Corte Europea Diritti Umani, Strasburgo (CEDU)
Corte Europea Diritti Umani (CEDU), Strasburgo

 

 

di Roberto Allieri

 

La questione della violazione dello stato di diritto è stata strumentalizzata negli ultimi due anni dalla UE in particolare per mettere nel mirino l’indipendenza e la sovranità di Polonia e Ungheria; si è voluto persino sottoporre questi Stati a ricatto, minacciando l’erogazione degli aiuti del Recovery Fund per il mancato rispetto di diritti fondamentali.

Per inquadrare il problema e capire quando questa violazione assume rilievo, bisognerebbe però interrogarsi su che cosa si intende per ’stato di diritto’. In effetti, il concetto è giuridicamente fumoso e ciò è anche un fatto voluto: così si lascia spazio ad interpretazioni creative delle corti di giustizia e delle istituzioni politiche europee che si arrogano il potere di verificarlo e controllarne il rispetto. La violazione dello stato di diritto è una cosa che c’è se si vuole trovare e non c’è se non si vuole. È un po’ come la polvere: se si accende un riflettore si vede che galleggia nell’aria e se ne trova dappertutto. Se c’è poca luce non si vede.

La concezione di stato di diritto è collegata a quella del positivismo giuridico, ossia di ordinamento giuridico che si fonda su diritto scritto (positum) in contrapposizione al diritto naturale o a regimi di Stato assoluto (cioè di monarchi che non rispondono a leggi ma sono considerati fonti da cui promana la legge).

Una eccellente e sintetica definizione che ho trovato è la seguente (tratta da articolo ‘Lo stato di diritto che c’è sempre meno in Polonia’ sul Post del 23/10/21).

Lo stato di diritto è considerato uno dei valori fondanti dell’Unione Europea. Semplificando, si può dire che esso esiste quando la legge si basa sul rispetto dei diritti fondamentali, stabiliti dalle Costituzioni alle quali le leggi stesse devono essere soggette; quando la legge è applicata in modo paritario a tutti i membri della popolazione; e quando esiste un potere indipendente e imparziale che assicuri il rispetto di questi principi.

Per fare alcuni esempi, … i cittadini hanno diritto a un giusto processo e possono contestare le azioni di un governo in un tribunale indipendente. In Italia lo Stato di diritto si è affermato soprattutto con la Repubblica e la Costituzione, creata per restituire, allargare e consolidare i diritti fondamentali che il fascismo aveva compresso’.

 

Fatta questa premessa, potrebbe essere interessante ripercorrere una situazione emblematica che è stata recentemente considerata così emergenziale e grave da richiedere l’intervento della Corte di Giustizia dell’Unione e della Commissione Europea.

Nei confronti della Polonia l’anno scorso è stata infatti contestata la decisione del governo di abbassare il limite di età pensionabile dei giudici a 60 anni per le donne e 65 per gli uomini. Il provvedimento, oltre ad essere stato considerato lesivo del principio di parità uomo-donna (ma lo Stato polacco è disponibile a cedere su questo punto), avrebbe avuto l’intento nascosto di epurare la magistratura polacca da alcuni giudici ‘dal passato comunista’. Insomma, si è voluto fare un processo alle intenzioni, intervenendo a gamba tesa su una questione eminentemente interna e si è arrivati a chiedere un milione di euro al giorno di multa per lo stato polacco nonché l’avvio della procedura di infrazione UE per la violazione dello ‘stato di diritto’.

Altri casi di violazione dello stato di diritto, sui quali però non mi dilungherò, sono stati ravvisati dalle istituzioni UE contro Polonia e Ungheria, colpevoli di aver legiferato contro l’aborto, l’agenda gender o a difesa della famiglia naturale.

Bene, dirà qualcuno, siamo in una botte di ferro: abbiamo in Europa degli occhiuti censori e fustigatori che vanno a cercare con il lanternino situazioni in cui negli Stati membri vengono disattesi principi fondamentali dell’individuo o perpetrate discriminazioni su categorie di persone.

