Su questo blog, con l’unico scopo di favorire un sereno confronto, oltre alla pubblicazione dei nostri articoli originali, spesso rilanciamo articoli o spunti provenienti da altre fonti che riteniamo interessanti per i nostri lettori. Di seguito segnalo l’articolo scritto dal Canonico di Shaftesbury, vicario giudiziario in un’importante arcidiocesi, pubblicato su Rorate Caeli. Visitate il sito e valutate liberamente le varie opzioni offerte e le eventuali richieste. Ecco l’articolo nella traduzione da me curata.  

 

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Victor Manuel Fernandez, Arcivescovo

 

La questione è se il Decreto e la Nota esplicativa emanati dal Dicastero per la Dottrina della Fede (DDF) il 2 luglio 2026 abbiano effettivamente portato a ciò che molti hanno affermato, vale a dire la scomunica di sei vescovi, oltre settecento sacerdoti e un numero non specificato di fedeli. La risposta breve, alla luce del Codice di Diritto Canonico, è che non è così.

Il decreto stesso nomina sei persone: quattro vescovi di recente consacrazione, il consacrante principale (il vescovo de Galarreta) e un co-consacrante (il vescovo Fellay). L’accusa contro i primi cinque si basa sul can. 1387 del CIC, che impone la scomunica latae sententiae a qualsiasi vescovo che consacri senza mandato pontificio, nonché a chi riceve tale consacrazione.

È degno di nota il fatto che il vescovo Fellay non sia accusato ai sensi del can. 1387, bensì ai sensi del can. 1364 §1, la disposizione generale sullo scisma. Si tratta di una divergenza giuridicamente significativa. Il Codice non considera automaticamente la consacrazione episcopale non autorizzata come scisma. Il ricorso del cardinale Fernández all’Ecclesia Dei Adflicta (1988) per qualificare l’atto come scismatico si basa su un salto logico (da un atto di disobbedienza a un rifiuto totale del primato papale, ma non si tratta di un vero e proprio salto, poiché essi hanno ribadito la loro fedeltà al Santo Padre) che il testo del can. 751 non sostiene. Il canone 751 definisce lo scisma come un ritiro della sottomissione: un ripudio totale e volontario dell’autorità, non un singolo atto di disobbedienza. La disobbedienza e lo scisma sono reati distinti. Si può dire «Non posso farlo» pur riconoscendo un’autorità; ciò non equivale a dire «Tu non hai alcuna autorità su di me».

Inoltre, occorre distinguere tra l’incorrere in una pena e il dichiarare una pena. Le pene latae sententiae sono automatiche nel foro interno; si applicano nel momento in cui viene commessa l’infrazione, purché siano soddisfatte tutte le condizioni di imputabilità. Tuttavia, ciò non equivale a una pena dichiarata. Il can. 1720 richiede che, prima che venga dichiarata qualsiasi pena, l’imputato debba essere: 1) informato dell’accusa e delle prove; 2) gli venga data l’opportunità di difendersi; e 3) sia giudicato con un decreto che esponga le ragioni di diritto e di fatto. Il can. 1341 richiede inoltre che tutti i rimedi pastorali (correzione, rimprovero, dialogo) siano esauriti prima che abbia inizio il processo penale.

Nulla di tutto ciò è stato fatto per i sacerdoti della Società. Sembra che vi sia un’aria di malafede nel modo in cui l’intero decreto è stato redatto e presentato. Nessun sacerdote è stato nominato individualmente. Nessuna accusa è stata comunicata. Non è stata offerta alcuna possibilità di difesa. La conseguenza pratica di questa omissione è decisiva: il can. 1335 §2 prevede che, laddove non sia stata dichiarata una censura latae sententiae, un fedele possa richiedere i sacramenti o gli atti sacramentali per qualsiasi giusta ragione, e al ministro non sia impedito di fornirli. Il desiderio di sacramenti validi, di dottrina ortodossa e di culto riverente (che persino Giovanni Paolo II ha riconosciuto come «legittime aspirazioni» nell’Ecclesia Dei §5) costituisce chiaramente una giusta causa.

Vi sono inoltre delle criticità relative alla Nota esplicativa. Una Nota esplicativa che accompagna un Decreto non è una legge, né un decreto, né un precetto penale, né una sentenza giudiziaria. È un commento dottrinale.

Il can. 7 stabilisce che una legge debba essere promulgata. Secondo il can. 8 §1, le leggi universali vengono promulgate tramite l’Acta Apostolicae Sedis, con una vacatio legis standard (periodo di attesa, solitamente di tre mesi) prima dell’entrata in vigore. La Nota è stata pubblicata in un documento PDF e non soddisfa nessuno di questi requisiti.

Il can. 18 richiede un’interpretazione restrittiva di qualsiasi atto che imponga una sanzione o limiti i diritti. Interpretazione restrittiva significa in questo caso che l’atto significa esattamente ciò che dice; né più, né meno, e l’ambiguità deve essere risolta a favore dell’imputato. La Nota non può estendere le sanzioni del Decreto per semplice affermazione, né può trasformare un avvertimento in una dichiarazione.

I canoni 29 e 30 limitano ulteriormente la portata della Nota: un decreto generale vincolante per una comunità richiede l’autorità legislativa, che la DDF, in quanto dicastero esecutivo, non possiede senza un’espressa concessione papale. Nella Nota non viene citata alcuna concessione di questo tipo. L’affermazione della DDF di «fare proprio» un parere del 1996 del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi non corregge questi vizi. Quel testo del 1996 non è mai stato sottoposto ad autentica interpretazione ai sensi del can. 16 §1, non è mai stato promulgato negli Acta e rimane un parere dottrinale non vincolante. Adottare un parere per riferimento non lo trasforma in legge.

