Esposizione e riflessioni sul Compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica
(Alberto Strumia)
Il materiale qui presentato è disponibile nel suo insieme nel volume: A. Strumia, Libere riflessioni a partire dal Compendio del Catechismo, vol. 2 – I Sacramenti e la liturgia, Amazon 2022. E in formato testo e audio sul sito albertostrumia.it/Fides-et-Ratio e sul canale YouTube https://www.youtube.com/c/AlbertoStrumiaAS
Puntata n. 84 (nn. 348-351)
- Quando la Chiesa ammette la separazione fisica degli sposi? (1629 1649)
La Chiesa ammette la separazione fisica degli sposi quando la loro coabitazione è divenuta per motivi gravi praticamente impossibile, anche se auspica una loro riconciliazione. Ma essi, finché vive il coniuge, non sono liberi di contrarre una nuova unione, a meno che il loro Matrimonio sia nullo, e tale venga dichiarato dall’autorità ecclesiastica.
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La separazione dalla coabitazione tra gli sposi, in talune situazioni diviene, di fatto, praticamente inevitabile, ma ciò non è sufficiente a sciogliere il vincolo del Matrimonio che rimane tale per tutta la vita, perché di origine divina («Quello dunque che Dio ha congiunto, l’uomo non lo separi», Mt 19,6).
Diverso è il caso in cui sia oggettivamente dimostrabile che il matrimonio, in quanto “contratto” tra due contraenti, è “nullo”, cioè non è mai esistito, perché da “prima” che esso fosse celebrato sussistevano delle condizioni già note a dei “testimoni” che escludevano, per libera scelta volontaria di almeno uno dei due candidati, anche solo una delle finalità che sono proprie del Matrimonio stesso. Ad esempio, l’esclusione volontaria della prole, o l’inabilità fisica a compiere l’atto coniugale, o la costrizione con la forza a sposarsi. Tutto questo viene precisato dal Codice di Diritto Canonico.
- Qual è l’atteggiamento della Chiesa verso i divorziati risposati? (1650-1651 1665)
Fedele al Signore, la Chiesa non può riconoscere come Matrimonio l’unione dei divorziati risposati civilmente. «Chi ripudia la propria moglie e ne sposa un’altra, commette adulterio contro di lei; se la donna ripudia il marito e ne sposa un altro, commette adulterio» (Mc 10,11-12). Verso di loro la Chiesa attua un’attenta sollecitudine, invitandoli a una vita di fede, alla preghiera, alle opere di carità e all’educazione cristiana dei figli. Ma essi non possono ricevere l’Assoluzione sacramentale, né accede- re alla Comunione eucaristica, né esercitare certe responsabilità ecclesiali, finché perdura tale situazione, che oggettivamente contrasta con la legge di Dio.
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Quanto qui detto – e sempre ritenuto valido in tutta la Tradizione della Chiesa, fino dalle sue origini – non può essere modificato, o contraddetto. Perciò non si può e non si deve obbedire a chi lo modificasse o contraddicesse, comandando di compiere dei peccati contro tali norme perenni. È emblematico, in proposito, quanto espresso da san Massimiliano Kolbe, come riportato nell’Ufficio delle letture della sua memoria liturgica che ricorre il 14 agosto di ogni anno.
«È vero che il superiore può errare, ma chi obbedisce non sbaglia. L’unica eccezione si verifica quando il superiore comanda qualcosa che chiaramente, anche in cose minime, va contro la legge divina. In questo caso egli non è più interprete della volontà di Dio».
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- Perché la famiglia cristiana è chiamata anche Chiesa domestica? (1655-1658 1666)
Perché la famiglia manifesta e attua la natura comunionale e familiare della Chiesa come famiglia di Dio. Ciascun membro, secondo il proprio ruolo, esercita il sacerdozio battesimale, contribuendo a fare della famiglia una comunità di Grazia e di preghiera, una scuola delle virtù umane e cristiane, il luogo del primo annuncio della fede ai figli.
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Questo numero è autoesplicativo e più che necessitare di ulteriori spiegazioni, va preso come un invito:
– a verificare se quanto qui viene detto viene tenuto presente dagli sposi e dai membri della famiglia con la consapevolezza e il comportamento;
– e a farsi aiutare da un sacerdote, da altre famiglie amiche e da una regola di vita opportuna, ad arricchirne una consapevolezza vissuta.
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Capitolo quarto
Le altre celebrazioni liturgiche – I sacramentali
- Che cosa sono i Sacramentali? (1667-1672 1677-1678)
Sono segni sacri istituiti dalla Chiesa, per mezzo dei quali vengono santificate alcune circostanze della vita. Essi comportano una preghiera accompagnata dal segno della croce e da altri segni. Fra i sacramentali, occupano un posto importante le benedizioni, che sono una lode di Dio e una preghiera per ottenere i suoi doni, le consacrazioni di persone e le dedicazioni di cose al culto di Dio.
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Occorre non fare confusione tra due parole che si assomigliano, come “sacramento” e “sacramentale”, ma hanno un significato “tecnico”, “dottrinale” molto diverso. La prima differenza “essenziale” viene precisata in questo numero e consiste nel dato di fatto che:
– I sacramenti (di cui si è trattato nei precedenti capitoli I, II e III) sono stati istituiti direttamente da Cristo, come ci documentano i Vangeli, il Nuovo Testamento e la Tradizione Apostolica. Essi sono sette e la Chiesa non ne può né aggiungere né eliminare alcuno.
– I sacramentali sono istituiti dalla Chiesa, come aiuto alla “memoria” e alla “fede” dei battezzati. Tra questi, qui vengono ricordati quelli di uso più frequente, per la loro importanza educativa e benefica, quali:
= le benedizioni, che sono una lode di Dio e una preghiera per ottenere i suoi doni;
= Le consacrazioni di persone che si compiono con le “preghiere di consacrazione”, che possono essere rinnovate anche quotidianamente, o i “voti” temporanei o perpetui (come quelli dei religiosi);
= le dedicazioni di cose al culto di Dio, come chiese, altari, vasi sacri, paramenti.
Una seconda differenza fondamentale sta nel fatto che:
– mentre i sacramenti, essendo segni efficaci della Grazia che operano ciò che significano (cfr., 224), ottengono il loro effetto per il solo fatto di essere compiuti (ex opere operato), indipendentemente dalla santità di chi li amministra o di chi li riceve;
– i sacramentali ottengono il loro effetto in proporzione alla fede del soggetto che li compie (ex opere operantis).





















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