Esposizione e riflessioni sul Compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica
(Alberto Strumia)
Il materiale qui presentato è disponibile nel suo insieme nel volume: A. Strumia, Libere riflessioni a partire dal Compendio del Catechismo, vol. 2 – I Sacramenti e la liturgia, Amazon 2022. E in formato testo e audio sul sito albertostrumia.it/Fides-et-Ratio e sul canale YouTube https://www.youtube.com/c/AlbertoStrumiaAS
Puntata n. 83 (nn. 344-347)
- Che cosa è il consenso matrimoniale? (1625-1632 1662-1663)
Il consenso matrimoniale è la volontà, espressa da un uomo e da una donna, di donarsi mutuamente e definitivamente, allo scopo di vivere un’alleanza di amore fedele e fecondo. Poiché il consenso fa il Matrimonio, esso è indispensabile e insostituibile. Per rendere valido il Matrimonio, il consenso deve avere come oggetto il vero Matrimonio ed essere un atto umano, cosciente e libero, non determinato da violenza o costrizioni.
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Questo numero esprime quanto è contenuto nel Codice di Diritto Canonico: «Can. 1057:
- 1. L’atto che costituisce il matrimonio è il consenso delle parti manifestato legittimamente tra persone giuridicamente abili; esso non può essere supplito da nessuna potestà umana.
- 2. Il consenso matrimoniale è l’atto della volontà con cui l’uomo e la donna, con patto irrevocabile, danno e accettano reciprocamente se stessi per costituire il matrimonio».
In particolare, anche se non viene precisato qui, tradizionalmente si ritiene che:
– L’“atto del consenso”costituisce la “materia” del Sacramento.
– La “formula” con la quale viene espresso il consenso costituisce la “forma” del Sacramento.
Inoltre è importante sottolineare che i “ministri” del Sacramento del Matrimonio sono gli sposi, mentre il ministro della Chiesa è l’Ufficiale che ne prende atto («Gli sposi, nell’esprimere il loro consenso, sono ministri della Grazia di Cristo. Essi vivono compiutamente la loro ministerialità partecipando in modo attivo ai diversi momenti della celebrazione» (Rito del Matrimonio, n. 8).
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- Che cosa si richiede quando uno degli sposi non è cattolico? (1633-1637)
Per essere leciti, i matrimoni misti (fra cattolico e battezzato non cattolico) richiedono la licenza dell’autorità ecclesiastica. Quelli con disparità di culto (fra cattolico e non battezzato) per essere validi hanno bisogno di una dispensa. In ogni caso, è essenziale che i coniugi non escludano l’accettazione dei fini e delle proprietà essenziali del Matrimonio, e che il coniuge cattolico confermi gli impegni, conosciuti anche dall’altro coniuge, di conservare la fede e di assicurare il Battesimo e l’educazione cattolica dei figli.
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Questo numero tratta della spinosa questione dei matrimoni che vengono contratti validamente:
– tra un coniuge “cattolico” e uno “non cattolico” (canonicamente detti “matrimoni misti”;
– tra un coniuge “cattolico” e uno “non battezzato”, e quindi “non cristiano” (canonicamente con “disparità di culto”.
Questi matrimoni non sono mai stati visti con favore dai Padri della Chiesa e dai Vescovi dei primi secoli, che li hanno comunque ritenuti validi, pur tenendo conto delle inevitabili difficoltà che insorgono nella vita di famiglia quando si abbiano concezioni discordanti su questioni fondamentali come quelle di fede. Nei primi secoli il problema nasceva quando uno dei coniugi si era convertito divenendo cristiano, mentre l’altro era rimasto pagano o di fede giudaica. In forme diverse da allora il problema si ripropone sul piano pratico (pastorale) anche ai nostri giorni, per la condizione di scristianizzazione della società contemporanea, anche tra coniugi entrambi battezzati, ma con scarsa conoscenza e volontà di adesione alla dottrina cattolica.
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- Quali sono gli effetti del Sacramento del Matrimonio? (1638- 1642)
Il Sacramento del Matrimonio genera tra i coniugi un vincolo perpetuo ed esclusivo. Dio stesso suggella il consenso degli sposi. Pertanto il Matrimonio concluso e consumato tra battezzati non può essere mai sciolto. Inoltre questo Sacramento conferisce agli sposi la Grazia necessaria per raggiungere la santità nella vita coniugale e per l’accoglienza responsabile dei figli e la loro educazione.
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Questo numero si basa interamente sulle parole di Gesù, riportate nel Vangelo: «Quello dunque che Dio ha congiunto, l’uomo non lo separi» (Mt 19,6).
Sono parole che non lasciano spazio a compromessi, ma propongono l“ideale” del Matrimonio, così come Dio Creatore lo ha pensato e voluto fino dall’origine. La Chiesa ha il compito di offrire ogni aiuto possibile agli sposi, quanto alla preparazione al Matrimonio, alla celebrazione, all’aiuto nelle difficoltà, all’educazione dei figli. E gli sposi stessi, essendo parte della Chiesa, sono responsabili delle loro scelte cristiane per la loro famiglia.
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- Quali sono i peccati gravemente contrari al Sacramento del Matrimonio? (1645-1648)
Essi sono: l’adulterio; la poligamia, in quanto contraddice la pari dignità tra l’uomo e la donna, l’unicità e l’esclusività dell’amore coniugale; il rifiuto della fecondità, che priva la vita coniugale del dono dei figli; e il divorzio, che contravviene all’indissolubilità.
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Questo numero, parlando di “peccati” contro il Sacramento del Matrimonio, non indica tanto dei “divieti” che una “legge umana”, o un’“usanza” di natura “culturale” può eliminare convenzionalmente con degli atti parlamentari a maggioranza, come, ad esempio legittimando il “divorzio”.
Ma parla di “atti” e “condizioni di vita” che, contraddicono “per definizione” l’essenza del Matrimonio, trasformandolo in qualcosa d’altro. E ci si riferisce, in particolare all’adulterio, alla poligamia, al rifiuto della fecondità, al divorzio, che sono contro la Legge naturale (poi anche Rivelata a Mosè nei Comandamenti):
– sia “morale”, per quanto riguarda adulterio, poligamia e divorzio;
– che “biologica”, per quanto riguarda il rifiuto della fecondità.
In particolare nella Sacra Scrittura, che fissa in forma “scritta”, la Rivelazione, sono frequenti i riferimenti a questi peccati che contraddicono quanto originariamente previsto da Dio Creatore. Gesù stesso, all’adultera raccomanda di «non peccare più» (Gv 8,11). E, a proposito del divorzio, tollerato nell’Antico Testamento, dice chiaramente che «da principio non fu così» (Gv 19,8). E precisa che «l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie [una sola fino a che duri la loro vita] e i due saranno una carne sola? Così che non sono più due, ma una carne sola. Quello dunque che Dio ha congiunto, l’uomo non lo separi» (Mt 19,5-6).





















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