momento e spesso purtroppo è impossibile fermare questo atto. In un paese laico si può anche decidere che, non potendo impedire alle persone di suicidarsi, se queste lo vogliono a tutti i costi, non le si può bloccare”. 

Quest’ultima argomentazione della dottoressa presenta, a mio parere, ben tre punti deboli: a) contrasta oggettivamente con le sue precedenti affermazioni; b) opera un riferimento fuori luogo alla laicità dello Stato; c) passa dal constatare la frequente impossibilità di impedire il suicidio all’opportunità di legittimare chi lo agevola.  Se non si può sempre bloccare i suicidi, siamo comunque tenuti – come lei stessa ha ricordato – a prevenirli, offrendo a chi è in gravi difficoltà cure mediche e supporto! Il fatto che in Italia esista una normativa per la sicurezza sul lavoro o che il codice della strada imponga il casco ai motociclisti significa che il diritto alla vita – il primo dei diritti fondamentali – rappresenti per la nostra Costituzione, come per altri documenti giuridici internazionali, un valore inviolabile, indisponibile e irrinunciabile, che va tutelato anche dall’arbitrio di chi è titolare di quel diritto. L’indisponibilità di tale diritto sta a significare il valore incondizionato di ogni vita umana a prescindere dalle condizioni concrete in cui si trova: per questo il legislatore – in due articoli (579 e 580) – punisce chi ne istiga o agevola la decisione. Tutte le norme di una convivenza civile si fondano sul riconoscimento – operato dalla ragione – del valore incondizionato e irrevocabile della vita propria e altrui. Come ha affermato la stessa Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (caso Pretty c. Regno Unito del 29 aprile 2002): “esso non può ricomprendere il diritto a morire, che è il suo contrario”.  (clicca qui) 

La dott. Matilde Leonardi, dalla frequente impossibilità di evitare tali scelte estreme, deduce invece – in modo incoerente– la necessità di una regolamentazione del suicidio assistito:

“La sentenza 242 della Corte costituzionale del 2019 e la proposta di legge successiva [cioè il Ddl Zanettin – Zullo] hanno aperto un varco giuridico al suicidio assistito, circoscrivendolo ai malati con sofferenze intollerabili e irreversibili, [dipendenti da macchinari o terapie di sostegno vitali, dice ancora il testo della sentenza] e pienamente capaci di autodeterminarsi”

“Sempre che tali condizioni – prosegue la dichiarazione della Corte – e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente” [clicca qui] 

Mi chiedo anzitutto come possa la dott. Leonardi – dopo quanto ha chiarito – ritenere positivo l’atto con cui la Corte ha introdotto una deroga al principio di indisponibilità del diritto alla vita, che non è un principio confessionale, ma una verità di ragione che fonda la dignità di ogni essere umano e il reciproco dovere di solidarietà, soprattutto verso le persone più svantaggiate!

 In secondo luogo, se – come la studiosa denuncia – accade che gli stessi neurologi, invece di avvalersi delle conoscenze scientifiche per curare le ideazioni suicidarie dei pazienti, le assecondano, come potranno eventualmente opporsi alle richieste di suicidio assistito, nei previsti comitati etici, altre figure senza le competenze necessarie per distinguere tra propositi lucidamente concepiti e altri di carattere sintomatico?

L’articolo della dott. Leonardi continua: 

“È un passo delicato che deve mantenere chiari i confini: Il suicidio è e resta un atto individuale, mai un servizio essenziale da equiparare a una cura, e quindi è indispensabile mantenerlo nei confini di quello che è, l’atto individuale soggettivo di persone con gravi malattie che sono sempre disperate, spesso depresse, talvolta cognitivamente menomate […] Di fatto le sentenze in discussioni hanno solo depenalizzato il soggetto che aiuta un altro che decide di suicidarsi. E hanno definito che, se soggettivamente vuoi suicidarti, non posso impedirti di farlo. 