Inoltre, la stessa grammatica/testo del Decreto ne preclude un’applicazione estesa. Il Decreto, rivolgendosi a sacerdoti e fedeli al di là dei sei vescovi nominati, non afferma che essi siano scomunicati. Avverte che incorrerebbero nella scomunica aderendo allo scisma. Si tratta di un avvertimento condizionale riguardo alla condotta futura, non di una dichiarazione di censura attuale. La Nota passa poi, senza spiegazioni, al presente indicativo, affermando che i ministri della Fraternità sono in scisma e sono soggetti a censura. I due documenti, emanati lo stesso giorno con le stesse firme, sono grammaticalmente e giuridicamente incoerenti.

Ai sensi del can. 18, laddove due testi penali siano in conflitto, deve prevalere e essere applicata l’interpretazione più restrittiva e meno punitiva. Prevale il linguaggio condizionale del Decreto; le affermazioni indicative della Nota non possono trasformare retroattivamente un avvertimento in un verdetto.

Anche dal punto di vista procedurale e giuridico, una scomunica collettiva non è possibile in questo modo. Essa viola la prassi canonica. Il can. 1321 §1 richiede che qualsiasi pena presupponga una violazione esterna gravemente imputabile: una commessa con malizia o colpa nel caso specifico. I canoni 1323–1324 elencano le circostanze (tra cui l’ignoranza incolpevole della legge o della pena ad essa connessa, il timore grave e la necessità) che eliminano o riducono l’imputabilità. Non si tratta di considerazioni facoltative; in base al principio dell’interpretazione restrittiva (lex odiosa restringida sunt), le circostanze attenuanti si presumono operative salvo prova contraria. Nessuna prova di questo tipo è stata presentata o presa in considerazione per alcun singolo sacerdote o laico.

Il requisito dell’accusa individuale, della difesa individuale e di un accertamento specifico per ciascun caso ai sensi del can. 1720 non può essere soddisfatto da un unico documento indirizzato a un gruppo. Il tentativo di farlo non è solo viziato dal punto di vista procedurale; esso inverte la prassi e la presunzione canoniche. L’onere di provare che le circostanze attenuanti non si applicano spetta all’accusatore e non all’accusato di dimostrare che si applicano.

In questo caso è in gioco anche un doppio standard. Anche questo merita un fondamento canonico. I rigorosi requisiti procedurali dei canoni 1341, 1720 e 1321 esistono proprio per garantire che nessuno sia penalizzato senza un giusto processo. Tali requisiti sono stati rigorosamente applicati proprio nella loro violazione.

Un dicastero che 1) emette condanne collettive senza accuse individuali, 2) applica un testo dottrinale come se fosse una legge promulgata, 3) ignora le clausole di esenzione obbligatorie e 4) contraddice il proprio Decreto nello stesso momento non può affermare in modo credibile di essere fedele alla legge che invoca.

Qualunque sia l’opinione sulle posizioni che negli ultimi decenni non hanno suscitato una risposta penale comparabile, la disparità di trattamento è un fatto documentabile. Il Codice esige lo stesso rigore procedurale indipendentemente dall’oggetto in questione. Laddove tale rigore viene applicato in modo selettivo, l’autorità della legge viene minata, non da coloro che resistono alla pena, ma da coloro che la impongono in modo improprio.

Infine, è degno di nota il fatto che la validità sacramentale dei sacramenti amministrati dalla Fraternità San Pio X (SSPX) non sia intaccata. La validità delle confessioni e dei matrimoni celebrati dalla SSPX non dipende affatto dalla questione della scomunica.

Le facoltà confessionali sono state concesse con atto papale nel documento Misericordia et Misera, §12 (2016), di Papa Francesco; la delega matrimoniale è stata confermata da una lettera Ecclesia Dei nel 2017. La nota non revoca né l’una né l’altra espressamente. Ai sensi del can. 21, l’abrogazione di una legge precedente non è mai presunta. Un dicastero non può derogare a un atto papale senza una specifica autorizzazione papale, e nessuna è citata. Anche in caso di futura revoca, il can. 144 prevede la giurisdizione nei casi di errore comune o di dubbio positivo e probabile. Considerati i decenni di dichiarazioni contraddittorie provenienti da fonti curiali autorevoli riguardo allo status giuridico della Fraternità, sia il dubbio positivo che l’errore comune sono facilmente riscontrabili per i sacerdoti e i fedeli che agiscono in buona fede.

Conclusione

Il Decreto del 2 luglio 2026 ha ottenuto un risultato: ha indicato sei vescovi come incorsi in scomunica latae sententiae, in linea con la prassi della Chiesa dal 1988. Non ha dichiarato la scomunica di alcun sacerdote, e la nota che pretende di estendere tale condanna non è uno strumento giuridicamente efficace. Tre pontificati hanno costantemente trattato i sacerdoti della Fraternità come canonicamente irregolari ma non scomunicati; una Nota esplicativa non vincolante non modifica tale situazione.

I fedeli che partecipano alle Messe della Fraternità San Pio X e ricorrono ai sacramenti della Fraternità non sono stati scomunicati. La censura nei confronti dei vescovi citati, anche se valida, non è stata dichiarata nei confronti dei sacerdoti; una censura non dichiarata non impedisce ai fedeli di ricevere i sacramenti per giusta causa ai sensi del can. 1335 §2; e le facoltà confessionali e matrimoniali precedentemente concesse con atto papale rimangono in vigore. Nulla nei documenti del 2 luglio modifica la situazione canonica pratica per i fedeli.

Canonico di Shaftesbury, vicario giudiziario in un’importante arcidiocesi

 


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