Condividiamo sul blog il comunicato SCUOLA POST COVID-19 di Iustitia in Veritate, rivolto a quanti ultimamente hanno scritto all’indirizzo di mail dell’associazione (asdilesi.covid19@gmail.com) chiedendo chiarimenti in merito ai trattamenti sanitari obbligatori previsti per insegnanti e studenti nel prossimo anno scolastico.

 

Maestro scuola elementare

 

 

Difficile è affrontare compiutamente i problemi relativa alla riapertura dell’anno scolastico “post COVID-19”, anche per il fatto che i decreti sia del Presidente del Consiglio che dei Ministri si susseguono (e a volte si contraddicono) a ritmi incalzanti.

Non possiamo pertanto che partire dai dati oggettivi valutati ad horas.

L’obbligo vaccinale, espressione della tutela della salute non solo per il singolo, ma per la stessa comunità, potrebbe confliggere con il diritto allo studio, che diviene per contraltare dovere all’insegnamento per le istituzioni scolastiche.

Le istituzioni scolastiche sono da sempre impegnate a rispettare le preferenze familiari, nel rispetto della tutela dei più ed anche dovendo necessariamente garantire il principio cardine dell’educazione che, in primis, è primo doveroso compito in capo ai genitori e, per quanto tale, tutelato dalla legge e insopprimibile.

Indispensabile è (o forse sarebbe) quindi una normativa chiara e intelligibile nel settore, evitando, ove possibile, di smistare ogni responsabilità ai Dirigenti scolastici che, evidentemente, rispetto a tale problematica rischiano di diventare i veri capri espiatori della situazione, dovendo necessariamente interfacciarsi con gli insegnanti, confrontarsi con i genitori ed adempiere agli obblighi previsti dalle normative nei confronti delle strutture sanitarie territorialmente competenti.

Il D.L. 73/17 ha posto l’attenzione sugli obblighi vaccinali.

Ai fini dell’iscrizione scolastica, a decorrere dal 2020 (prima dell’emergenza epidemica) non era necessaria la presentazione all’atto dell’iscrizione della documentazione sulle vaccinazioni per gli alunni, in quanto sarebbero state le ASL competenti a trasmettere direttamente ai Dirigenti scolastici degli Istituti le informazioni di cui alle anagrafi vaccinali.

La prima attenzione che deve prestare quindi il Dirigente scolastico è quella di evitare nella formazione delle classi che alunni non vaccinabili per motivi di salute siano inseriti in classe nelle quali siano presenti studenti non vaccinati.

La Circolare del Ministero della Salute del 16/08/2017 prevedeva quindi una contestazione formale dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale ai minori non in regola con gli obblighi vaccinali e con l’avvertimento ai genitori della sussistenza di sanzione pecuniaria amministrativa.

Appare opportuno rammentare che per la scuola dell’obbligo, la mancata presentazione della documentazione vaccinale non costituisce requisito di accesso all’insegnamento. In altre parole, contrariamente a quanto può avvenire per la scuola dell’infanzia, dalla scuola elementare le eventuali inadempienze agli obblighi vaccinali costituivano presupposto per l’applicazione della sola sanzione pecuniaria, ma non potevano impedire la frequentazione dell’anno scolastico, in quanto appunto scuola dell’obbligo.

Il quadro normativo sin qui delineato riguarda(va) la situazione relativa alle vaccinazioni obbligatorie (vaccino esavalente, anti-poliomielitica, anti-difterica, anti-tetanica, anti-epatite B, anti-pertosse e anti Haemophilus influenzae di tipo B; vaccino trivalente contro morbillo, parotite e rosolia; vaccino contro la varicella), sulla cui validità medica vi è sedimentata una evidenza scientifica nel tempo. Arduo è ritenere, allo stato, che un ipotetico vaccino, allo stato in via meramente sperimentale, possa costituire base scientifica tale da costituire requisito per l’iscrizione ai corsi di studio con conseguente eventuale valutazioni sanzionatorie per i non adempienti.

Pertanto, come sopra ricordato, è difficile allo stato immaginare che venga negato il diritto allo studio all’alunna che non sia in regola con obblighi vaccinali di sorta, posto che la Carta Costituzionale ha voluto sancire più principi (articolo 30, 33, 34), fissando in particolare il principio per cui “La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita” (art. 34 Cost.).

E’ difficile quindi pensare di coniugare l’obbligatorietà della istruzione inferiore con una discriminazione di tipo sanitario; considerandone peraltro – come prima detto – la totale fase di sperimentazione.

Ancor più delicato appare il tema dei test sierologici per il personale docente e personale ATA, che coinvolge anche problemi giuslaburistici.

Obbligare lavoratori a sottoporsi ad un test sierologico, con rischio di quarantena per sè e per la propria famiglia appare in netto contrasto con tutta la lettura ermeneutica successiva allo Statuto dei lavoratori. L’art. 5, l. 20 maggio 1970, n. 300, limita il potere di controllo del datore di lavoro nei confronti del lavoratore assente per malattia ed infortunio, vietando i controlli diretti attuati mediante i c.d. medici di fabbrica e affidandone la competenza ai servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti (art. 5, l. 11 novembre 1983, n. 638), Servizio sanitario nazionale e Inail, previa richiesta

Il datore di lavoro può richiedere accertamenti sanitari sul lavoratore in malattia, ai fini di una successiva assunzione, ovvero per controllare periodicamente (ed obbligatoriamente) lo stato di salute del lavoratore medesimo.

Questi ultimi sono gli accertamenti sanitari sul lavoratore dei quali la legge impone l’attuazione al fine di assicurare l’interesse pubblico alla salute (art. 32 Cost.) nell’ambito del lavoro subordinato.  

Tale ultimo aspetto potrebbe essere interessante per la soluzione del caso in esame, tenendo conto che occorrerà quindi una legge che disponga la necessità ed i limiti di tali controlli che, allo stato, non esiste.

Pare dunque potersi confermare che si possa accedere a scuola con una temperatura superiore a 37,5°, pur non sussistendo l’obbligo (ed i fondi) per termo- scanner all’ingresso degli Istituti. Dovranno comunque essere utilizzati mezzi individuali di protezione (mascherine) per accedere agli spazi comuni, mentre se seduti al proprio banco la mascherina potrà non essere indossata.

Non può sottacersi che l’Esecutivo in data 29 luglio 2020 ha prorogato, fino al 15 ottobre 2020, lo stato di emergenza inconseguenza del rischio sanitario connesso   all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; di conseguenza il Governo potrà sino a tale data emanare provvedimenti amministrativi con valore di legge.

La situazione appare comunque in continuo divenire, per cui restiamo a disposizione per ogni eventuale consulenza, considerando e sottolineando che solo a fronte di un provvedimento eventualmente impositivo potrà effettivamente configurarsi una eventuale azione legale rispetto alla sua asserita fondatezza e / o impugnabilità.

Certamente, considerando il nostro focus, possiamo quindi affermare che Iustitia in Veritate è pronta ad evidenziare i punti critici al verificarsi di tali ipotesi rispetto agli eventuali conflitti con i diritti della persona, della libertà di studio e, soprattutto, di educazione quale diritto / dovere dei genitori.

Per eventuali approfondimenti o richieste di chiarimento, è possibile scrivere all’indirizzo asdilesi.covid19@gmail.com.

 

 

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