Anche le soprastanti affermazioni destano diverse perplessità di ordine logico e giuridico, oltre che morale. Sul salto concettuale tra il non poter impedire e l’agevolare mi sono già espressa; personalmente rimango sconcertata dalla sentenza della Corte Costituzionale – un dissenso che altri più competenti di me, quali l’Ordine dei Medici (clicca qui) e lo stesso Comitato Nazionale di Bioetica (clicca qui) hanno già espresso (cfr. note 1 e 2) –  e dal giudizio invece positivo della dott. Leonardi, che tenta di sminuire le responsabilità del pronunciamento della Corte e della proposta di legge successiva [Ddl Zanettin – Zullo]: “le sentenze in discussione hanno solo depenalizzato il soggetto che aiuta un altro …”.  In realtà, di soggetti se ne prevedono molti, una lunga catena invero per un atto ‘che è deve restare individuale’: dai componenti il comitato etico che rilascia il proprio parere, a quelli che formano il comitato tecnico di una struttura del SSN incaricata di verificare ‘ le modalità dell’esecuzione’ e relative spese (stiamo sempre parlando di ‘aziende’ ospedaliere), medici, farmacisti … giù, giù  fino all’infermiere che farà solo l’iniezione letale (o la pastiglia e il relativo bicchiere d’acqua). Una burocratizzazione e una segmentazione delle responsabilità per nascondere l’orrore di uccidere un essere umano.   

L’articolo continua, tentando di minimizzare l’impatto culturale e sociale di questi pronunciamenti giuridici sul suicidio assistito: 

“Il suicida può cambiare idea, dilazionare l’atto, trasformarlo in un vecchio desiderio inattuato. Ma resta sempre un comportamento individuale e mai una attitudine da assecondare come base sociale per un paese civile”.

In realtà, anche se il Parlamento approvasse la proposta del centrodestra, la più restrittiva, l’uccisione del richiedente – come già stabilito dalla Corte Costituzionale (sentenza N. 132 del 2025) – sarà effettuata all’interno del Servizio Sanitario Nazionale, con la conseguente ‘normalizzazione’ morale del suicidio (e dell’omicidio del consenziente).

L’articolo conclude, distinguendo nettamente il suicidio assistito dall’eutanasia: 

“Chi confonde il suicidio, assistito o no, con l’eutanasia lo fa per ignoranza o malafede. Tertium non datur. L’eutanasia provoca la morte di una persona in un dato momento e senza scampo. È contro le leggi italiane e non è degna di un Paese in cui i disperati non si spingono nel baratro ma si consolano, i depressi non si abbandonano ma si curano, i cognitivamente fragili non si stigmatizzano ma si supportano”.

Curiosa la prima argomentazione, che ho evidenziato nel testo: “L’eutanasia provoca la morte di una persona in un dato momento e senza scampo”: il suicidio no? In realtà, le evidenze scientifiche messe in rilievo dalla studiosa, che mettono in dubbio lucidità mentale e libertà della maggior parte degli ammalati richiedenti il suicidio assistito, confutano la proclamata diversità morale tra le due differenti modalità di spegnere la vita umana. I pazienti affetti da gravi malattie neurologiche corrispondono, in effetti, alle persone menzionate nell’art. 579 c.p. che, trattando dell’Omicidio del consenziente, lo identificano nel secondo comma, in “una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un’altra infermità” [o abuso di sostanze psicoattive]. 

Per difendere la vita delle persone più vulnerabili, bisognerebbe invece impedire con tutte le proprie forze che, oltre alla crepa rappresentata dalla sentenza 242 della Corte Costituzionale, si apra – con l’approvazione di una delle due proposte di legge presentate in Parlamento (Zanettin- Zullo / Bazoli) – un vero e proprio buco nella diga che finora ha difeso i pazienti più fragili da decisioni disperate e dall’abbandono terapeutico (non a caso le associazioni che rappresentano le persone disabili si oppongono a questo genere di leggi): in caso contrario, sarà la stessa pressione dell’acqua, cioè della “cultura dello scarto” predominante nella nostra società edonista e la scarsità delle risorse economiche disponibili a farla saltare, come già avvenuto in tutti gli Stati, quali l’Olanda, in cui tali leggi sono state approvate, con una costante crescita delle uccisioni.

