La storia del sacerdote don Giuliano Costalunga che ha sposato in Spagna il suo compagno Paolo, l’abbraccio del suo vescovo mons Zenti avranno confuso molto fedeli. Questo articolo di Ines Angeli Murzaku chiarisce molti punti sulla questione del suo sacerdozio.

Eccolo nella mia traduzione.

Foto: “don” Giuliano Costalunga e Paolo

Foto: “don” Giuliano Costalunga e Paolo

 

di Ines Murzaku 

 

I media italiani riferiscono del matrimonio di un sacerdote veronese, don Giuliano Costalunga, che fino a due anni fa era sacerdote in una piccola parrocchia di montagna di Selva di Prongo, nella provincia veronese del Nord Italia. Lo scorso aprile, il sacerdote si è sposato a Gran Canaria, in Spagna, con il suo partner di lunga data Paolo, che conosceva quando prestava servizio come parroco. “Infine, dopo 10 anni il mio sogno si è avverato: ho sposato Paolo, un amico e l’amore per la mia vita”, racconta il quotidiano veronese L’Arena.

Tuttavia, Costalunga è ancora considerato un sacerdote cattolico romano, in quanto non ha mai presentato domanda di dispensa dal suo ministero sacerdotale, secondo il suo vescovo locale, il vescovo Giuseppe Zenti. Il suo status di “sacerdote” nella diocesi di Verona è stato confermato dal vescovo Zenti in un’intervista all’Arena il 3 luglio:  “(Costalunga) è ancora sacerdote. È una storia molto triste per la nostra Chiesa. Uno dei miei predecessori aveva impedito la sua ordinazione, forse perché aveva capito che non era la scelta giusta, ma fu ordinato sacerdote a Rieti. Certamente, si tratta di una questione personale molto difficile e triste. Non ha chiesto di essere dispensato dal suo ministero, perciò è ancora sacerdote…”.

 

Secondo Avvenire, il quotidiano della Conferenza episcopale italiana, il vescovo Zenti ha detto anche:  “Non posso nascondere tutta la mia amarezza, che avrei preferito mantenere nel silenzio del cuore sanguinante di un padre. Tutto quello che posso fare ora è affidare (Costalunga) alla misericordia di Dio”.

Il vescovo Zenti ha visitato l’ex parrocchia di Costalunga il 5 luglio per parlare della situazione ai parrocchiani.

“Bisogna presentare alla Santa Sede una domanda di dispensa – ha spiegato Mons. Zenti ai parrocchiani – cosa che non è mai accaduta in questo caso: per questo non posso non considerare, anche sul piano giuridico, don Giuliano un sacerdote incardinato (canonicamente assegnato) nella nostra diocesi”.

L’affermazione del vescovo Zenti che Costalunga è “ancora sacerdote” fa notizia in tutta Italia. Può un sacerdote “dispensare” se stesso dal suo ministero sacerdotale senza una domanda formale al vescovo locale e alla Santa Sede, oppure spetta alla Santa Sede e al Santo Padre concedere una dispensa? E perché la diocesi e il vescovo hanno atteso così a lungo per rispondere?


La riflessione teologica sulla permanenza del sacramento dell’Ordine si basa sulla Sacra Scrittura. Un sigillo di permanenza è impresso dallo Spirito sul credente che riceve i sacramenti del battesimo, della confermazione e dell’ordine sacro, secondo 2 Corinzi 1:21-22, Efesini 4:30 e Salmi 110:4.

 

Il Catechismo della Chiesa Cattolica (CCC 1582) definisce la permanenza del battesimo, della confermazione e dell’ordine sacro:

Nel caso del Battesimo e della Confermazione questa partecipazione all’ufficio di Cristo è concessa una volta per tutte. Il sacramento dell’Ordine sacro, come gli altri due, conferisce un carattere spirituale indelebile e non può essere ripetuto o conferito temporaneamente.