Può essere interessante constatare che non solo vengono istruiti processi contro l’illegittimità dei provvedimenti politici delle nazioni europee ma viene anche valutato il retro-pensiero, la ratio delle norme, l’intenzione anche implicita e non espressa del legislatore.

Io penso che in Italia, guardando all’azione politica dei governi Conte e Draghi, si spalanchino delle immense praterie sulle quali far pascolare i volonterosi giudici europei. Prendiamo il primo esempio che mi viene in mente (chissà perché proprio questo?): la gestione della pandemia del coronavirus e le vessazioni contro la categoria dei non vaccinati. Chiediamoci se, per caso, si può riscontrare in questi tempi qualche piccola lesione dei loro diritti fondamentali. Tanto più alla luce del Regolamento 953/2021 del Parlamento Europeo che vieta la discriminazione di chi non vuol vaccinarsi.

C’è dunque qualche diritto fondamentale garantito dalla Costituzione che viene compresso per questa categoria di cittadini?

La domanda pone in prima battuta un grosso problema: c’è troppa roba, bisogna selezionare un po’. Spesso, per promuovere pretesi diritti (eutanasia, suicidio assistito, utero in affitto, genitorialità omosessuale, etc.), se non si trovano leggi alle quali appigliarsi si parla di ‘vuoto legislativo’, magari fingendo di ignorare che su quelle fattispecie giuridiche esistono leggi ben precise divieti e sanzioni ben disciplinate. Ci sono invece altre situazioni, che prenderò ora in considerazione, dove esiste un ‘pienone legislativo’, una strabordanza di riconoscimenti e tutele di diritti di rango costituzionale.

Ritornando al tema della legislazione di gestione della pandemia e agli ultimi sviluppi, che prevedono crescenti obblighi vaccinali ed un regime di apartheid verso i non vaccinati con pesanti restrizioni all’attività lavorativa, sembra configurarsi un calpestamento così impressionante di diritti fondamentali che si può parlare di sovversione, se non di eversione dell’ordinamento giuridico costituito.

Ecco, per chi volesse farsene un’idea, una breve carrellata di principi violati. Le tematiche meriterebbero ciascuna seri approfondimenti; tuttavia, i commenti sono qui esclusi o ridotti al minimo per motivi di sintesi. Mi limito all’enunciazione del principio o poco più.