La cosa più triste è che buona parte della stessa gerarchia ecclesiastica italiana (quali il Presidente della CEI, Card. Zuppi e della Pontificia Accademia per la Vita, Mons. Pegoraro) sia a favore dell’approvazione di una legge sul suicidio assistito, come testimoniano gli   stessi articoli ambigui o contraddittori, come questo, pubblicati sul tema del fine vita da Avvenire, cioè dal giornale che esprime gli orientamenti della Cei. Eppure, i cosiddetti principi non negoziabili – oltre ad essere comandamenti divini – sono principi morali iscritti nella stessa natura umana, tanto che il divieto di uccidere un paziente, anche qualora ne facesse richiesta, è stato per due millenni e mezzo un pilastro della deontologia medica (Cfr. Giuramento di Ippocrate).

Posso, infine, manifestare anche un dubbio di natura religiosa? Chi sostiene l’opportunità del suicidio assistito – come fanno tanti cattolici e prelati – non è che oltre alla morte corporale si rende corresponsabile dell’eventuale perdizione di un’anima?

 

Note:

  1. “È noto il disagio manifestato dall’Ordine dei medici per il fatto che la Corte costituzionale […] sia intervenuta su un aspetto fondamentale dell’attività medica, il divieto di agire per la morte, oggetto del giuramento professionale e di una delle nome più radicate nel tempo del codice deontologico (vale a dire l’art. 17, per cui «il medico, anche su richiesta del paziente, non deve effettuare né favorire atti finalizzati a provocarne la morte»), non tenendo conto dei principi inerenti all’attività medica tradizionalmente definiti in autonomia dalla stessa comunità medica. Per questo, già in sede di audizione parlamentare il 30 maggio 2019 i rappresentanti della FNOMCeO [Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri] ebbero a precisare che […] la competenza dei medici non potrà andare oltre la «definizione clinica» delle condizioni cui la Corte attribuisca rilievo [… ma] non potrà estendersi alla prescrizione (né, dunque, alla messa a disposizione del malato) di farmaci mortali”. 
  2. L’equiparazione tra rifiuto/interruzione della cura, in vista della morte, e atto di aiuto al suicidio su cui la Corte costituzionale ha fondato il giudizio di parziale illegittimità dell’art. 580 c.p. nel 2019, introducendo un’ipotesi di suicidio assistito non punibile, ha incontrato forti critiche da parte di giuristi, bioeticisti e operatori sanitari […] La differenza tra le due situazioni è tanto evidente che […] il Comitato nazionale per la Bioetica, il 18 luglio 2019, è intervenuto con il parere Riflessioni bioetiche sul suicidio medicalmente assistito, criticando con fermezza l’“accostamento tra il rifiuto al trattamento in forza della L. 219/2017 e l’assistenza al suicidio medicalizzato, al fine di giustificarne per alcuni casi la legittimità” (Parere, p. 12) Infatti, […] permane netta una differenza di fatto, con effetti sul piano etico e giuridico, tra il paziente libero di rifiutare o di accettare un trattamento terapeutico e il paziente che chiede di farsi aiutare a morire (aiuto al suicidio) […] “Si tratta di due situazioni giuridicamente diverse: l’una ammessa in forza dell’art. 32, comma 2 della Carta costituzionale e della L. 219/2017; l’altra, vietata sulla scorta del principio ‘non uccidere’, posto a fondamento del vivere sociale, le cui eventuali eccezioni non possono essere invocate per analogia, ma […] essere semmai oggetto di una decisione specifica da parte della Corte costituzionale o del legislatore”

 

 

Sostieni il Blog di Sabino Paciolla

 






 

 

Facebook Comments