Colui che è battezzato, confermato e ordinato diacono, sacerdote o vescovo rimane per sempre legato a questi sacramenti. Una persona non può essere ri-battezzata, ri-confermata o ri-ordinata, se questi sacramenti sono stati legittimamente e regolarmente conferiti. Un altro modo di guardare al segno indelebile sull’anima è che se un sacerdote è stato scomunicato dalla Chiesa, e poi ri-riaccolto, non ha bisogno di essere ri-ordinato. La prima ordinazione è valida e non può mai essere annullata.  Canone 290 nel Codice di Diritto Canonico conferma: “Una volta ricevuta validamente, la sacra ordinazione non diventa mai invalida”. Ma come funziona l’indelebilità se si entra in un altro status: il matrimonio con una donna o, come nel caso di Costalunga, l’unione con un altro uomo?

 

La Chiesa può concedere una sospensione degli obblighi sacerdotali o una dismissione dallo stato clericale. Il Catechismo (CCC 1583) afferma:

Un soggetto validamente ordinato può, certo, per gravi motivi, essere dispensato dagli obblighi e dalle funzioni connessi all’ordinazione o gli può essere fatto divieto di esercitarli, ma non può più ridiventare laico in senso stretto, poiché il carattere impresso dall’ordinazione rimane per sempre. La vocazione e la missione ricevute nel giorno della sua ordinazione lo segnano in modo permanente.


Quindi, un sacerdote non può agire come un sacerdote – cioè, celebrare l’Eucaristia, essere coinvolto nel ministero, o conferire sacramenti – e “è privato di ogni ufficio, funzione e potere delegato” (Can. 976), ma la perdita delle responsabilità sacerdotali “esterne” non diluisce il segno indelebile nell’anima che il sacramento dell’Ordine sacro ha impresso – un sacerdote è sempre un sacerdote. La “perdita dello stato clericale”, come spiegano i canoni 290-293, non significa che si cessi di essere sacerdote; la perdita dello stato clericale significa che il sacerdote non ha più gli obblighi legali che derivano dal suo stato clericale. Nulla, però, potrà mai cancellare quel sigillo sacerdotale che ha ricevuto all’ordinazione. Per questo la legislazione canonica stabilisce che, in casi estremi e bisognosi, ogni sacerdote (anche laico) può assolvere da tutti i peccati coloro che sono in pericolo di morte (Can. 976). Questo aiuta a chiarire come il carattere sacerdotale e il potere dell’ordinazione accompagnino il sacerdote per tutta la vita, qualunque sia il suo cammino. Così, nel caso di Costalunga, è ancora sacerdote.

 

Il 24 ottobre 1967, a conclusione del Concilio Vaticano II, il Beato Papa Paolo VI pubblicò l’enciclica Sacerdotalis Coelibatus, che affronta specificamente la questione della concessione di dispense dagli obblighi clericali. In questa enciclica, affermava Paolo VI:

… con amore paterno e affetto, il nostro cuore si rivolge con ansia e profondo dolore a quei sacerdoti sfortunati che rimangono sempre i Nostri cari fratelli amati e la cui assenza Ci dispiace profondamente. Parliamo di coloro che, conservando il carattere sacro conferito dalla loro ordinazione sacerdotale, sono stati tuttavia tristemente infedeli agli obblighi che hanno assunto quando sono stati ordinati.

Nello stesso documento, Paolo VI spiegava i motivi per cui la Chiesa ritiene opportuno laicizzare alcuni sacerdoti, dispensandoli dall’obbligo di osservare il celibato:

… ogni mezzo persuasivo disponibile (possa) essere usato per condurre i nostri fratelli da questo stato vacillante e per restituire loro la pace dell’anima, la fiducia, la penitenza e il loro zelo precedente. È solo quando non si può trovare un’altra soluzione per un sacerdote in questa infelice condizione che deve essere sollevato dal suo ufficio. Vi sono alcuni il cui sacerdozio non può essere salvato, ma le cui gravi disposizioni promettono comunque di poter vivere da buoni laici cristiani.  A questi la Santa Sede, dopo aver studiato tutte le circostanze con i loro vescovi o con i loro superiori religiosi, talvolta concede una dispensa…

 

Tornando al caso Costalunga, secondo quanto riportato dai media, da due anni Costalunga non era nel ministero. Costalunga ha perso il suo stato clericale?  Nessuna delle seguenti condizioni prescritte dal Canone 290 è stata imposta a Costalunga dal suo vescovo, né Costalunga ha richiesto volontariamente la riduzione allo stato laicale:

 

Can. 290 – La sacra ordinazione, una volta validamente ricevuta, non diviene mai nulla. Tuttavia il chierico perde lo stato clericale:

1) per sentenza giudiziaria o decreto amministrativo con cui si dichiara l’invalidità della sacra ordinazione;

2) mediante la pena di dimissione irrogata legittimamente;

3) per rescritto della Sede Apostolica; tale rescritto viene concesso dalla Sede Apostolica ai diaconi soltanto per gravi cause, ai presbiteri per cause gravissime.