  • 1: L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro (vedi anche art. 35: La Repubblica tutela il lavoro). La sovranità appartiene al popolo.
  • 2: la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo
  • 3: tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
  • 4: la Repubblica riconosce il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto (negarlo a chi non è vaccinato è un pretesto infondato che va contro la sua dignità).
  • 19: in tema di tutela della libertà religiosa (tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma… e di esercitarne il culto…) con rimando al rispetto dei valori etici e religiosi, purché non in contrasto con l’ordinamento giuridico. In ossequio a tale specifica tutela, così come nessuno può obbligare un musulmano a mangiare carne di maiale impura o un indù mangiare carne di vitello, per le stesse ragioni morali o religiose non si può imporre ad un cristiano renitente di farsi iniettare una sostanza che ritiene eticamente ‘impura’.
  • 13: non è ammessa … qualsiasi restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi previsti dalla legge.
  • 15: la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili (si considerino al riguardo profili di privacy calpestati per identificare e colpire i non vaccinati).
  • 16: ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente… salvo limitazioni per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche (vedi modello ‘social credit ‘ alla cinese, tracciamento e controllo asfissiante della popolazione che sono fine ultimo e ratio non espressa delle norme liberticide)
  • 21: tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero… la stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure (e tantomeno internet, social media, partecipazione a programmi radio-televisivi, etc.)
  • 28: i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono responsabili degli atti compiuti in violazione dei diritti (per esempio in contrasto con i diritti sopra e sotto citati).
  • 32 primo comma: La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività. Uno degli articoli più gravemente violati, soprattutto laddove il preteso interesse della collettività vorrebbe spazzar via il diritto dell’individuo alla tutela della propria salute. Ma che razza di principio è quello che impone di mettere a rischio o sacrificare la propria salute (anche di bambini sanissimi) per quella degli altri? Lo Stato non può disporre del corpo dei suoi cittadini per nessuna ragione. Per ogni persona la tutela della propria vita e dell’integrità fisica sono diritti indisponibili. Se vanifichiamo questo principio allora potremmo anche giustificare la casta sacerdotale degli aztechi, quando sacrificavano vittime ai loro dei sugli altari, per il bene della comunità o per stornare la possibilità di eventi avversi.
  • 32 secondo comma: nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge (non di Decreto Legge, ovvero legge provvisoria). La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana (tipo arresti domiciliari, riduzione di certe categorie alla fame senza stipendio, inflizione di multe esosissime in caso di frequentazione di locali pubblici e quanto precedentemente esposto).
  • 34 la scuola è aperta a tutti (tranne però ai non vaccinati, per i quali esiste addirittura una compressione del diritto allo studio, che è anche un obbligo, laddove viene limitato l’accesso o la fruizione di trasporti pubblici per il trasferimento)
  • 36: il lavoratore ha diritto ad una retribuzione sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa. Ogni sospensione di stipendio subita dal lavoratore, giusta o arbitraria che sia, deve quantomeno mantenere integra la quota ‘per necessità alimentari’: vedi anche successivo art. 38: i lavoratori hanno diritto che siano preveduti e assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di … disoccupazione involontaria.
  • 54: tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. Ovviamente, i principi costituzionalmente garantiti di cui sopra hanno la preminenza. Per esempio, un Decreto Legge o un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri non possono vincolare i pubblici ufficiali se sono in palese contrasto con la Costituzione. Essi hanno giurato sulla Costituzione, non sui decreti.

Questo impressionante elenco di violazioni dello stato di diritto, relativo alle più macroscopiche infrazioni di principi costituzionali o di rango costituzionale, non è certo esaustivo: si pensi, per fare un esempio, al disconoscimento dell’obiezione di coscienza (che è al di fuori del dettato costituzionale ma che si può ricomprendere, in certe casistiche, nell’alveo della tutela della vita e dell’integrità fisica). O alla normativa sul contrasto alle discriminazioni tanto cara all’onorevole Zan (Legge Mancino, poi confluita negli art. 604 bis e ter del codice penale) che rimanda all’articolo 3 Cost..

Ora, tali mie denunce meriterebbero ben più autorevoli segnalazioni da parte di qualificati giuristi e politici. Il presente articolo vuole essere un supporto divulgativo e semplificatorio (spero anche agile) per i non addetti ai lavori. Io sono solo uno sherpa di basso livello e quindi affido le mie istanze a chi può portarle più in alto, nella vetta della piramide decisionale.

Tutte queste gravi trasgressioni non possono essere spazzate sotto il tappeto e giustificate dall’emergenza sanitaria. Altrimenti vorrà dire che non valgono più i principi della ‘Costituzione della Repubblica italiana’ bensì quelli nuovi della ‘Prostituzione della Repubblica italiana’.

Ai membri della Corte di Giustizia europea andrebbe dunque presentato con urgenza e un adeguato pressing un dossier particolareggiato per stimolare un tempestivo intervento; o meglio, dovrebbero essere loro a mettere il naso fuori dal Lussemburgo e da Bruxelles per vedere se in Italia c’è qualcosa che non va.  A me sembra molto strano che non si attivino d’ufficio. Credo che a questi giudici si attaglino bene i seguenti versi danteschi (Paradiso, cap. XIX, vv 79-81):

Or chi tu se’, che vuo’ sedere a scranna

Per giudicar di lungi mille miglia

Con la veduta corta di una spanna?  

(Ora chi sei tu, che vuoi salire in cattedra per giudicare dalla distanza di mille miglia con una vista che arriva ad un palmo?).

 

 

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