Grande impresa dell’avv. Emanuele Fusi che ha vinto in Tribunale contro il colosso Facebook. Buona notizia, almeno per me, perché Facebook ha spesso agito nei miei confronti con una certa libertà, diciamo così, facendo quello che voleva e trincerandosi dietro la solita vaga e mai dettagliata motivazione: “Hai violato le regole della community”.  Ricordo che questo blog non ha appena 800 “amici”, ma ha raggiunto dalla sua nascita almeno 4 milioni di lettori, in Italia e anche all’estero. Mi segno dunque il numero di telefono del valente avvocato.

Ecco come l’avvocato Emanuele Fusi spiega in sintesi il caso. 

 

facebook-censura

 

“Il ricorrente era utente dall’anno 2008 di Facebook, fino al mese 19 settembre 2019, ed è stato in contatto con circa altri quasi 800 c.d. “amici”, per mezzo del suo account personale

Il 09 settembre 2019 Facebook provvedeva a sospendere senza preavviso l’account dell’attore, il quale veniva invitato a segnalare una contestazione; lo stesso giorno Facebook invia una e-mail dove lo avvertiva che sarebbe stato ricontattato per aggiornarlo sulla situazione; si allega l’e-mail (doc.4).
Il giorno dopo, il 10.09.2019, Facebook invia al ricorrente una seconda e-mail dove lo avverte che “abbiamo stabilito che non puoi usare Facebook (…) Purtroppo, per motivi di sicurezza, non possiamo fornirti altre informazioni sul motivo per cui il tuo account è stato disabilitato“; afferma poi che questa decisione è insindacabile.

Da quel momento, l’attore non ha più potuto interloquire coi propri “amici”, pubblicando scritti o immagini o partecipando a discussioni su altri profili e Pagine, né potendo gli altri utenti raggiungere il suo profilo, diventato invisibil1e a tutti.                                          

In tutti questi anni l’attore ha usato il social per riallacciare contatti con amici, tenere corrispondenza con persone vicine e lontane, diffondendo fotografie, pensieri, commentando l’attualità e condividendo con gli “amici” i fatti che riguardavano la sua vita.

I suoi contatti erano quasi ottocento, tutti attivi, e per comunicare con la maggioranza di essi la piattaforma Facebook rappresentava l’unico mezzo possibile.

Dallo 09.09.2019 lui non ha più potuto utilizzare il social network e ha perduto i suoi contatti, rimanendo isolato dalla comunità che egli si era pazientemente costruito in undici anni di partecipazione alla rete; una vera e propria segregazione; come se, abitante di una cittadina, gli fosse stato proibito di accedere alla piazza o al mercato, i luoghi deputati alla socializzazione.

Non solo. Il ricorrente aveva anche perduto una quantità inimmaginabile di fotografie e di ricordi personali e familiari custoditi nel suo account, tra cui le fotografie della famiglia. Un patrimonio di memoria che Facebook ha evidentemente ritenuto legittimo sradicare.

L’account venne disabilitato per sempre senza alcun motivonè preavviso nè richiesta di controllo, nè senza specificare quali regole del sociale network erano state violate, per arrivare ad una decisione così radicale.

In data 02.03.2020, l’attore inviava una lettera Racc. A/R alla resistente, dove diffidava la stessa al ripristino dell’account, con l’avviso che diversamente sarebbe stata azionata la giustizia ordinaria per ottenere giustizia; tuttavia, Facebook nulla ha fatto in tal senso, senza addirittura rispondere alla lettera per motivare la rimozione dell’account.
 
Si rendeva pertanto necessaria un’azione civile di risarcimento del danno per violazione delle regole contrattuali, contro Facebook.

Il ricorrente non era a conoscenza delle ragioni che hanno determinato la sua esclusione dalla piattaforma Facebook. Come veniva precisato, l’attore non ha mai diffuso, pubblicato, condiviso contenuti contrari agli Standard della Comunità né comunque scritti o immagini di carattere illecito. Dunque, non conosce né “il fatto” che ha determinato tale decisione né quale standard ella avrebbe violato.

Già questa prima considerazione, legata alla mancanza di trasparenza della condotta del Socal Networks, vale a ritenere pienamente sussistente l’inadempimento di FACEBOOK ai sensi dell’articolo 2 D.Lgs 6/09/2005 n.206 e dell’articolo 1366 del codice civile.

Il Tribunale di Ancona ha ritenuto che Facebook non sia riuscita a dimostrare il motivo legittimo per cui avrebbe eliminato il profilo dell’attore, e pertanto si è dimostrato che Facebook aveva agito illegittimamente violando le regole contrattuali, in quanto la eliminazione dell’account doveva essere motivata secondo gli articoli delle regole della Community. Così facendo, ha violato l’art.1218 c.c.
 
Facebook veniva pertanto condannata a pagare sia il danno e che le spese legali.”
 
 
Potete contattare l’avvocato Emanuele Fusi al seguente indirizzo e-mail: emanuele_fusi@yahoo.it
 
 

Le opinioni espresse in questo articolo sono dell’autore e non riflettono necessariamente le opinioni del responsabile di questo blog. Sono ben accolti la discussione qualificata e il dibattito amichevole.


 

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