 

Per questo Mons. Zenti considera Costalunga ancora sacerdote. Non ha perso il suo stato clericale e non è mai stato sospeso dal suo vescovo per iscritto.  Nell’incontro con i parrocchiani, Zenti sosteneva che “per essere dispensato dallo stato clericale non basta una dichiarazione; bisogna fare una richiesta alla Santa Sede, che valuta attentamente il caso”, aggiungendo “sei ancora mio sacerdote, anche se sospeso a divinis”.

Ma c’è un’altra questione importante da considerare in questo caso: anche se Costalunga avesse perso il suo stato clericale, ciò non significa che abbia ricevuto “una dispensa dall’obbligo del celibato, che solo il Romano Pontefice concede” (Can. 291). In altre parole, la perdita dello stato clericale non comporta la dispensa dal celibato. Solo il Papa ha la facoltà di concedere questa dispensa e solo dopo averla ricevuta un sacerdote può legittimamente sposarsi con un rito religioso.  Costalunga non ha beneficiato di tale deroga. Invece, si è semplicemente allontanato dal suo impegno per il celibato, e ha contratto un’unione senza ottenere o chiedere il permesso dai suoi superiori, da quanto è stato riferito. Il caso di Costalunga rientra quindi nelle disposizioni del canone Can. 1394 – §1: “Fermo restando il disposto del ⇒ can. 194, §1, n. 3, il chierico che attenta al matrimonio anche solo civilmente, incorre nella sospensione latae sententiae; che se ammonito non si ravveda e continui a dare scandalo, può essere gradualmente punito con privazioni, fino alla dimissione dallo stato clericale”.  Così, Costalunga è automaticamente sospeso dallo stato clericale e non può essere chiamato “Don” (titolo usato per il clero secolare) o “Padre”, anche se l’impronta interiore dell’ordinazione sulla sua anima rimane.

 

In sintesi, la teologia cattolica e il diritto canonico riconoscono che un sacerdote non può cessare di essere tale, ma ci sono casi in cui è possibile che un uomo giustamente ordinato viva come laico e sia ancora in buona posizione con la Chiesa. Ma ci sono casi in cui gli uomini ordinati hanno voltato le spalle alla Chiesa e all’insegnamento della Chiesa. Nel caso di Costalunga, nessuna procedura di dispensazione sembra essere stata seguita a livello diocesano e di dicastero – nessuna richiesta scritta e firmata al vescovo locale e alla Congregazione per il Clero come prescritto nelle Normae de dispensatione a sacerdotali coelibatu ad instantiam partis, emanate il 14 ottobre 1980, dalla Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede.  Tuttavia, Costalunga porta ancora il sigillo dell’ordinazione sulla sua anima, perciò è ancora sacerdote. Questo è ambiguo e confuso per i fedeli che probabilmente non conoscono le implicazioni teologiche ed ecclesiali e i passi da compiere per la dispensazione? Sì.

Il 5 luglio 2018, l’incontro del vescovo Zenti con i parrocchiani di Selva di Prongo si è concluso con un abbraccio fraterno tra Zenti e Costalunga, che torna a fare notizia. Ma il vescovo ha ribadito l’insegnamento cattolico sul matrimonio con i fedeli che stavano traboccando la Chiesa; parlando di Costalunga, ha affermato: “Gli auguro ogni bene, ma ha danneggiato la diocesi… il suo ministero qui a Selva è stato efficace.  Ma come vescovo non posso tacere. La nostra fede ci trasmette una sola comprensione del matrimonio, quella specificata dalla Genesi: ‘Maschio e femmina li ho creati””.

 

Fonte: World Catholic Report

 

Foto: il vescovo Zenti abbraccia “don” Giuliano

Foto: il vescovo Zenti abbraccia “don” Giuliano

 

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